Cassazione Penale, Sentenza n. 39738/2023 del 02/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Bologna sostenendo: 1) la procedibilità del reato di truffa aggravata ex art. 61, 1° comma, n. 7), era divenuta a querela per effetto del d.lgs. n. 150/2022 e la querela presentata da Banca Interprovinciale S.p.A. sarebbe stata tardiva rispetto al termine di tre mesi dall'avvenuta notizia del fatto (art. 124 c.p.p.); 2) in relazione a Patrizia Gianferrari, la doglianza circa l'applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale ex art. 99 c.p., deducendo che alcuni precedenti avevano perso i loro effetti e che, per analogia con una pronuncia della Cassazione, la recidiva avrebbe dovuto essere ridimensionata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo, ha ritenuto che la modifica legislativa (d.lgs. n. 150/2022) si applica retroattivamente e che l'art. 85 dello stesso decreto stabilisce che, per i fatti anteriori all'entrata in vigore, il termine per la querela decorre dall'entrata in vigore: pertanto eventuale tardività della querela precedente è priva di rilievo e la Banca aveva comunque già manifestato la volontà di perseguire (querela e costituzione di parte civile). Sul secondo motivo, la Corte ha confermato la correttezza dell'accertamento della recidiva reiterata nei confronti della Gianferrari, avendo i giudici di merito adeguatamente motivato che le condanne pregresse non avevano visto estinti i relativi effetti penali, sicché la recidiva era fondatamente riconosciuta. Perciò i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 2, lett. o) e art. 85
La modifica ha trasformato in procedibile a querela la truffa aggravata dall'aver cagionato danno di rilevante gravità (art. 61, n.7 c.p.). Tale norma si applica retroattivamente in senso favorevole; l'art. 85 stabilisce la disciplina transitoria: per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore il termine per la presentazione della querela decorre dall'entrata in vigore del decreto.
art. 61, primo comma, n. 7), cod. pen.
circostanza aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità
Qualifica l'aggravante centrale nel capo d'imputazione; la modifica normativa ha inciso sulla procedibilità di reati aggravati da tale circostanza.
art. 124, primo comma, c.p.p.
termine di tre mesi per la querela dalla notizia del fatto
Ordina il termine di presentazione della querela; tuttavia, per fatti anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022, il termine va valutato alla luce della norma transitoria (art.85) che fa decorrere il termine dall'entrata in vigore del decreto.
art. 99, quarto comma, cod. pen.
recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale
Consente il riconoscimento della recidiva reiterata quando sussistono più condanne definitive per reati della stessa indole e i loro effetti penali non siano estinti; applicata correttamente dai giudici di merito nel caso in esame.
art. 445, comma 2, c.p.p.
effetti del patteggiamento
Il criterio di identità dell'indole richiesto per l'estinzione si applica diversamente; in particolare la giurisprudenza esclude che l'esito positivo di alcuni istituti (es. affidamento in prova) elimini sempre l'ostacolo della recidiva qualora siano intervenuti ulteriori reati.
art. 606, art. 616, cod. proc. pen.
art. 606 (motivazione dei motivi per cassazione) e art. 616 (condanna alle spese per ricorso inammissibile)
Gli artt. 606 e 616 sono richiamati per valutare la fondatezza dei motivi di cassazione e per irrogare le conseguenze processuali (inammissibilità, spese e ammenda) quando i ricorsi risultano infondati o manifestamente inammissibili.
Massime di principio
- Quando una norma penale diventa più favorevole all'imputato e la modifica è espressamente prevista come retroattiva, la sua applicazione ai fatti anteriori può essere disciplinata da clausole transitorie: bisogna verificare il punto di riferimento temporale indicato dalla normativa transitoria (qui, l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022) per valutare la tempestività della querela.
- La tempestività della querela, per fatti anteriori alla riforma che ha introdotto la procedibilità a querela, va valutata secondo le disposizioni transitorie; eventuali ritardi rispetto a termini che allora non sussistevano possono risultare irrilevanti se la vittima aveva comunque già manifestato la volontà punitiva (es. querela o costituzione di parte civile).
- Il riconoscimento della recidiva reiterata richiede una valutazione puntuale delle condanne pregresse e degli effetti penali eventualmente estinti. Se al momento del reato contestato permangono molteplici condanne definitive i cui effetti non sono estinti, la recidiva può legittimamente essere applicata.
- Gli effetti penali di sentenze emesse con patteggiamento o misure alternative possono non estinguersi automaticamente se l'imputato ha commesso successivamente nuovi delitti entro termini che impediscono l'estinzione; occorre considerare la giurisprudenza consolidata sui requisiti dell'estinzione.
- In Cassazione l'assenza di una censura giuridicamente rilevante o la mancata dimostrazione di un vizio sostanziale della motivazione rende i ricorsi inammissibili con possibile condanna alle spese e ammenda: è essenziale formulare motivi di impugnazione ben fondati sul piano giuridico e fattuale.
- La costituzione di parte civile e atti manifestativi della volontà punitiva della persona offesa possono rafforzare la procedibilità anche quando sorgano questioni sulla tempestività formale della querela.
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