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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39738/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Bologna sostenendo: 1) la procedibilità del reato di truffa aggravata ex art. 61, 1° comma, n. 7), era divenuta a querela per effetto del d.lgs. n. 150/2022 e la querela presentata da Banca Interprovinciale S.p.A. sarebbe stata tardiva rispetto al termine di tre mesi dall'avvenuta notizia del fatto (art. 124 c.p.p.); 2) in relazione a Patrizia Gianferrari, la doglianza circa l'applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale ex art. 99 c.p., deducendo che alcuni precedenti avevano perso i loro effetti e che, per analogia con una pronuncia della Cassazione, la recidiva avrebbe dovuto essere ridimensionata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo, ha ritenuto che la modifica legislativa (d.lgs. n. 150/2022) si applica retroattivamente e che l'art. 85 dello stesso decreto stabilisce che, per i fatti anteriori all'entrata in vigore, il termine per la querela decorre dall'entrata in vigore: pertanto eventuale tardività della querela precedente è priva di rilievo e la Banca aveva comunque già manifestato la volontà di perseguire (querela e costituzione di parte civile). Sul secondo motivo, la Corte ha confermato la correttezza dell'accertamento della recidiva reiterata nei confronti della Gianferrari, avendo i giudici di merito adeguatamente motivato che le condanne pregresse non avevano visto estinti i relativi effetti penali, sicché la recidiva era fondatamente riconosciuta. Perciò i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    art. 2, lett. o) e art. 85

    La modifica ha trasformato in procedibile a querela la truffa aggravata dall'aver cagionato danno di rilevante gravità (art. 61, n.7 c.p.). Tale norma si applica retroattivamente in senso favorevole; l'art. 85 stabilisce la disciplina transitoria: per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore il termine per la presentazione della querela decorre dall'entrata in vigore del decreto.

  • art. 61, primo comma, n. 7), cod. pen.

    circostanza aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità

    Qualifica l'aggravante centrale nel capo d'imputazione; la modifica normativa ha inciso sulla procedibilità di reati aggravati da tale circostanza.

  • art. 124, primo comma, c.p.p.

    termine di tre mesi per la querela dalla notizia del fatto

    Ordina il termine di presentazione della querela; tuttavia, per fatti anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022, il termine va valutato alla luce della norma transitoria (art.85) che fa decorrere il termine dall'entrata in vigore del decreto.

  • art. 99, quarto comma, cod. pen.

    recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale

    Consente il riconoscimento della recidiva reiterata quando sussistono più condanne definitive per reati della stessa indole e i loro effetti penali non siano estinti; applicata correttamente dai giudici di merito nel caso in esame.

  • art. 445, comma 2, c.p.p.

    effetti del patteggiamento

    Il criterio di identità dell'indole richiesto per l'estinzione si applica diversamente; in particolare la giurisprudenza esclude che l'esito positivo di alcuni istituti (es. affidamento in prova) elimini sempre l'ostacolo della recidiva qualora siano intervenuti ulteriori reati.

  • art. 606, art. 616, cod. proc. pen.

    art. 606 (motivazione dei motivi per cassazione) e art. 616 (condanna alle spese per ricorso inammissibile)

    Gli artt. 606 e 616 sono richiamati per valutare la fondatezza dei motivi di cassazione e per irrogare le conseguenze processuali (inammissibilità, spese e ammenda) quando i ricorsi risultano infondati o manifestamente inammissibili.

Massime di principio

  • Quando una norma penale diventa più favorevole all'imputato e la modifica è espressamente prevista come retroattiva, la sua applicazione ai fatti anteriori può essere disciplinata da clausole transitorie: bisogna verificare il punto di riferimento temporale indicato dalla normativa transitoria (qui, l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022) per valutare la tempestività della querela.
  • La tempestività della querela, per fatti anteriori alla riforma che ha introdotto la procedibilità a querela, va valutata secondo le disposizioni transitorie; eventuali ritardi rispetto a termini che allora non sussistevano possono risultare irrilevanti se la vittima aveva comunque già manifestato la volontà punitiva (es. querela o costituzione di parte civile).
  • Il riconoscimento della recidiva reiterata richiede una valutazione puntuale delle condanne pregresse e degli effetti penali eventualmente estinti. Se al momento del reato contestato permangono molteplici condanne definitive i cui effetti non sono estinti, la recidiva può legittimamente essere applicata.
  • Gli effetti penali di sentenze emesse con patteggiamento o misure alternative possono non estinguersi automaticamente se l'imputato ha commesso successivamente nuovi delitti entro termini che impediscono l'estinzione; occorre considerare la giurisprudenza consolidata sui requisiti dell'estinzione.
  • In Cassazione l'assenza di una censura giuridicamente rilevante o la mancata dimostrazione di un vizio sostanziale della motivazione rende i ricorsi inammissibili con possibile condanna alle spese e ammenda: è essenziale formulare motivi di impugnazione ben fondati sul piano giuridico e fattuale.
  • La costituzione di parte civile e atti manifestativi della volontà punitiva della persona offesa possono rafforzare la procedibilità anche quando sorgano questioni sulla tempestività formale della querela.

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