Cassazione Civile, Ordinanza n. 25606/2023 del 01/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento contributivo relativo all'anno 2010 nei confronti di un'avvocata libero professionista, ritenuta tenuta all'iscrizione alla Gestione separata INPS per i contributi dovuti. La Corte d'appello, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva dichiarato dovuti i contributi ma aveva escluso l'applicazione del più grave regime sanzionatorio per evasione, ritenendo che non vi fosse intento fraudolento o doloso: la professionista aveva comunque versato tempestivamente il contributo integrativo e, inoltre, il quadro giurisprudenziale sull'obbligo di iscrizione alla Gestione separata era oscillante. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 116, comma 8, lett. a) e b), l. n. 388/2000, sostenendo che dovesse applicarsi il regime sanzionatorio dell'evasione e non quello meno grave dell'omissione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, formalmente prospettate come violazione di legge, mirassero in realtà a contestare un accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale, cioè l'assenza di intento fraudolento/doloso, presupposto dell'evasione contributiva. Tale accertamento non era sindacabile in sede di legittimità, in mancanza di specifica censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. Inoltre, la censura dell'INPS era costruita su un quadro normativo superato dalla successiva declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, ma non poteva comunque essere applicato lo ius superveniens per riformare la sentenza in danno del ricorrente. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa della parte intimata; disposto anche l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 116, comma 8, lett. a) e b), L. n. 388 del 2000
la distinzione tra omissione ed evasione contributiva dipende dalla presenza di un intento fraudolento o doloso; in assenza di tale elemento non può applicarsi il regime sanzionatorio più grave dell'evasione
art. 360, n. 5, c.p.c.
l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, secondo il rigoroso indirizzo delle Sezioni Unite
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
norma richiamata per la definizione camerale del ricorso
art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. in L. n. 111 del 2011
la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale ha inciso sul regime delle sanzioni civili per gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa e tenuti alla Gestione separata, limitatamente al periodo anteriore all'entrata in vigore della norma
Corte cost. n. 104 del 2022
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina che non esonerava dal pagamento delle sanzioni civili gli avvocati del libero foro iscritti alla Gestione separata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della disposizione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La deduzione della violazione di legge non consente di rimettere in discussione, in sede di legittimità, un accertamento di fatto del giudice di merito quando la censura miri sostanzialmente a contestare la valutazione delle circostanze da cui è stata esclusa la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie sanzionatoria.
- Nel regime delle sanzioni contributive, l'applicazione della disciplina più grave dell'evasione presuppone l'accertamento di un intento fraudolento o doloso; se il giudice di merito esclude tale elemento, la qualificazione della condotta non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
- Lo ius superveniens derivante da una declaratoria di illegittimità costituzionale non può essere applicato in cassazione quando ciò comporterebbe una reformatio in peius nei confronti della parte ricorrente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, e ricorrono i presupposti di legge, deve darsi atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
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