Cassazione Penale, Sentenza n. 10118/2023 del 10/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore di fiducia avv. Guglielmo Pezzolla, articolava tre motivi: 1) violazione delle norme sulla ricognizione personale (artt. 213 e 214 c.p.p.), con la censura che la ricognizione sarebbe stata eseguita senza previa descrizione delle caratteristiche somatiche e fondata su elementi generici (tatuaggi); 2) inutilizzabilità dell'atto di identificazione ai sensi dell'art. 192 comma 2 c.p.p., sostenendo che il filmato non riprendeva l'imputato nell'atto di forzare le porte e dunque non poteva essere usato per affermarne la responsabilità anche per il reato di danneggiamento; 3) violazione e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle attenuanti (artt. 133, 62-bis e 69 c.p.), con censura per la denegata concessione delle attenuanti generiche e per il bilanciamento ritenuto sfavorevole rispetto alle aggravanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché questioni non prospettate in sede di appello e quindi non deducibili in cassazione (principio di preclusione delle questioni non oggetto di gravame). Il terzo motivo è stato ritenuto privo di pregio essendo in sostanza una riproposizione delle argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte territoriale; la Corte di cassazione ha giudicato la motivazione della Corte di appello coerente e non manifestamente illogica in ordine al diniego delle attenuanti. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento (art. 616 c.p.p.) e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000. La Corte ha inoltre osservato che la modifica legislativa sulla procedibilità del fatto e la possibilità per le parti lese di proporre querela non incidono sull'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 213 c.p.p.
Norma sulla ricognizione personale richiamata dalla difesa; la Corte ha ritenuto che l'eventuale violazione non poteva essere valutata in cassazione perché non dedotta in sede di appello.
art. 214 c.p.p.
Disciplina ulteriori modalità della ricognizione; la Corte ha escluso la rilevanza in questa sede per via della preclusione procedurale.
art. 192 comma 2 c.p.p.
Regola l'utilizzabilità degli indizi; la censura relativa all'uso della ricognizione ai fini dell'accertamento del danno è stata ritenuta inammissibile per non essere stata dedotta in appello.
art. 606 c.p.p.
Fissa i motivi di ricorso per cassazione; utilizzato per inquadrare le censure proposte dal ricorrente (lett. b, c, e).
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Norma richiamata per l'inammissibilità dei motivi aspecifici; la Corte l'ha applicata per escludere motivi che riproducevano argomentazioni già esaminate e ritenute infondate.
art. 133 c.p.
Principi generali sulla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione delle attenuanti operata dal giudice di merito.
art. 62-bis c.p.
Attenuanti speciali previste dal codice penale; la richiesta di loro applicazione è stata giudicata infondata alla luce della gravità del fatto e della motivazione del giudice di merito.
art. 69 c.p.
Regola il cumulo delle circostanze e il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; la Corte ha ritenuto corretta la ponderazione operata dal giudice di merito.
art. 616 c.p.p.
Prevede che il soccombente sia condannato alle spese; la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese del procedimento.
art. 624 comma 3 c.p.
Modifica della procedibilità del reato (menzionata dalla Corte); la Corte ha osservato che la mutata procedibilità non incide sull'inammissibilità del ricorso in Cassazione.
art. 85 d.lgs. 150/2022 (disp. transitoria) e art. 5-bis d.l. 162/2022 conv. L.199/2022
Norme transitorie che consentono alle parti lese di presentare querela entro termine; la Corte ha ritenuto tale possibilità irrilevante rispetto alla declaratoria di inammissibilità.
art. 23 commi 8 e 9 d.l. 137/2020 (conv. L.176/2020) e successive proroghe
Richiamate a proposito delle modalità di trattazione dell'udienza camerale durante il procedimento (contestualizzazione procedurale).
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione al criterio di non punibilità con ammenda quando non vi sia colpa grave nella determinazione della misura; la Corte ha comunque ritenuto non sussistere colpa tale da escludere il versamento equitativo alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere dedotte questioni che non siano state oggetto di motivi di gravame in sede di appello: le doglianze nuove o non sviluppate in appello risultano inammissibili per preclusione procedurale.
- Le impugnazioni che semplicemente ripropongono argomentazioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice di merito sono considerate aspecifiche e possono essere dichiarate inammissibili secondo l'art. 591 c.p.p.
- Critiche tecniche sulla regolarità della ricognizione personale (artt. 213 e 214 c.p.p.) possono essere decisive se tempestivamente dedotte; sollevate per la prima volta in cassazione, invece, sono inammissibili.
- La valutazione del giudice di merito sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti e sulla concessione delle circostanze è sindacabile in cassazione solo in presenza di manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione di legge; una motivazione coerente e non manifestamente illogica resiste al controllo di legittimità.
- Il cambiamento legislativo sulla procedibilità del reato non elimina gli effetti di un ricorso dichiarato inammissibile: questioni sostanziali sulla procedibilità possono essere rilevanti solo se il procedimento di impugnazione è valido.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e a versamenti alla Cassa delle ammende; è opportuno valutare cautelativamente la fondatezza delle doglianze prima di proporre ricorso in Cassazione.
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