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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10118/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore di fiducia avv. Guglielmo Pezzolla, articolava tre motivi: 1) violazione delle norme sulla ricognizione personale (artt. 213 e 214 c.p.p.), con la censura che la ricognizione sarebbe stata eseguita senza previa descrizione delle caratteristiche somatiche e fondata su elementi generici (tatuaggi); 2) inutilizzabilità dell'atto di identificazione ai sensi dell'art. 192 comma 2 c.p.p., sostenendo che il filmato non riprendeva l'imputato nell'atto di forzare le porte e dunque non poteva essere usato per affermarne la responsabilità anche per il reato di danneggiamento; 3) violazione e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle attenuanti (artt. 133, 62-bis e 69 c.p.), con censura per la denegata concessione delle attenuanti generiche e per il bilanciamento ritenuto sfavorevole rispetto alle aggravanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché questioni non prospettate in sede di appello e quindi non deducibili in cassazione (principio di preclusione delle questioni non oggetto di gravame). Il terzo motivo è stato ritenuto privo di pregio essendo in sostanza una riproposizione delle argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte territoriale; la Corte di cassazione ha giudicato la motivazione della Corte di appello coerente e non manifestamente illogica in ordine al diniego delle attenuanti. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento (art. 616 c.p.p.) e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000. La Corte ha inoltre osservato che la modifica legislativa sulla procedibilità del fatto e la possibilità per le parti lese di proporre querela non incidono sull'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 213 c.p.p.

    Norma sulla ricognizione personale richiamata dalla difesa; la Corte ha ritenuto che l'eventuale violazione non poteva essere valutata in cassazione perché non dedotta in sede di appello.

  • art. 214 c.p.p.

    Disciplina ulteriori modalità della ricognizione; la Corte ha escluso la rilevanza in questa sede per via della preclusione procedurale.

  • art. 192 comma 2 c.p.p.

    Regola l'utilizzabilità degli indizi; la censura relativa all'uso della ricognizione ai fini dell'accertamento del danno è stata ritenuta inammissibile per non essere stata dedotta in appello.

  • art. 606 c.p.p.

    Fissa i motivi di ricorso per cassazione; utilizzato per inquadrare le censure proposte dal ricorrente (lett. b, c, e).

  • art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.

    Norma richiamata per l'inammissibilità dei motivi aspecifici; la Corte l'ha applicata per escludere motivi che riproducevano argomentazioni già esaminate e ritenute infondate.

  • art. 133 c.p.

    Principi generali sulla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione delle attenuanti operata dal giudice di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Attenuanti speciali previste dal codice penale; la richiesta di loro applicazione è stata giudicata infondata alla luce della gravità del fatto e della motivazione del giudice di merito.

  • art. 69 c.p.

    Regola il cumulo delle circostanze e il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; la Corte ha ritenuto corretta la ponderazione operata dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede che il soccombente sia condannato alle spese; la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese del procedimento.

  • art. 624 comma 3 c.p.

    Modifica della procedibilità del reato (menzionata dalla Corte); la Corte ha osservato che la mutata procedibilità non incide sull'inammissibilità del ricorso in Cassazione.

  • art. 85 d.lgs. 150/2022 (disp. transitoria) e art. 5-bis d.l. 162/2022 conv. L.199/2022

    Norme transitorie che consentono alle parti lese di presentare querela entro termine; la Corte ha ritenuto tale possibilità irrilevante rispetto alla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 23 commi 8 e 9 d.l. 137/2020 (conv. L.176/2020) e successive proroghe

    Richiamate a proposito delle modalità di trattazione dell'udienza camerale durante il procedimento (contestualizzazione procedurale).

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione al criterio di non punibilità con ammenda quando non vi sia colpa grave nella determinazione della misura; la Corte ha comunque ritenuto non sussistere colpa tale da escludere il versamento equitativo alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere dedotte questioni che non siano state oggetto di motivi di gravame in sede di appello: le doglianze nuove o non sviluppate in appello risultano inammissibili per preclusione procedurale.
  • Le impugnazioni che semplicemente ripropongono argomentazioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice di merito sono considerate aspecifiche e possono essere dichiarate inammissibili secondo l'art. 591 c.p.p.
  • Critiche tecniche sulla regolarità della ricognizione personale (artt. 213 e 214 c.p.p.) possono essere decisive se tempestivamente dedotte; sollevate per la prima volta in cassazione, invece, sono inammissibili.
  • La valutazione del giudice di merito sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti e sulla concessione delle circostanze è sindacabile in cassazione solo in presenza di manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione di legge; una motivazione coerente e non manifestamente illogica resiste al controllo di legittimità.
  • Il cambiamento legislativo sulla procedibilità del reato non elimina gli effetti di un ricorso dichiarato inammissibile: questioni sostanziali sulla procedibilità possono essere rilevanti solo se il procedimento di impugnazione è valido.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e a versamenti alla Cassa delle ammende; è opportuno valutare cautelativamente la fondatezza delle doglianze prima di proporre ricorso in Cassazione.

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