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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10418/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 10/05/2022 che aveva revocato la messa alla prova iniziata il 23/11/2021. Il ricorrente deduceva: 1) violazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 464-octies cod. proc. pen., sostenendo che non fosse stato rispettato il termine di 10 giorni dalla notifica della data dell'udienza in camera di consiglio; 2) vizio di motivazione e illegittimità della revoca ex art. 168-quater cod. pen., asserendo che la decisione si fondava soltanto su una relazione dell'UEPE che riportava il contenuto di una e-mail inviata dallo stesso ricorrente, senza ulteriori accertamenti circa la volontarietà della sospensione della messa alla prova.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il giudice d'appello ha rilevato che il verbale di udienza dimostra la regolarità del contraddittorio e la presenza del difensore, il quale non aveva sollevato eccezioni, e che la difesa aveva prodotto l'e-mail del ricorrente con la comunicazione della sospensione autonoma per motivi di studio senza richiesta di autorizzazione. La revoca è stata ritenuta congruamente motivata: l'interruzione non autorizzata del programma costituisce presupposto di revoca ai sensi dell'art. 168-quater, n.1, e una singola trasgressione di particolare gravità può giustificare la revoca. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 168-quater cod. pen.

    La disposizione contiene le cause di revoca della messa alla prova; il giudice ha ritenuto che la sospensione autonoma, senza autorizzazione, rientri tra le ipotesi di revoca (n.1) e che anche una singola trasgressione di particolare gravità possa essere sufficiente a escludere una prognosi favorevole sull'evoluzione della personalità del sottoposto.

  • art. 464-octies cod. proc. pen.

    Regola l'adozione dell'ordinanza in camera di consiglio e l'onere motivazionale; il provvedimento impugnato è stato ritenuto conforme ai requisiti procedurali in quanto l'udienza in camera di consiglio si è svolta alla presenza del difensore e il provvedimento è adeguatamente motivato.

Massime di principio

  • La sospensione autonoma della messa alla prova senza preventiva autorizzazione può legittimare la revoca ai sensi dell'art. 168-quater, n.1, anche se si tratta di una singola condotta, purché di gravità tale da compromettere la prognosi sul percorso rieducativo.
  • Per contestare la revoca è importante dimostrare sia vizi procedurali effettivi (ad es. mancato contraddittorio documentabile) sia l'assenza di volontarietà nella trasgressione; mere contestazioni sulla base di documenti prodotti dall'interessato sono difficilmente decisive se il difensore ha partecipato all'udienza.
  • L'udienza in camera di consiglio con la presenza del difensore e la possibilità di produrre documenti assolvono l'exigence del contraddittorio ai sensi dell'art. 464-octies; l'assenza di formali eccezioni da parte della difesa indebolisce i rilievi sul profilo procedurale.
  • Il giudice dispone di una discrezionalità limitata: una volta accertati i presupposti di legge per la revoca della messa alla prova, non è tenuto a valutare la possibilità di proseguire la prova ma deve motivare adeguatamente la decisione.
  • In situazioni simili conviene sempre richiedere espressamente l'autorizzazione per sospensioni o variazioni del programma e conservare documentazione che giustifichi eventuali interruzioni non volontarie o imprescindibili.

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