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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29171/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare disposta il 08/02/2016 dal GIP di Milano per reati connessi al reimpiego di proventi illeciti (art. 110, 81, 648-ter c.p.). L'arresto si fondava su indagini sull'azione della 'Ndrangheta in Lombardia e su circostanze quali rapporti economici e frequenti versamenti in contanti e operazioni immobiliari con soggetti ritenuti vicini alla cosca (in particolare Salerno Cosimo). In sede di giudizio abbreviato (19/02/2018) lo Strangio fu assolto; l'assoluzione venne poi confermata in appello (sentenza 22/09/2021). Il giudice della riparazione negò tuttavia l'indennizzo, ritenendo che, pur insufficienti a provare la colpevolezza, sussistessero elementi che dimostravano una condotta di grave colpa (frequentazioni ambigue, rapporti d'affari con soggetti condannati, versamenti ingenti in contanti) tali da giustificare la custodia cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo che denunciava manifesta illogicità della motivazione del giudice della riparazione, ribadendo che il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma ex ante, diversa da quella del giudice penale, volta a verificare se l'imputato abbia concorso con dolo o colpa grave a creare l'apparenza del reato. I giudici di merito avevano motivatamente ritenuto le frequentazioni pluriennali e i rapporti d'affari con il condannato Salerno Cosimo, insieme ad altri elementi (compravendite in parte non dichiarate, versamenti in contanti), idonei a spiegare l'adozione e il mantenimento della misura cautelare. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; le spese a favore del Ministero resistente non sono state liquidate perché l'Avvocatura non ha dato contributo specifico al giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p., art. 81 c.p., art. 648-ter c.p.

    Indicano i reati per i quali è stata disposta la custodia cautelare: concorso di persone e reimpiego di proventi illeciti; questi articoli costituiscono il capo d'imputazione originario.

  • art. 314, comma 2, c.p.p.

    Richiamato per precisare che non ricorre il caso previsto da tale norma (mancanza di decisione di merito in sede cautelare), e quindi che la vicenda attiene a un'ipotesi di ingiustizia sostanziale, con conseguente diversa disciplina della verifica della colpa grave.

  • art. 273 e art. 280 c.p.p.

    Norme sui presupposti e sulle condizioni per l'adozione delle misure cautelari; la Corte osserva che l'accertamento dell'insussistenza ab origine di tali presupposti non opera automaticamente quale esimente dalla condizione ostativa della colpa grave, quando la verifica si basi sugli stessi elementi precedentemente valutati in senso diverso.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. U. n. 32383/2010 D'Ambrosio; Sez. 4 n. 9212/2013 Maltese; Sez. U. n. 43/1995 Sarnataro; Sez. 4 n. 850/2021 Denaro; Sez. 3 n. 39362/2021 Quarta; Sez. 4 n. 53361/2018 Puro; Sez. U. n. 877/2022 Sacchettino)

    Principi consolidati secondo cui il giudice della riparazione effettua una valutazione autonoma ex ante, diversa da quella del processo penale; l'aver dato causa alla custodia per dolo o colpa grave è causa ostativa all'indennizzo; frequentazioni ambigue e rapporti economici con soggetti poi condannati possono integrare indizi ostativi purché adeguatamente motivati.

Massime di principio

  • L'assoluzione penale non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione compie una verifica autonoma, ex ante, sulla sussistenza di dolo o colpa grave che abbia contribuito a creare l'apparenza del reato.
  • Frequentazioni o rapporti economici con persone poi condannate possono costituire indizi ostativi al risarcimento se il giudice della riparazione li ritiene oggettivamente idonei ad alimentare i sospetti all'origine della misura cautelare.
  • La valutazione per la riparazione ha un diverso standard rispetto al processo penale: non si richiede la prova del reato, ma la verifica se la condotta abbia effettivamente generato, anche in buona fede dell'autorità, la plausibile percezione di illiceità.
  • In pratica, per ottenere l'indennizzo il ricorrente deve confutare le circostanze che hanno determinato la 'apparenza' del reato; la mera esclusione del dolo nel processo penale può non essere sufficiente se esistono indizi di grave colpa.
  • In Cassazione, la parte statale che non svolge un contributo specifico al merito del ricorso (es. Avvocatura generale che si limita a proporre inammissibilità o rigetto) può non vedere liquidate spese a suo favore per la fase di legittimità.

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