Cassazione Penale, Sentenza n. 14354/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della revoca del beneficio della liberazione anticipata, concessa con provvedimenti del 2007-2009, disposta dal Tribunale di sorveglianza di Bologna in ragione della successiva condanna inflitta a D'Ambrogio per il reato di cui all'art. 513-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 54, comma 3, Ord. pen., sostenendo che il dies ad quem del tempus commissi, fissato dalla Corte d'appello di Bari al marzo 2016, dimostrerebbe la brevità e occasionalità della condotta e quindi l'incompatibilità della revoca estesa all'intero periodo 1999-2015.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la revoca della liberazione anticipata e motivata la valutazione del Tribunale di sorveglianza, che ha ritenuto la condotta sopravvenuta di particolare gravità e idonea a dimostrare il fallimento dell'opera di rieducazione, in particolare per la persistenza di contatti con il clan e l'influenza criminale esercitata per mantenere un'attività illecita. La Corte ha altresì affermato che la revoca ai sensi dell'art. 54 riguarda l'intero arco temporale già scontato e che il tempus commissi va individuato sulla base di quanto accertato dal giudice della cognizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 54, L. 26 luglio 1975 n. 354 (ordinamento penitenziario)
riferimento ai semestri di pena scontata 'unicamente ai fini della determinazione della riduzione di pena da accordare per effetto della concessione del beneficio'
La revoca della detrazione di pena per liberazione anticipata per una grave condotta sopravvenuta riguarda l'intero arco temporale di espiazione già effettuata e non soltanto il semestre in cui la condotta è stata posta in essere
art. 513-bis cod. pen.
Reato per cui è intervenuta la successiva condanna che ha costituito motivo di revoca del beneficio; la gravità e le modalità della commissione sono state valutate ai fini dell'incompatibilità con la rieducazione
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante applicata al reato contestato, rilevante ai fini della valutazione della gravità della condotta e della persistenza di rapporti con il clan
Massime di principio
- La revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo sopravvenuto opera retroattivamente su tutto il periodo di pena già scontato e non si limita al solo semestre in cui il fatto è stato commesso
- Il Tribunale di Sorveglianza valuta se la condotta sopravvenuta comprometta l'opera di rieducazione: anche un episodio concentrato in breve tempo può giustificare la revoca se dimostra persistenza di legami criminali, influenza su terzi o finalità illecite
- Il tempus commissi del delitto da cui deriva la condanna deve essere assunto dal Tribunale di Sorveglianza in base a quanto accertato dal giudice della cognizione; il tribunale non ha potere autonomo di ridefinirne i confini temporali
- L'eccezione di 'occasionalità' dell'azione delittuosa non è determinante se la motivazione di merito dimostra continuità di rapporti o interesse a un'attività criminale; spetta alla difesa confutare concretamente la valutazione del Tribunale
- In caso di rigetto del ricorso, il proponente può essere condannato al pagamento delle spese processuali
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