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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-354/18

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 29 luglio 2019. — Radu Lucian Rusu e Oana Maria Rusu contro SC Blue Air - Airline Management Solutions Srl. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bacău. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Trasporto aereo – Negato imbarco – Nozioni di “compensazione pecuniaria” e di “risarcimento supplementare” – Tipo di danno risarcibile – Danno materiale o morale – Detrazione – Risarcimento supplementare – Assistenza – Informazioni fornite ai passeggeri. — Causa C-354/18

Giurisprudenza europea62018CJ0354

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce la portata del regolamento n. 261/2004 in caso di negato imbarco: la compensazione standard di EUR 400 non copre danni individuali come la perdita di salario. Tali pregiudizi possono rientrare nel risarcimento supplementare dell’articolo 12, secondo il diritto applicabile, e il giudice nazionale decide in concreto sulla loro quantificazione. La Corte afferma inoltre che il vettore deve informare pienamente il passeggero sulle opzioni di assistenza e che grava sul vettore l’onere di provare la tempestività del riavviamento.

Trasporto aereo: nel negato imbarco, la compensazione forfettaria di cui al regolamento n. 261/2004 non copre la perdita di retribuzione, che può invece integrare un risarcimento supplementare; il vettore deve inoltre informare compiutamente il passeggero sulle opzioni di assistenza e provare che il riavviamento è stato effettuato il prima possibile.

La questione giuridica

Se la compensazione pecuniaria di EUR 400 prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 261/2004 copra la perdita di retribuzione subita a causa del negato imbarco oppure se tale danno rientri nel "risarcimento supplementare" di cui all’articolo 12; se la detrazione tra compensazione forfettaria e risarcimento supplementare sia obbligatoria o facoltativa e secondo quali criteri; se il vettore debba informare il passeggero di tutte le opzioni di riavviamento e se l’onere di provare che il riavviamento è stato effettuato il prima possibile gravi sul vettore o sul passeggero.

Principio di diritto

In caso di negato imbarco, la compensazione forfettaria di EUR 400 prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 261/2004 copre solo i disagi standardizzati e non la perdita individuale di retribuzione, che può essere chiesta come risarcimento supplementare ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, sulla base del diritto nazionale o internazionale applicabile. La detrazione della compensazione forfettaria dal risarcimento supplementare è possibile ma non obbligatoria; il regolamento non fissa criteri vincolanti per imporla. Inoltre, il vettore deve fornire al passeggero informazioni complete sulle opzioni di rimborso o riavviamento ed è il vettore a dover provare che il riavviamento è stato effettuato non appena possibile.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 4 del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 8 del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 12 del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Convenzione di Montreal del 1999, articolo 29
  • Decisione 2001/539/CE

Compensazione per negato imbarco e risarcimento supplementare

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunalul Bacău in una controversia tra due passeggeri e la compagnia Blue Air, sorto a seguito di un negato imbarco su un volo da Bacău a Londra. I passeggeri chiedevano, oltre alla compensazione prevista dal regolamento n. 261/2004, il ristoro di danni materiali e morali derivanti dal ritardo nell’arrivo a destinazione.

Fatti e procedimento principale

I ricorrenti avevano prenotato due biglietti aerei per il 6 settembre 2016. Al momento dell’imbarco furono informati che il volo sarebbe stato operato con un aeromobile di capacità inferiore, sicché non era più possibile imbarcarli. Furono riprotetti su un altro volo e giunsero a Londra l’11 settembre 2016. In giudizio domandavano, in particolare, il risarcimento della perdita di retribuzione subita per l’assenza dal lavoro e del danno morale.

Normativa rilevante

La Corte interpreta gli articoli 4, 7, 8 e 12 del regolamento (CE) n. 261/2004. Richiama anche il considerando 1, relativo all’elevato livello di protezione dei passeggeri, il considerando 10, sulla scelta tra rimborso e proseguimento del viaggio, e il considerando 20, sull’obbligo di informazione completa. È inoltre richiamato l’articolo 29 della Convenzione di Montreal del 1999, che disciplina il risarcimento dei danni nel trasporto aereo internazionale.

Prima questione: portata dell’importo di EUR 400

La Corte afferma che la compensazione pecuniaria di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), ha natura forfettaria e mira a ristorare, in modo uniforme e immediato, i disagi tipici del negato imbarco. Essa non copre però danni individuali che richiedono una valutazione caso per caso, come la perdita di retribuzione dovuta all’impossibilità di presentarsi al lavoro.

Risarcimento supplementare ex articolo 12

La perdita di salario può invece essere oggetto del "risarcimento supplementare" di cui all’articolo 12, paragrafo 1, quando il diritto nazionale o internazionale applicabile riconosca un autonomo diritto al ristoro. La Corte precisa che il regolamento lascia impregiudicati tali diritti e che spetta al giudice nazionale, sulla base della disciplina pertinente, accertare gli elementi del danno e il relativo ammontare, tenendo eventualmente conto anche del comportamento del passeggero.

Detrazione tra compensazione forfettaria e risarcimento supplementare

L’articolo 12, paragrafo 1, seconda frase, stabilisce che il risarcimento concesso ai sensi del regolamento "può" essere detratto dal risarcimento supplementare. La Corte interpreta questa previsione nel senso che la detrazione è facoltativa, non obbligatoria. Il regolamento non impone condizioni specifiche che vincolino il giudice nazionale nell’eventuale scelta di detrarre la somma forfettaria dal risarcimento ulteriore.

Assistenza, informazioni al passeggero e obblighi del vettore

Quanto all’assistenza dovuta in caso di negato imbarco, la Corte rileva che l’articolo 4, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 8, impone al vettore di offrire al passeggero informazioni complete sulle tre opzioni previste: rimborso, riavviamento non appena possibile oppure riavviamento in data successiva di gradimento. Il passeggero non ha un obbligo di contribuire attivamente alla ricerca delle informazioni necessarie.

Onere della prova sul riavviamento

La Corte precisa inoltre che, poiché spetta al vettore organizzare e proporre il riavviamento, è su di esso che grava anche l’onere di provare che il riavviamento è stato effettuato non appena possibile ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • la compensazione forfettaria dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), non copre la perdita di retribuzione;
  • tale perdita può essere chiesta come risarcimento supplementare ex articolo 12;
  • la detrazione della compensazione forfettaria dal risarcimento supplementare è possibile ma non imposta;
  • il vettore deve fornire informazioni complete sulle opzioni di assistenza;
  • l’onere di provare la tempestività del riavviamento incombe sul vettore aereo operativo.

Come è indicizzato

Materietrasporto aereodiritti dei passeggeririsarcimento del dannonegato imbarco

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