Cassazione Penale, Sentenza n. 5965/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) violazione dell'art. 603 c.p.p. per mancata assunzione della prova decisiva costituita dall'audizione del dott. Davide Cautadella, che avrebbe dichiarato "di aver proceduto al riallineamento dei saldi per l'anno 2011" e ciò dimostrerebbe la disponibilità di scritture contabili presso lo Studio Rimpici dopo la morte del titolare; (2) violazione e/o erronea applicazione degli artt. 367 c.p., 216 e 223 r.d. n. 267/1942, 603 e 530 c.p.p., nonché travisamento della prova in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti e alla presunta sottrazione/distruzione/falsificazione delle scritture contabili e sulla valutazione della denuncia di furto.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato la decisività della prova richiesta (audizione di Cautadella) e che, anche assumendo la disponibilità temporanea delle scritture presso lo studio del consulente, esse non furono mai messe a disposizione della curatela né della Guardia di Finanza. La sentenza di merito è confermata per coerenza e sufficienza dell'apparato probatorio (danno economico progressivo, mancata tenuta delle scritture, comportamenti indiziari collegati alla denuncia di furto). La richiesta di censura sul travisamento della denuncia di furto è giudicata inammissibile, anche per la regola della "doppia conforme"; la Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e al versamento di €3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Consente la presentazione di una requisitoria scritta da parte del Pubblico Ministero; applicato qui per la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
art. 606 cod. proc. pen.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione (tra cui lett. d, b, e): il ricorrente ha fondato i motivi su inosservanza di norme processuali, valutazione della prova e travisamento.
art. 603 cod. proc. pen.
Regola la rinnovazione dell'istruttoria: la Corte ha richiesto la prova della decisività dell'atto richiesto e ha ritenuto che il ricorrente non ne abbia dimostrato l'effetto decisivo sul giudizio.
art. 367 cod. pen.
Norma penale richiamata con riferimento ai reati contestati relativi a scritture contabili; la Corte ha valutato la configurazione dei reati alla luce delle risultanze probatorie.
r.d. n. 267 del 1942, artt. 216 e 223
Norme del regio decreto in materia fallimentare e reati societari/fallimentari; sono le disposizioni cui si riferiscono i capi A e B del capo di imputazione, valutate dal giudice di merito.
art. 530 cod. proc. pen.
Richiamato fra le norme oggetto di censura relative alla valutazione della prova e alla qualificazione giuridica; la Corte ha ritenuto le doglianze aspecifiche e assorbite dalla motivazione combinata dei giudici di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità; la Corte l'ha applicata per imporre €3.000,00.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Citata per valutare la responsabilità della parte nella proposizione del ricorso; la Corte ha comunque ritenuto che non sussistessero elementi di colpa ma ha applicato l'art. 616 c.p.p. per l'onere delle spese e l'ammenda.
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in Cassazione (art. 603 c.p.p.) richiede che il ricorrente dimostri la decisività della prova richiesta: senza questa prova di decisività la doglianza è destinata a essere respinta.
- Quando le motivazioni di primo e secondo grado sono conformi (cd. 'doppia conforme'), il vizio di travisamento della prova è più difficile da dedurre in Cassazione e può essere sollevato efficacemente solo se la Corte di appello ha introdotto valutazioni nuove o utilizzato elementi non presenti nel materiale di cui il Tribunale aveva già valutato il contenuto.
- La mera indicazione che documenti fossero fisicamente in possesso di un consulente non esonera l'imprenditore dall'obbligo di rendere disponibili le scritture contabili: la mancata ostensione alla curatela o agli organi inquirenti può essere valutata come occultamento continuato e rilevante ai fini della responsabilità.
- Una denuncia di furto può essere ritenuta simulata dai giudici sulla base di un quadro indiziario (tempistica sospetta, mancata sottrazione di beni di maggior valore, dichiarazioni contraddittorie e mancata successiva esibizione della documentazione): tali elementi, se letti globalmente, possono legittimare la conclusione di falsità della denuncia.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice può porre a carico del ricorrente le spese del procedimento e un'ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; per evitare l'applicazione di sanzioni è necessario dimostrare di non aver agito con colpa nella proposizione del ricorso.
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