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Sentenza

Sentenza del 21/02/2023 n. 5429 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di pagamento TARI per anno (---) relativo a stabilimento per trasformazione e confezionamento caffè. La ricorrente contestava la sussistenza del potere impositivo per carenza del presupposto normativo: mancata istituzione, organizzazione e attivazione del servizio comunale di raccolta e gestione rifiuti speciali in loco; affermava di produrre rifiuti speciali non assimilabili e di smaltirli autonomamente tramite ditta autorizzata e lamentava la mancata esclusione o riduzione della superficie tassabile nonché l'omessa valutazione della mancata denuncia delle aree produttive da parte del Comune.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi sollevati: il ricorso non era autosufficiente su alcune deduzioni new entry; inoltre la Corte ha confermato che grava sul contribuente l'onere di provare le condizioni per ottenere riduzioni o esenzioni (quali la mancata attivazione del servizio nei confronti dei rifiuti speciali nell'area indicata) e di presentare la denuncia/comunicazione e la documentazione del trattamento autonomo dei rifiuti. La Corte ha richiamato la distinzione tra quota fissa e quota variabile della TARI (quota fissa sempre dovuta) e le riduzioni tecniche previste dalla legge (20% e 40%) che si applicano solo in ipotesi di servizio istituito ma non svolto o svolto in grave violazione, non già nelle ipotesi di mancata istituzione senza prova. Confermata la sentenza di merito e condanna della ricorrente al pagamento delle spese giudiziali.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile

    artt. 112, 113, 115, 116, 167, 360, 366

    Richiamate in relazione ai requisiti di autosufficienza del ricorso per cassazione, alla nozione di non contestazione e all'inammissibilita di censure non pertinenti al thema decidendum.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    art. 59, art. 62, art. 70

    Usato per richiamare la disciplina storica sui tributi rifiuti: obbligo di denuncia, esclusione delle superfici in cui si formano rifiuti speciali se debitamente segnalate e prova a carico del contribuente per l'esclusione della superficie imponibile.

  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147

    art. 1, commi 641, 649, 656, 657

    Definisce il presupposto della TARI, la possibilità di escludere dalla superficie tassabile le aree dove si formano rifiuti speciali dimostrati come trattati dal produttore, e le riduzioni tecniche obbligatorie (20% e 40%) in ipotesi di mancato o carente svolgimento del servizio, applicabili tuttavia solo quando il servizio sia istituito/attivato.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Citato in riferimento alla disciplina generale dei rifiuti e alle sanzioni per conferimento improprio: non modifica la ripartizione degli oneri probatori in materia TARI.

  • D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

    Prevede l'attestazione del soggetto che effettua il recupero/riciclo necessaria per il riconoscimento di riduzioni sulla quota variabile per rifiuti assimilati.

  • Direttive dell'Unione Europea

    Richiamate genericamente dalla ricorrente con riferimento al principio 'chi inquina paga', ma la Corte ha ritenuto la censura non specificamente attinente al decisum e pertanto inammissibile in cassazione.

Massime di principio

  • Distribuzione dell'onere della prova: l'ente impositore deve provare la fonte dell'obbligazione (esistenza dell'occupazione/detenzione), ma il contribuente che chiede esenzione o riduzione deve provare le condizioni eccezionali (ad esempio mancata istituzione/attivazione del servizio nell'area, oppure trattamento autonomo dei rifiuti).
  • Per ottenere esclusione di superfici dalla TARI per produzione di rifiuti speciali non assimilabili occorre preventiva denuncia/comunicazione all'amministrazione e documentazione che dimostri l'avvenuto trattamento tramite soggetti autorizzati.
  • La TARI è composta da quota fissa e quota variabile: la quota fissa resta dovuta anche se il contribuente smaltisce autonomamente rifiuti speciali non assimilabili; l'esenzione riguarda al massimo la quota variabile se provato lo smaltimento autonomo.
  • Le riduzioni tecniche previste dalla legge (20% e 40%) si applicano quando il servizio è istituito/attivato ma non svolto o svolto in modo gravemente difettoso o non servito in una determinata zona; non sono idonee a coprire la situazione di mancata istituzione del servizio salvo prova specifica.
  • Se il contribuente intende far valere la mancata istituzione o attivazione del servizio comunale come causa di esenzione o riduzione, deve allegare e provare tale circostanza davanti al giudice di merito; la mancata deduzione nei gradi di merito rende inammissibile la prospettazione in cassazione.
  • Procedura processuale: il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e limitarsi a censure pertinenti al decisum impugnato; non è possibile introdurre in sede di legittimità argomentazioni nuove non discusse in sede di merito.

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