Cassazione Penale, Ordinanza n. 22975/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I due imputati avevano inizialmente proposto appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendo l'assoluzione, in subordine la riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, l'esclusione della recidiva e della continuazione interna per uno di essi, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e una riduzione della pena. In sede di appello, tuttavia, le parti hanno concordato la pena ex art. 599-bis c.p.p. e i ricorrenti hanno rinunciato ad ogni altro motivo di gravame. Con i ricorsi per cassazione, uno degli imputati deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza rispetto alla recidiva e alle aggravanti; l'altro deduceva violazione di legge per la mancata esclusione della continuazione interna tra i reati di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che, nel cd. patteggiamento in appello, l'accordo sulla pena e la rinuncia agli altri motivi di appello precludano la successiva deduzione in cassazione di questioni alle quali gli interessati abbiano rinunciato, anche se rilevabili d'ufficio. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'unica eccezione riguarda l'irrogazione di una pena illegale. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
patteggiamento in appello
L'accordo sulla pena in appello determina una preclusione sulle questioni rinunciate e limita la successiva cognizione, anche in sede di legittimità.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
La dedotta violazione di legge non è scrutinabile quando investe questioni alle quali la parte ha validamente rinunciato nell'accordo sulla pena in appello.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio motivazionale non può essere fatto valere in cassazione su questioni precluse dalla rinuncia intervenuta nel patteggiamento in appello.
art. 81, comma 2, c.p.
La censura sulla continuazione interna tra i reati contestati è ritenuta inammissibile perché relativa a tema oggetto di rinuncia nell'accordo in appello.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Il fatto era contestato come reato in materia di stupefacenti; le doglianze sulla qualificazione giuridica e sulla continuazione interna non sono esaminabili dopo l'accordo sulla pena, salvo il caso di pena illegale.
art. 337 c.p.
Uno dei reati contestati era resistenza a pubblico ufficiale; la sentenza non entra nel merito della contestazione per effetto della preclusione derivante dall'accordo in appello.
artt. 582, 585 e 576, comma 1, n. 1 c.p.
Per uno degli imputati era contestato anche un reato di lesioni aggravate; la Corte non ne esamina il merito per la rinuncia ai motivi di appello.
art. 129 c.p.p.
La giurisprudenza richiamata esclude la proponibilità in cassazione della censura sulla sussistenza di cause di non punibilità quando la questione sia stata coperta dalla rinuncia nell'accordo in appello.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel cd. patteggiamento in appello, l'accordo sulla pena e la rinuncia espressa agli altri motivi di gravame producono un effetto preclusivo che si estende al successivo giudizio di cassazione.
- Non sono deducibili in cassazione, neppure se rilevabili d'ufficio, le questioni che rientrano nel perimetro dell'accordo e che la parte ha abbandonato in appello; tale preclusione opera in modo analogo alla rinuncia all'impugnazione.
- L'unica eccezione alla preclusione derivante dal patteggiamento in appello riguarda l'irrogazione di una pena illegale, che resta sempre sindacabile.
- La censura sulla qualificazione giuridica del fatto e quella sulla sussistenza di cause di non punibilità non sono ammissibili quando la parte abbia aderito all'accordo sulla pena e rinunciato ai motivi di appello su tali punti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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