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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16467/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per il recupero di un credito d'imposta relativo all'anno 2016, ritenuto dall'Amministrazione frutto di compensazioni indebite con crediti inesistenti. La contribuente aveva già impugnato l'avviso di recupero presupposto; quel giudizio era stato sospeso perché la società aveva proposto querela di falso in relazione ai modelli F24 su cui si fondava la contestazione, assumendo che fossero stati presentati da soggetto non autorizzato. In primo grado la cartella era stata annullata perché il giudice aveva ritenuto che la sospensione del processo precludesse l'iscrizione a ruolo straordinaria e la notifica della cartella in assenza di fondato pericolo per la riscossione. In appello, invece, la Corte di giustizia tributaria ha riformato la decisione, osservando che era stata disposta solo la sospensione del processo ex art. 39 d.lgs. 546/1992 e non la sospensione dell'esecuzione ex art. 47 d.lgs. 546/1992. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 39 e 42 d.lgs. 546/1992 e 295 e 298 c.p.c., sostenendo che la sospensione per pregiudizialità esterna avrebbe impedito l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella; (2) violazione degli artt. 11 e 15-bis d.P.R. 602/1973, deducendo l'insussistenza dei presupposti per il ruolo straordinario, in particolare del fondato pericolo per la riscossione.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha chiarito che la sospensione del processo ex art. 39 d.lgs. 546/1992 opera quando vi sia una questione devoluta ad altra giurisdizione, come la querela di falso, e non produce di per sé l'effetto di sospendere l'esecuzione del provvedimento impositivo. Tale effetto impeditivo nei confronti dell'azione esecutiva dell'Amministrazione si realizza solo con la sospensione cautelare dell'atto ai sensi dell'art. 47 d.lgs. 546/1992, tempestivamente richiesta e accolta. Poiché nel caso concreto non era stata disposta alcuna sospensione ex art. 47, la notifica della cartella e gli atti esecutivi successivi erano legittimi. Quanto al ruolo straordinario, la Corte ha ritenuto non censurato l'accertamento di merito secondo cui la vicenda, caratterizzata da ingenti compensazioni indebite e da un ampio contesto investigativo penale, integrava un concreto pericolo per la riscossione del credito erariale. Il ricorso è stato pertanto respinto con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39 d.lgs. 546/1992

    Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio

    La sospensione ex lege del processo tributario opera quando la questione pregiudiziale è riservata ad altra giurisdizione e il giudice tributario non può conoscerla neppure incidenter tantum.

  • art. 47 d.lgs. 546/1992

    sesto comma, nel testo vigente ratione temporis

    La sospensione cautelare dell'atto, se concessa, arresta temporaneamente l'esecuzione e impedisce all'Amministrazione finanziaria e all'agente della riscossione di compiere atti diretti a proseguire l'esecuzione; i suoi effetti cessano con la pubblicazione della sentenza.

  • art. 42 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sulla sospensione, ma non determinante nella ratio decidendi esposta.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della sospensione necessaria; la Corte nega che nel caso concreto produca gli effetti invocati.

  • art. 298 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a corredo della censura sulla sospensione; non idoneo a fondare l'illegittimità della cartella nel caso esaminato.

  • art. 11 d.P.R. 602/1973

    Richiamato nel secondo motivo in tema di iscrizione a ruolo straordinario.

  • art. 15-bis d.P.R. 602/1973

    Costituisce, insieme alle altre norme richiamate dall'Ufficio, il fondamento del ruolo straordinario in presenza di concreto pericolo per la riscossione.

  • art. 27, comma 19, d.l. 185/2008

    Richiamato quale base normativa dell'azione di recupero e del ruolo straordinario in relazione alle ingenti compensazioni indebite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La sospensione del processo tributario ex art. 39 d.lgs. 546/1992 non equivale alla sospensione dell'efficacia o dell'esecuzione dell'atto impugnato: per ottenere l'arresto dell'azione esecutiva occorre la specifica sospensione cautelare ex art. 47 d.lgs. 546/1992, tempestivamente richiesta e concessa.
  • Se l'atto impositivo non è stato sospeso ex art. 47 d.lgs. 546/1992, l'Amministrazione finanziaria e l'agente della riscossione possono legittimamente proseguire con l'iscrizione a ruolo e con la notifica della cartella, anche se pende un giudizio sospeso per pregiudizialità.
  • Il ruolo straordinario è legittimo quando il giudice di merito accerti circostanze concrete e specifiche idonee a integrare il pericolo di perdere la garanzia della riscossione; in cassazione non è sufficiente una critica astratta se non si scardina l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
  • La questione della querela di falso o di altra pregiudiziale riservata ad altra giurisdizione determina la sospensione del processo, ma non produce automaticamente effetti impeditivi sull'esecuzione del credito tributario in mancanza di un provvedimento cautelare espresso.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioSospensione del processo
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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