Sentenza del 24/02/2015 n. 631 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Termine di decadenza per l'azione accertativa - Raddoppio - Condizioni di applicabilità - Denuncia penale - Necessita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il raddoppio dei termini per la notifica dell'atto impositivo quando le violazioni fiscali contestate possono integrare un reato tributario. Il contribuente ha chiesto di verificare se sussistessero effettivamente i presupposti per l'obbligo di denuncia penale, mediante il cosiddetto giudizio di prognosi postuma. Tale verifica richiede l'esame della denuncia penale, quale atto prodromico dal quale desumere gli elementi necessari a stabilire se l'obbligo di denuncia fosse concretamente configurabile.
La decisione
Il giudice deve verificare, su richiesta del contribuente, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia e non può ritenere automaticamente applicabile il raddoppio dei termini. Tuttavia, tale controllo è possibile soltanto se in giudizio viene prodotta copia della denuncia penale. In mancanza di tale documento, il giudice non dispone degli elementi necessari per verificare il rispetto dei presupposti normativi del raddoppio. Ne consegue che l'Amministrazione, per avvalersi del termine raddoppiato, deve consentire la verifica giudiziale della denuncia e della sua idoneità a fondare l'obbligo di denuncia.
Norme richiamate
Corte Costituzionale, sentenza n. 241/2011
Il raddoppio dei termini non opera automaticamente per la sola astratta configurabilità di una violazione penale, ma richiede la verifica della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia attraverso un giudizio di prognosi postuma.
Normativa sul raddoppio dei termini di decadenza per violazioni tributarie penalmente rilevanti
L'Amministrazione può beneficiare del termine raddoppiato solo quando, considerando gli elementi disponibili, sussistano i presupposti per presentare una denuncia penale. La denuncia deve essere prodotta in giudizio quando il contribuente contesta l'applicabilità del raddoppio, affinché il giudice possa svolgere il controllo.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non può essere giustificato soltanto richiamando in modo generico una possibile rilevanza penale della violazione.
- Quando il contribuente contesta il raddoppio, il giudice deve verificare concretamente se, alla data prevista dalla legge, esistessero i presupposti per l'obbligo di denuncia penale.
- La copia della denuncia penale è essenziale per consentire il controllo giudiziale: la sua mancata produzione può impedire di accertare la legittimità del termine raddoppiato.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe contestare sia la tardività dell'accertamento sia l'assenza o l'inidoneità dei presupposti penali, chiedendo espressamente la produzione della denuncia.
- L'Amministrazione deve dimostrare non solo l'esistenza di una denuncia, ma anche che i fatti contestati presentassero effettivamente, secondo una valutazione prognostica, gli elementi di un reato tributario.
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