Cassazione Penale, Sentenza n. 4890/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e aveva ammesso il ricorrente alla detenzione domiciliare. Le censure erano: violazione dell'art. 111, comma 6 Cost. e art. 125 c.p.p. per carenza di motivazione; nullità per mancato e tempestivo deposito in cancelleria, da parte dell'UEPE, del programma trattamentale (deposito avvenuto dopo la chiusura del verbale d'udienza) con violazione del diritto al contraddittorio; vizio di motivazione nell'aver ritenuto il programma inconferente e nel non aver valutato le condizioni economiche del ricorrente rispetto alla possibilità di risarcire i danni alle amministrazioni offese; configurata anomalia procedimentale per richieste incongrue di integrazione e poi mancato utilizzo di tali integrazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale di Sorveglianza ha svolto una valutazione complessiva e motivata dei requisiti per l'affidamento in prova: ha considerato la gravità e la pluralità dei reati di peculato, i precedenti e successive condanne, pendenze processuali recenti, e la consulenza psicologica che ha evidenziato la mancanza di consapevolezza critica del ricorrente rispetto al reato. Ha rilevato inoltre l'assenza di un concreto impegno al risarcimento dei danni (la proposta di versamento era pervenuta tardivamente, dopo la chiusura del verbale) e ha valutato tale omissione come indice negativo ai fini del giudizio prognostico sulla rieducazione. Per tali ragioni il Tribunale ha ritenuto inconferente la integrazione del programma UEPE. La Corte ha precisato che il Tribunale non ha subordinato la concessione della misura al risarcimento in termini illegittimi né imposto obblighi incondizionati non commisurati alle condizioni economiche; tuttavia la mancata volontà di ristoro è stata valutata come elemento probatorio di inesistenza di revisione critica. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Costituzione, art. 111, comma 6
richiama il principio del giudizio motivato; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale di Sorveglianza adeguata e complessiva, quindi non violata
Codice di procedura penale, art. 125
norma relativa alla motivazione delle decisioni; il vizio denunciato è stato ritenuto inesistente in quanto il Tribunale ha illustrato le ragioni del rigetto sulla base di elementi concreti
Corte Costituzionale, sent. n. 377/1997
richiamata per la finalità dell'affidamento in prova come misura esterna volta al reinserimento sociale e alla valutazione prognostica della personalità
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (varie sentenze richiamate)
richiami giurisprudenziali sui criteri per la concessione dell'affidamento in prova: non è richiesto il completo ravvedimento ma un processo di emenda significativamente avviato; la gravità del reato e i precedenti non sono, da soli, decisivi; la mancata riparazione del danno può essere un elemento negativo nel giudizio prognostico
Massime di principio
- L'affidamento in prova al servizio sociale richiede una prognosi favorevole di reinserimento basata su un processo di emenda significativo, non necessariamente su un completo ravvedimento già conseguito.
- La gravità del reato e precedenti penali non escludono automaticamente l'affidamento, ma devono essere valutati insieme alla condotta successiva e agli elementi di personalità e di vita attuale.
- La mancata riparazione del danno non costituisce sempre un presupposto formale per escludere la misura, ma l'assenza di iniziative concrete di risarcimento può essere valutata come indice della mancanza di revisione critica e negativamente influire sul giudizio prognostico.
- Il deposito tardivo da parte dell'UEPE di un programma trattamentale non determina automaticamente la nullità dell'ordinanza se il giudice ha comunque motivato l'infondatezza della richiesta sulla base di elementi già acquisiti; tuttavia, per evitare profili di vizio, è prudente che il difensore segnali tempestivamente al giudice eventuali omissioni o chieda la riapertura dell'istruttoria se il nuovo documento è rilevante.
- Il Tribunale non può imporre come condizione incondizionata per la concessione dell'affidamento un obbligo di risarcimento non commisurato alle concrete condizioni economiche del condannato; se ciò avviene, la prescrizione è illegittima.
- In situazioni analoghe è essenziale produrre tempestivamente elementi probatori delle condizioni economiche e di iniziative di riparazione del danno; la tardività nella produzione di tali elementi può farli perdere rilevanza ai fini del giudizio prognostico.
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