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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28324/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2015, l’Amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA, contestando alla società la partecipazione a operazioni oggettivamente inesistenti e, in particolare, la detrazione dell’IVA indicata in fatture relative a tali operazioni. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della società e la decisione era stata confermata in appello dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. In cassazione la società ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulla detraibilità dell’IVA in caso di operazioni inesistenti, sostenendo che, quando le operazioni siano state poste in essere da soggetti passivi IVA, varrebbe la neutralità dell’imposta; con il secondo ha lamentato violazione dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, deducendo che il giudice di merito avrebbe rigettato l’appello senza prova specifica dell’esistenza di un unico centro di imputazione e della partecipazione alla frode fiscale.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Quanto al primo, ha ribadito che, in tema di IVA, l’emissione di fattura per operazioni oggettivamente inesistenti o sovrafatturate determina l’obbligo d’imposta per l’intero importo indicato, secondo il principio di cartolarità sancito dall’art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, salvo rettifica o annullamento tempestivi tali da eliminare il rischio di perdita del gettito. Quanto al secondo, ha confermato che, nelle controversie su operazioni inesistenti, l’onere di provare la fittizietà delle operazioni grava sull’Amministrazione, che può assolverlo anche per presunzioni semplici, mentre al contribuente spetta provare l’effettiva esistenza delle operazioni ai fini della detrazione IVA e della deduzione dei costi; inoltre ha escluso che l’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 osti a tale riparto, precisando che la norma si applica ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022 e non contrasta con presunzioni legali sostanziali che pongano a carico del contribuente l’onere della prova contraria. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e al pagamento delle somme ulteriori ex art. 96 c.p.c. e dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972

    "se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura"

    La fattura emessa per operazioni inesistenti o sovrafatturate fa sorgere l’obbligo di versamento dell’IVA per l’intero importo indicato, secondo il principio di cartolarità dell’imposta.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    La disposizione, introdotta dalla l. n. 130 del 2022, è stata qualificata come norma sostanziale applicabile ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022; non elimina il rilievo delle presunzioni legali sostanziali che impongano al contribuente l’onere della prova contraria.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    In caso di definizione del giudizio in conformità alla proposta acceleratoria, il mancato adeguamento alla proposta, poi confermata nella decisione, può integrare una forma di abuso del processo e giustificare la condanna aggravata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel procedimento accelerato, la conferma della proposta di definizione può fondare la valutazione tipica dei presupposti per la responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La soccombenza comporta i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    Il giudice deve valutare la prova in coerenza con la normativa tributaria sostanziale; la norma non esclude il ricorso a presunzioni legali sostanziali.

Massime di principio

  • In tema di IVA, la mera emissione di fattura per operazioni oggettivamente inesistenti o sovrafatturate comporta l’obbligo di versamento dell’imposta indicata, salvo che la fattura sia rettificata o annullata tempestivamente in modo da eliminare il rischio di perdita del gettito.
  • Nelle controversie relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare la fittizietà delle operazioni, anche mediante presunzioni semplici; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni per ottenere detrazione dell’IVA e deduzione dei costi.
  • La regolarità formale della fattura, delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento non è di per sé sufficiente a dimostrare la realtà dell’operazione quando tali strumenti possono essere utilizzati anche per simulare operazioni fittizie.
  • L’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 non impedisce l’applicazione di presunzioni legali sostanziali previste dalla normativa tributaria, né altera il riparto dell’onere della prova fissato dal diritto tributario sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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