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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12842/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per reati di concorso in bancarotta fraudolenta/distrattiva: contestano la qualificazione come distrazione della cessione, al prezzo di 30.000 euro, di crediti della fallita CESAM (tra cui un credito di 103.000 euro derivante da caparra/acconti per un preliminare) alla neocostituita GEOSAM, società collegata agli stessi amministratori, sostenendo che i crediti fossero di difficile esigibilità e quindi la cessione non fosse dolosa. Meirano deduce inoltre omissione di motivazione sul mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, richiesta in udienza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi che chiedevano una riconsiderazione della valutazione probatoria della cessione costituissero una indebita rilettura del merito non consentita in sede di legittimità, dovendosi limitare a censurare vizi di motivazione manifesti, contraddittorietà o carenza. Quanto alla richiesta di Meirano relativa alla sospensione condizionale della pena, pur riconoscendo in astratto il principio delle Sezioni Unite sull'obbligo di motivare il diniego, ha ritenuto il motivo inammissibile per genericità e mancata contestualizzazione rispetto ai precedenti penali e alla rilevanza dell'art. 163 c.p.. Per l'inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    art. 163, comma primo, prima parte, cod. pen.

    Regola i presupposti per la sospensione condizionale della pena; qui rilevata l'esigenza che la richiesta sia specifica e valutata alla luce dei precedenti penali e della pena complessiva, con particolare riferimento alla disciplina per la ripetuta concessione del beneficio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Autorizza la condanna alle spese processuali e a somme a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi; applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000.

  • Sezioni Unite, n. 22533 del 25/10/2018 (Salerno)

    Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376

    Stabilisce l'obbligo del giudice d'appello di motivare il diniego della sospensione condizionale quando l'imputato l'abbia richiesta; la Corte rileva però che la richiesta deve essere concreta e valutabile nel contesto.

  • Sez. 5, n. 17797 del 22/3/2019 (Mazzei)

    Sez. 5, n. 17797 del 22/3/2019, Mazzei, Rv. 276765

    Richiama il principio secondo cui, ai fini della concessione della sospensione condizionale per la seconda volta, nel computo della pena complessiva occorre considerare anche la pena pecuniaria sospesa, ragguagliata a quella detentiva ex art. 135 c.p.; elemento che può ostare alla concessione del beneficio.

  • Giurisprudenza su limiti del giudizio di legittimità (es. Sez. 2 n. 9106/2021; Sez. 6 n. 13809/2015)

    Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, O., Rv. 262965

    Conferma il principio che la Cassazione non è sede per la riconsiderazione del merito e della valutazione probatoria, salvo vizi di motivazione manifesti, contraddittorietà o carenze tali da incidere sulla decisione.

  • Corte Costituzionale n. 186 del 2000

    Corte Cost. n.186 del 2000

    Richiamata in relazione alla possibilità di ravvisare profili di colpa nella proposizione di ricorsi inammissibili e, conseguentemente, nella irrogazione di sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina in fatto la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito: i ricorsi che chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili salvo che emergano vizi di motivazione manifesti, contraddittorietà o carenza.
  • La mera argomentazione che un credito fosse "difficile esigibile" non basta, in Cassazione, a ribaltare una motivazione che ha valutato il contesto (sottrazione di attività a favore di società "gemella", prezzo irrisorio, collegamenti societari) come indice di distrazione.
  • La richiesta di sospensione condizionale della pena deve essere formulata in modo specifico e contestualizzato; l'omessa o generica istanza in sede di gravame rende inammissibile il relativo motivo di cassazione.
  • Per la seconda concessione della sospensione condizionale occorre considerare la pena pecuniaria sospesa convertita ai sensi dell'art. 135 c.p.; ciò può precludere il beneficio e deve essere affrontato esplicitamente nel ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione; è quindi rischioso proporre motivi genericamente formulati o che sostanzialmente ripropongono una diversa lettura del merito.

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