Cassazione Penale, Sentenza n. 3006/2025 del 27/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l\'ordinanza della Corte d\'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l\'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bologna (condenna per guida in stato di ebbrezza, art.186 d.lgs. 285/1992). Il motivo principale di ricorso in Cassazione era che la declaratoria di inammissibilità era stata pronunciata de plano senza rispetto del diritto al contraddittorio e con erronea applicazione delle norme processuali (art.127, 581, 591, 610 c.5bis c.p.p.), non considerando che la distinzione tra cause formali e sostanziali di inammissibilità avrebbe impedito una declaratoria de plano. Si deduceva quindi violazione del principio del contraddittorio e dell\'applicabilità delle garanzie procedurali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la Corte di appello legittimamente ha dichiarato l\'inammissibilità dell\'appello per mancanza del requisito di specificità dei motivi, alla luce della nuova formulazione dell\'art.581 c.p.p. (comma 1-bis) introdotta dal d.lgs.150/2022, secondo cui ogni richiesta deve enunciare in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici rispetto ai capi della decisione. La Suprema Corte ha inoltre affermato che, posto il carattere speciale dell\'art.591 c.p.p. (che prevede la possibilità per il giudice di appello di dichiarare l\'inammissibilità "anche d\'ufficio"), la declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata de plano senza previa instaurazione del contraddittorio quando i motivi sono del tutto carenti di specificità o non contengono richieste concrete; ne consegue che non è stata violata la garanzia del contraddittorio nel caso concreto. Per questo motivo il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art.186 D.lgs. 30 aprile 1992, n.285
Norma sostanziale relativa alla guida in stato di ebbrezza: indicata come il reato per cui l\'imputato era stato condannato in primo grado (fattispecie sottesa all\'impugnazione).
art.581 c.p.p. (comma 1-bis)
«l\'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l\'impugnazione»
La Corte interpreta la norma come un requisito stringente di "specificità estrinseca": per ogni richiesta contenuta nell\'atto d\'impugnazione devono essere espressi rilievi puntuali e collegati ai capi e punti della decisione impugnata; la sua inosservanza legittima la declaratoria di inammissibilità.
art.591 c.p.p. (comma 1, lett.c e comma 2)
il giudice di appello dichiara l\'inammissibilità medesima "anche d\'ufficio"
Disposizione speciale che autorizza il giudice di secondo grado a dichiarare l\'inammissibilità dell\'appello anche d\'ufficio; la Corte ne ricava che la declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata de plano senza previa instaurazione del contraddittorio quando ricorrono i presupposti previsti.
art.127 c.p.p. (comma 9)
"salvo che sia altrimenti stabilito"
Norma generale sul rispetto delle formalità del contraddittorio in camera di consiglio; la Corte osserva che tale norma non impedisce l\'applicazione della regola speciale di cui ad art.591 quando quest\'ultima consente la declaratoria de plano.
art.610 c.p.p. (comma 5-bis)
Richiamata nel ricorso in relazione alla distinzione tra cause di inammissibilità formale e sostanziale; la Corte tuttavia ritiene che, anche adottando letture che distinguono le due tipologie, nel caso concreto non vi era alcuna necessità di interlocuzione perché l\'appello era del tutto carente di richieste concrete e specifiche.
art.606 c.p.p. (comma 1, lett. b)
Norma che regola i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha chiamato in causa questa disposizione per lamentare errore di diritto, ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato.
art.33 d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150
Disposizione normativa che ha introdotto la modifica dell\'art.581 (comma 1-bis) entrata in vigore il 30 dicembre 2022; la Corte applica il nuovo testo per valutare la specificità dei motivi di appello.
Massime di principio
- Dopo le modifiche legislative del 2022 all\'art.581 c.p.p., l\'appello civile o penale deve contenere, per ogni richiesta, rilievi critici formulati in modo puntuale e riferiti ai capi e punti della decisione impugnata: la genericità comporta inammissibilità.
- L\'art.591 c.p.p., nella parte che consente di dichiarare l\'inammissibilità "anche d\'ufficio", legittima la declaratoria de plano senza previa instaurazione del contraddittorio quando i motivi risultano del tutto carenti di specificità o non contengono richieste concrete.
- La distinzione tra cause di inammissibilità formali e sostanziali non impedisce automaticamente la declaratoria de plano; se l\'appello non prospetta elementi concreti o richieste che possano essere oggetto di confronto, non vi è necessità di interlocuzione.
- In una situazione analoga il difensore dovrebbe sempre collegare ogni richiesta di riforma della sentenza a errori di fatto o di diritto specifici e indicare i capi della decisione contestati, pena l\'inammissibilità dell\'impugnazione.
- Le censure in cassazione basate sulla violazione del diritto al contraddittorio per declaratorie di inammissibilità de plano hanno scarse probabilità di successo quando la decisione impugnata è palesemente priva dei requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge.
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