Cassazione Penale, Ordinanza n. 24575/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 4 marzo 2025. Dal testo emerge che l'imputato censurava, con il primo motivo, il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità, cercando in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del materiale probatorio secondo criteri difformi da quelli adottati dalla Corte territoriale. Con ulteriori motivi invocava la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. e le circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse in realtà diretto a ottenere una non consentita rivalutazione dei fatti e delle prove in sede di legittimità, mentre i motivi relativi all'art. 131-bis c.p., all'art. 62, n. 4, c.p. e alle attenuanti generiche sono stati ritenuti manifestamente infondati perché la Corte d'appello aveva già fornito una motivazione immune da vizi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla particolare tenuità del fatto, valorizzando la motivazione della sentenza di merito che ne aveva escluso la ricorrenza.
art. 62, n. 4, c.p.
La doglianza sulla circostanza attenuante del danno o del lucro di speciale tenuità è stata ritenuta manifestamente infondata alla luce della motivazione della Corte territoriale.
circostanze attenuanti generiche
La censura è stata respinta come manifestamente infondata, essendo la valutazione di merito sorretta da motivazione immune da vizi.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di motivazione o violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, se la Corte di merito ha reso una motivazione logica, congrua e giuridicamente corretta.
- Le doglianze relative alla particolare tenuità del fatto, all'attenuante del danno di speciale tenuità e alle attenuanti generiche sono inammissibili o infondate quando mirano a sovvertire un apprezzamento di merito già adeguatamente motivato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità o per sollecitazione di una rivalutazione del merito, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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