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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8343/2020 del 29/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato separati avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 1999-2004, con i quali, sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza, erano stati recuperati a tassazione maggiori importi ai fini Irpef, Irap e Iva, per complessivi 126.344,80 euro, oltre interessi e sanzioni. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva respinto i ricorsi e la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 4116/9/14 depositata il 19 giugno 2014, aveva confermato la decisione. In Cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: primo, ha contestato l’applicazione della proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall’art. 10 della L. n. 289 del 2002 agli accertamenti Iva per il 1999 e il 2000, deducendo che l’illegittimità unionale del condono Iva avrebbe impedito la proroga e reso tardivi gli avvisi notificati nel 2007; secondo, ha censurato l’utilizzo della presunzione di redditività per i prelevamenti bancari relativi a redditi da lavoro autonomo, invocando la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014; terzo, ha contestato l’applicazione della proroga dei termini anche alla contestazione e irrogazione delle sanzioni per fatti anteriori, in relazione al principio di legalità e al favor rei.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo: la disapplicazione del condono Iva conseguente alla sentenza della Corte di giustizia UE del 17 luglio 2008 non elimina la distinta proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall’art. 10 della L. n. 289 del 2002; la proroga era quindi applicabile anche agli accertamenti Iva contestati. Ha accolto il secondo motivo: dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la presunzione legale dell’art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 non opera, nei confronti dei professionisti e lavoratori autonomi, per i prelevamenti bancari, pur restando applicabile ai versamenti. La CTR aveva confermato il recupero a tassazione dei prelevamenti non giustificati per 576.416,64 euro riferiti agli anni 1999-2004 senza considerare gli effetti ex tunc della pronuncia costituzionale. Ha rigettato il terzo motivo: la proroga dei termini di accertamento si applica anche ai termini per la contestazione delle sanzioni, in forza del rinvio ai diversi termini previsti per l’accertamento dei singoli tributi. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per il ricalcolo degli imponibili ripresi a tassazione e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 10 L. n. 289 del 2002

    la disapplicazione delle norme interne sul condono all’IVA, in forza dei principi statuiti nella menzionata sentenza della Corte di giustizia UE del 17 luglio 2008 (causa C-132/06), non spiega effetto sulla distinta questione della proroga dei termini per l’accertamento di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 10, introdotta per consentire all’amministrazione di dedicarsi alla complessa gestione degli adempimenti imposti dalla legge di condono, così da poter compiere le connesse operazioni senza pregiudizio dell’azione di contrasto dell’evasione e di controllo per le annualità ancora (all’epoca) accertabili, anche nei confronti di contribuenti che non avessero ritenuto di fruire dell’opportunità della definizione premiale

    La disapplicazione delle disposizioni interne sul condono Iva non travolge la distinta proroga biennale dei termini di accertamento prevista dalla stessa legge, applicabile anche ai contribuenti che non si siano avvalsi della definizione agevolata.

  • art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600 del 1973

    la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, non è riferibile ai soli titolari di reddito d’impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti – come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2 tuttavia, all’esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito d’impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti

    Per effetto della sentenza costituzionale n. 228 del 2014, la presunzione relativa derivante dai prelevamenti bancari è utilizzabile soltanto per i titolari di reddito d’impresa, non per i professionisti e i lavoratori autonomi; la presunzione relativa ai versamenti resta invece applicabile a tutti i contribuenti, che possono superarla dimostrando analiticamente l’irrilevanza fiscale dei movimenti o la loro già avvenuta inclusione nel reddito imponibile.

  • art. 20 D.Lgs. n. 472 del 1997

    la proroga di due anni per la notifica dell’avviso di accertamento introdotta dalla L. n. 289 del 2002, come modificata dalla L. n. 27 del 2003, trova il suo fondamento nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20 – come modificato a sua volta, con effetto dal 1 aprile 1998, dal D.Lgs.5 giugno 1998, n. 203, e, successivamente, dal D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99 – che, in tema di sanzioni per violazione di norme tributarie, stabilisce che la contestazione debba essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione “o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi”.

    Il termine per notificare la contestazione delle violazioni tributarie segue anche gli eventuali diversi termini previsti per l’accertamento dei singoli tributi; pertanto, vi si applicano le proroghe dei termini di accertamento.

  • art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973

    la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, non è riferibile ai soli titolari di reddito d’impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti – come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2 tuttavia, all’esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito d’impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti

    Il rinvio contenuto nell’art. 38 all’art. 32 estende in generale la presunzione bancaria ai contribuenti persone fisiche, ma, dopo la sentenza costituzionale n. 228 del 2014, la presunzione relativa ai prelevamenti resta limitata ai titolari di reddito d’impresa, mentre quella sui versamenti opera per tutti.

Massime di principio

  • La disapplicazione del condono Iva per contrasto con il diritto dell’Unione europea non comporta la caducazione della distinta proroga dei termini di accertamento prevista per consentire all’amministrazione di gestire gli adempimenti connessi al condono; tale proroga può operare anche nei confronti dei contribuenti che non hanno aderito alla definizione agevolata.
  • Per i redditi di lavoro autonomo, i prelevamenti dai conti correnti non possono essere assunti, in base all’art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, come presunzione di maggior reddito imponibile; la presunzione bancaria relativa ai versamenti resta invece operativa anche per i lavoratori autonomi, che possono superarla fornendo prova analitica della loro irrilevanza fiscale o della loro già avvenuta inclusione nel reddito soggetto a imposta.
  • Il rinvio dell’art. 20 del D.Lgs. n. 472 del 1997 al diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi rende applicabili alla contestazione delle violazioni tributarie anche le proroghe di tali termini.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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