Cassazione Penale, Sentenza n. 46505/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inefficace, nei confronti delle parti civili, la vendita del 26/03/2015 della quota di 1/2 dell'immobile in Pesaro. Il ricorrente deduceva (1) prescrizione dell'azione revocatoria richiamando l'art. 2903 c.c. e sostenendo che la procura a vendere era del 2004 e l'azione fu iniziata solo nel 2020; (2) difetto di prova dell'elemento oggettivo (eventus damni) e soggettivo (scientia fraudis), nonché la mancanza di prova della simulazione dell'atto e l'esistenza di buona fede dell'acquirente (figlio), richiamando in via alternativa l'art. 193 c.p.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul punto della prescrizione, ha stabilito che l'azione di revocatoria penale decorre non dalla data dell'atto dispositivo ma dal momento in cui la dichiarazione di colpevolezza rende concretamente esperibile l'azione esecutiva del danneggiato (quindi il termine prescrizionale quinquennale decorre dalla pronuncia definitiva che ha determinato l'esistenza del credito), con sospensioni/interruzioni previste dalle norme civilistiche; pertanto l'azione esperita dopo la condanna del 2017/2018 era tempestiva. Quanto al merito, la Corte ha confermato che sussistevano sia l'eventus damni (valore residuo dei beni immobili del debitore molto inferiore al credito vantato dalle parti civili e mancata dimostrazione della capienza del resto del patrimonio) sia la scientia fraudis (atto compiuto dopo l'avvio del procedimento e dopo il decreto di sequestro conservativo, rapporto parentale acquirente-venditore, clausole del rogito non comprovanti il pagamento), e che l'onere probatorio sulla mancata pregiudizio grava sul debitore. Ha inoltre escluso che la procura rilasciata nel 2004 escluda la rilevanza dell'atto di vendita notarile del 2015. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 192 cod. pen.
L'inefficacia degli atti dispositivi è conseguenza del reato e può essere fatta valere anche in via cautelare o incidentale; non è limitata al solo giudice civile
art. 193 cod. pen.
Disciplina la revocatoria penale: richiede l'accertamento degli elementi di eventus damni e scientia fraudis; la Corte ha applicato tale criterio per valutare la mala fede del disponente
art. 194 cod. pen.
Collegata alle conseguenze sul piano civile degli atti compiuti dall'autore del reato; la Corte ne ha richiamato la portata generale sull'inefficacia
art. 2901 cod. civ.
Norma generale sulla revocatoria civile (actio pauliana): la Corte la confronta con la revocatoria penale per spiegare le diverse conseguenze procedurali e sostanziali
art. 2903 cod. civ.
Termine prescrizionale quinquennale per l'azione revocatoria: la Corte ha affermato che tale termine decorre dal momento in cui l'azione diventa esperibile in funzione della dichiarazione di colpevolezza, non dalla data dell'atto
art. 2904 cod. civ.
Riguarda gli effetti della revocatoria; richiamata nel ricorso ma la Corte ha confermato che non altera il criterio di decorrenza della prescrizione stabilito dalla giurisprudenza
art. 2935 cod. civ.
Principio generale sulla decorrenza della prescrizione: applicato per stabilire che la prescrizione dell'azione revocatoria non decorre prima della concreta spettanza del diritto di credito esecutivo
art. 2945 cod. civ.
Norme su sospensione e interruzione della prescrizione: la Corte ha ricordato che misure cautelari ed il giudizio interrompono o sospendono la prescrizione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese del ricorrente soccombente: applicata dalla Corte alla luce del rigetto del ricorso
Massime di principio
- La revocatoria penale (art. 192 e ss. cod. pen.) produce inefficacia dell'atto dispositivo come conseguenza del reato e può essere invocata anche in sede cautelare o come eccezione, non esclusivamente tramite azione autonoma in sede civile
- Il termine di prescrizione per la revocatoria penale non decorre dalla data dell'atto dispositivo ma dal momento in cui la condanna rende esecutivo il diritto della parte civile: quindi il quinquennio di cui all'art. 2903 c.c. va calcolato dalla pronuncia che determina la spettanza esecutiva del credito
- Per provare l'eventus damni il creditore deve dimostrare la pregiudizievole variazione patrimoniale (resa più difficile o incerta la soddisfazione del credito); spetta poi al debitore l'onere di provare che il fatto non ha comunque arrecato danno o che il patrimonio residuo è capiente
- La scientia fraudis può essere desunta da elementi indiziari forti (tempistica della disposizione rispetto al procedimento o al sequestro, rapporto familiare tra le parti, mancanza di documentazione sul pagamento); il terzo acquirente che invoca la buona fede deve fornire prove concrete per superare la presunzione
- Misure cautelari (sequestro conservativo) e l'inizio del giudizio interrompono o sospendono la prescrizione: i creditori devono attivarsi tempestivamente per ottenere provvedimenti cautelari utili a tutelare il diritto e a interrompere la prescrizione
- Nel valutare la rilevanza di atti preliminari (es. procure), il giudice considera l'atto formale che ha effettivamente trasferito patrimonio (es. atto notarile di vendita), non la sola procura antecedente
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46234/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46235/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46236/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46237/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46238/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46239/2022 del 07/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →