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Sentenza

Sentenza n. 4895/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto della Prefettura di Ancona in data 17-18/11/2025 (Prot. 0157565 del 18/11/2025), notificato all’interessato in data 18/11/2025, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202601344

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio adottato dalla Prefettura di Ancona

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio che aveva rigettato o dichiarato inammissibile l'istanza di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio. L'Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione ordinaria. Il TAR ha rilevato che la pretesa alla cittadinanza per matrimonio, disciplinata dall'art. 5 della legge n. 91/1992, ha normalmente consistenza di diritto soggettivo. Tale diritto si affievolisce a interesse legittimo soltanto quando l'Amministrazione esercita il potere discrezionale di valutare comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), della medesima legge. Nel caso concreto, le ragioni ostative erano riconducibili a controindicazioni di carattere penale previste dall'art. 6 della legge n. 91/1992 e non a motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. La controversia è stata quindi ritenuta appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha precisato che la controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. È stato richiamato l'orientamento consolidato secondo cui le controversie sull'acquisto della cittadinanza per matrimonio appartengono alla giurisdizione ordinaria, salvo il caso in cui il diniego sia fondato sull'esercizio del potere discrezionale relativo a comprovati motivi di sicurezza della Repubblica. Il TAR ha compensato le spese di lite, poiché l'Amministrazione aveva indicato nel provvedimento impugnato il TAR quale autorità giudiziaria competente, inducendo il ricorrente in errore.

Norme richiamate

  • art. 5 l. 5 febbraio 1992, n. 91

    La concessione della cittadinanza italiana per matrimonio dà luogo, in via ordinaria, a una situazione di diritto soggettivo e le relative controversie spettano al giudice ordinario.

  • art. 6, comma 1, lett. c), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica

    Solo l'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione fondato su comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica affievolisce il diritto soggettivo a interesse legittimo e radica la giurisdizione del giudice amministrativo.

  • art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla l. 13 aprile 2017, n. 46

    La disposizione attribuisce alle sezioni specializzate in materia di immigrazione una competenza per materia interna alla giurisdizione ordinaria, senza modificare il riparto di giurisdizione.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, la causa può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini previsti dalla norma.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • La pretesa all'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio ha natura di diritto soggettivo e le controversie relative spettano al giudice ordinario, salvo che il diniego sia fondato sull'esercizio del potere discrezionale di valutare comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
  • Le ragioni ostative di carattere penale previste dalla disciplina della cittadinanza per matrimonio, quando non coincidono con la valutazione discrezionale dei motivi di sicurezza della Repubblica, non trasformano la posizione del richiedente in interesse legittimo e non radicano la giurisdizione amministrativa.
  • La norma che attribuisce alle sezioni specializzate in materia di immigrazione la competenza sulle controversie relative all'accertamento dello stato di cittadinanza regola il riparto interno delle competenze nella giurisdizione ordinaria e non incide sul riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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