Cassazione Penale, Sentenza n. 31624/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo anche sul piano giuridico, richiamando orientamenti consolidati in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e sul requisito del dolo specifico nel furto
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione contro la sentenza del 11.10.2022 che aveva confermato la condanna di Benincasa per il reato indicato agli artt. 81 e 624-bis, comma 2, cod. pen.; il ricorrente deduceva la non corretta qualificazione giuridica del fatto. La Suprema Corte rileva che il motivo è inammissibile perché consiste in doglianze di fatto e nella mera riproposizione di argomentazioni già svolte in appello, prive della specificità e dell'argomentazione richieste in sede di legittimità
Norme richiamate
artt. 81 e 624-bis cod. pen.
La Corte conferma che la condanna riguarda il concorso di norme citate; inoltre richiama che, secondo recente pronuncia a Sezioni Unite (25.5.2023), il fine di profitto, elemento del dolo specifico nel reato di furto, può avere natura non patrimoniale
Giurisprudenza: Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2819 del 24/11/2014
«in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato»
La Corte applica questo principio per escludere che la condotta del ricorrente possa essere qualificata diversamente: l'elemento caratterizzante è la sostituzione del rimedio pubblico con l'azione privata, quindi l'azione dell'agente deve sostituire la tutela pubblica
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 25.5.2023
Richiamata per specificare che il fine di profitto, componente del dolo specifico nel furto, può anche essere non patrimoniale, il che amplia la possibile sussistenza del dolo specifico in contesti non esclusivamente economici
Massime di principio
- In cassazione non sono ammesse argomentazioni che si limitano a doglianze di fatto o alla mera ripetizione di motivi già proposti in sede di merito senza una critica specifica e argomentata della motivazione della corte di appello
- Quando si contesta la qualificazione giuridica di un fatto è necessario formulare censure di diritto ben circostanziate e non trasformare il ricorso in un riesame dei fatti; altrimenti il ricorso sarà dichiarato inammissibile
- Nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni occorre valutare se la condotta abbia effettivamente sostituito la tutela pubblica con un mezzo privatistico: la mera pretesa personale non sempre esaurisce la fattispecie se non integra la sostituzione dello strumento di tutela
- Quanto al furto, la nozione di 'fine di profitto' nel dolo specifico può comprendere finalità non patrimoniali; ciò può comportare che condotte con scopi non finanziari siano comunque riconducibili al dolo specifico
- Esiti processuali sfavorevoli in cassazione (inammissibilità) comportano normalmente l'imposizione delle spese processuali e, se previsto, sanzioni a favore della Cassa delle ammende
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