Sentenza n. 99/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento - del provvedimento di rigetto della istanza di riesame del 16.10.2024 adottato e notificato in data del 3.12.2024 (Prot. CMRC-2024-0172260) dal Difensore Civico della Città Metropolitana di Roma Capitale; - del provvedimento di rigetto di accesso agli atti adottato con Determina Dirigenziale Prot. VQ 45678/2024 del 14.08.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso agli atti, limitatamente ai dati personali degli autori degli esposti, e successivo rigetto dell’istanza di riesame da parte del Difensore Civico metropolitano
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni detentrice e riesaminante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, destinataria di numerosi esposti e di un’attività di vigilanza culminata nella sospensione dell’attività di somministrazione, successivamente annullata dal TAR, chiedeva copia degli atti dell’istruttoria e, in particolare, l’identità degli autori degli esposti. Roma Capitale consentiva solo parzialmente l’accesso, omettendo i dati personali dei denuncianti per tutelarne la riservatezza e in ragione della loro opposizione. Il Difensore Civico della Città Metropolitana respingeva l’istanza di riesame, rilevando l’assenza di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza dei nominativi. La ricorrente deduceva violazione degli artt. 24 e 25 l. 241/1990, difetto assoluto di motivazione e difetto di istruttoria, sostenendo che le amministrazioni avessero genericamente invocato la privacy senza considerare le proprie esigenze difensive né dimostrare concreti rischi per i denuncianti. La Città Metropolitana eccepiva anche l’inammissibilità del ricorso per non impugnabilità del diniego di riesame del Difensore Civico.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente qualificato la controversia come giudizio in materia di accesso ex art. 116 c.p.a., disponendo il mutamento dal rito ordinario al rito camerale ai sensi degli artt. 32, comma 2, e 87, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha poi respinto il ricorso nel merito, ritenendo assorbita la questione relativa all’ammissibilità dell’impugnazione del diniego del Difensore Civico. In materia di accesso difensivo, il richiedente deve rappresentare in modo puntuale e specifico le esigenze difensive e dimostrare il nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione giuridica da tutelare; non è sufficiente un generico riferimento a esigenze probatorie o alla volontà di comprendere le problematiche con i vicini. Nel caso concreto, la società aveva dichiarato di voler conoscere i nominativi per comprendere le problematiche e mantenere buoni rapporti con i vicini, senza indicare una controversia giudiziale o stragiudiziale in corso o da instaurare e senza produrre documentazione idonea a dimostrare il necessario collegamento funzionale. Inoltre, l’attività ispettiva cui gli esposti avevano dato origine si era conclusa con un provvedimento di sospensione già annullato dal TAR; pertanto, il giudice ha escluso un nesso di strumentalità tra la conoscenza dei nominativi e una necessità di tutela già soddisfatta in sede giurisdizionale. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 24, comma 7, l. 241/1990
in materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive
L’accesso difensivo richiede la rappresentazione puntuale e specifica delle esigenze di tutela e la dimostrazione del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica finale da curare o tutelare.
art. 25 l. 241/1990
La disposizione è richiamata quale base della censura della ricorrente, ma la decisione non sviluppa una distinta interpretazione della norma.
art. 32, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice di disporre il mutamento del rito quando la controversia deve essere trattata secondo un rito diverso da quello seguito.
art. 87, comma 2, lett. c), c.p.a.
Individua la trattazione in camera di consiglio delle controversie in materia di accesso.
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per il deposito della memoria della parte ricorrente nei termini processuali.
Massime di principio
- L’accesso difensivo richiede che l’istante rappresenti puntualmente e specificamente la situazione giuridica da tutelare e dimostri il nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e tale situazione; non è sufficiente il generico richiamo a esigenze probatorie, difensive o conoscitive.
- Nel giudizio sull’accesso, l’amministrazione e il giudice amministrativo non devono valutare in modo ultroneo l’ammissibilità, l’influenza o la decisività del documento nell’eventuale giudizio principale, salvo che manchi in modo evidente e assoluto qualsiasi collegamento tra documento ed esigenze difensive, oppure l’accesso sia pretestuoso o temerario.
- La mera volontà di conoscere l’identità degli autori di esposti per comprendere problematiche con i vicini e mantenere buoni rapporti non integra, in assenza di una controversia giudiziale o stragiudiziale e di elementi documentali specifici, un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso difensivo.
- Quando il procedimento amministrativo cui si riferiscono i documenti si è concluso con un provvedimento già annullato in sede giurisdizionale, l’interessato deve comunque dimostrare uno specifico e attuale nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e una residua esigenza di tutela; tale nesso non può presumersi dalla sola pendenza o dall’avvenuta definizione del precedente contenzioso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 7/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 8/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 9/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →