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Ordinanza

Ordinanza n. 91/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Dipartimento di Prevenzione della ASL 01 Avezzano-Sulmona-L’Aquila del -OMISSIS- (prot. -OMISSIS-), con cui il Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) del predetto Dipartimento ha affermato che “permane in essere il provvedimento di sospensione n.-OMISSIS- del 14.01.2026…”; - degli atti ad esso presupposti e conseguenti, e segnatamente: - il provvedimento di sospensione del 1-OMISSIS- (prot. -OMISSIS-); - il provvedimento del -OMISSIS- (prot. -OMISSIS-); - il provvedimento del -OMISSIS- (prot. -OMISSIS-) nella parte in cui asseritamente dispongono la sospensione della intera attività dell’asilo gestito dalla -OMISSIS- ETS e non della sola attività di manipolazione/preparazione/somministrazione di pasti con cottura;

Giustizia amministrativa202600130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del SIAN dell'ASL che ha confermato la permanenza della sospensione dell'attività di somministrazione dei pasti ai bambini, nonché i precedenti provvedimenti di sospensione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'ente ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) dell'ASL ha affermato che permaneva la sospensione già disposta, contestando che tale sospensione riguardasse l'intera attività dell'asilo anziché la sola attività di manipolazione, preparazione e somministrazione di pasti con cottura. La ricorrente ha inoltre richiamato l'autorizzazione comunale al funzionamento del servizio educativo, rilasciata il 26 febbraio 2025, e il parere favorevole dell'ASL del 25 febbraio 2025, sostenendo che tali atti avrebbero superato le criticità igienico-sanitarie contestate dal SIAN. Il TAR ha dovuto verificare, in sede cautelare, la sussistenza del fumus boni iuris delle censure rivolte alla sospensione e alla distinzione tra attività educativa e attività alimentare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza, all'esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare, del fumus boni iuris. Ha rilevato che il provvedimento impugnato non disponeva la sospensione dell'intera attività dell'ente, ma esclusivamente della somministrazione dei pasti ai bambini. Ha inoltre ritenuto che l'autorizzazione comunale del 26 febbraio 2025, riguardante il funzionamento del servizio educativo e fondata sui requisiti regionali delle strutture per la prima infanzia, operasse su un piano distinto da quello dell'igiene degli alimenti. Parimenti, il parere favorevole dell'ASL del 25 febbraio 2025, provenendo dal SIESP e concernendo le caratteristiche igienico-sanitarie generali della struttura educativa, non aveva superato le criticità relative ai requisiti specifici dell'attività di impresa alimentare, di competenza del SIAN. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riguardo al fumus boni iuris; il TAR ne ha escluso la sussistenza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La norma è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Le disposizioni sono state richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, per disporre l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, alla sommaria delibazione propria della fase, non risulti il fumus boni iuris delle censure dedotte.
  • L'autorizzazione comunale al funzionamento di una struttura educativa per la prima infanzia, fondata sui requisiti propri del servizio educativo, non sostituisce né supera gli accertamenti relativi ai requisiti igienico-sanitari specifici dell'attività di impresa alimentare svolta nella struttura.
  • Il parere dell'organo sanitario competente per le caratteristiche igienico-sanitarie generali di una struttura educativa non supera le criticità relative ai requisiti specifici dell'attività di manipolazione, preparazione e somministrazione degli alimenti, quando tali requisiti rientrano nella competenza di uno specifico servizio igiene degli alimenti.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaEfficacia ed esecuzione del provvedimentoTutela cautelare
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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