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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31902/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda alcuni dirigenti medici di un'azienda sanitaria locale che avevano ottenuto in appello il riconoscimento del diritto a somme retributive già oggetto di decreti ingiuntivi, in particolare alla retribuzione di posizione c.d. variabile aziendale e, per alcuni, alla retribuzione di posizione minima contrattuale. La Corte d'appello aveva ritenuto che, per la voce variabile aziendale, si discutesse di un diritto soggettivo alla corretta corresponsione della retribuzione, con giurisdizione del giudice ordinario; aveva poi ritenuto non consentita la compensazione tra somme percepite a titolo di variabile aziendale e differenze dovute a titolo di minima contrattuale, valorizzando l'interpretazione autentica del CCNL. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario e giurisdizione del giudice amministrativo; 2) violazione dell'art. 353 c.p.c. per avere la Corte d'appello deciso nel merito, anziché rimettere le parti al primo giudice dopo avere riformato la declinatoria di giurisdizione; 3) extrapetizione e violazione del principio devolutivo, oltre a omesso esame di un fatto decisivo; 4) violazione della disciplina collettiva sulla retribuzione di posizione variabile aziendale; 5) violazione della disciplina collettiva sulla retribuzione di posizione minima, sostenendo che il primo giudice avesse correttamente escluso differenze ulteriori; 6) violazione delle norme sulla compensazione legale, per aver escluso la compensazione tra le diverse voci retributive. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, fondato il secondo, inammissibili il terzo, il quinto e il sesto, e assorbito il quarto.

La decisione

La Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso, cassando la sentenza impugnata limitatamente alla parte relativa alla retribuzione di posizione c.d. variabile aziendale, perché la Corte d'appello, dopo avere riformato la declinatoria di giurisdizione del Tribunale, avrebbe dovuto rimettere le parti davanti al primo giudice ai sensi dell'art. 353 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis. La Corte ha respinto il primo motivo sulla giurisdizione ordinaria, ha dichiarato inammissibili gli altri motivi e ha assorbito il quarto. La causa è stata rinviata al Tribunale di Taranto anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato quale base dei diversi motivi di ricorso per cassazione, ma la Corte esclude la fondatezza o l'ammissibilità di molte delle censure formulate

  • art. 353 c.p.c.

    nella versione applicabile alla controversia, se il giudice d'appello riforma la sentenza di primo grado che aveva negato la giurisdizione del giudice ordinario, deve rimettere le parti davanti al primo giudice e non può decidere nel merito

  • art. 374 c.p.c.

    richiamato per la delega alla trattazione della questione di giurisdizione, in quanto materia consolidata nella giurisprudenza di legittimità

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla motivazione del precedente conforme

  • art. 386 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo di ricorso sulla questione di giurisdizione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la denuncia di extrapetizione, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo, ma senza accoglimento

  • art. 1241 c.c. e segg.

    richiamati nel sesto motivo per contestare l'esclusione della compensazione tra voci retributive, ma la censura viene dichiarata inammissibile

  • art. 2112 c.c.

    richiamato nei motivi sulla giurisdizione e sulla disciplina del rapporto, ma non decisivo ai fini dell'esito

  • d.lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 63

    richiamati per sostenere la giurisdizione amministrativa, ma la Corte conferma la giurisdizione ordinaria per la domanda retributiva

  • CCNL 3 novembre 2005, art. 24, comma 11

    richiamato come interpretazione autentica delle precedenti discipline contrattuali sulla retribuzione di posizione minima, che è anticipazione sul trattamento economico dovuto e viene assorbita nel valore complessivo attribuito all'incarico

  • CCNL 5 dicembre 1996, art. 53

    richiamato come norma oggetto di interpretazione autentica

  • CCNL 8 giugno 2000, art. 40

    richiamato come norma oggetto di interpretazione autentica

  • CCNL 1994-1997, art. 60

    richiamato nei motivi di ricorso e nella disciplina contrattuale della retribuzione dei dirigenti medici

  • CCNL 1998-2001, art. 50

    richiamato nei motivi di ricorso e nella disciplina contrattuale della retribuzione dei dirigenti medici

Massime di principio

  • Quando il dipendente pubblico agisce per ottenere la corretta corresponsione di voci retributive previste dalla contrattazione collettiva, la posizione fatta valere è di diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se si contesta la legittimità di atti dell'amministrazione datrice di lavoro incidenti sul trattamento economico.
  • Se il giudice d'appello riforma la decisione di primo grado che aveva negato la giurisdizione del giudice ordinario, non può entrare nel merito della domanda: deve rimettere le parti al primo giudice, ai sensi dell'art. 353 c.p.c. nella disciplina applicabile ratione temporis.
  • La censura di extrapetizione o di violazione del principio devolutivo in cassazione deve essere specifica e autosufficiente, indicando con precisione gli elementi processuali rilevanti; altrimenti è inammissibile.
  • Non è ammissibile trasformare una doglianza in diritto in una richiesta di nuova valutazione del merito: le contestazioni sulla concreta corresponsione delle somme e sui dati documentali non possono essere riproposte come violazioni di legge se mirano in realtà a sovvertire l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
  • Nella disciplina contrattuale richiamata, la retribuzione di posizione minima contrattuale opera come anticipazione del trattamento economico dovuto e si coordina con il successivo valore complessivo attribuito all'incarico in base alla graduazione delle funzioni, senza che sia consentita una compensazione automatica tra voci retributive dovute a titoli diversi in assenza dei relativi presupposti accertati in fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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