Sentenza n. 155/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1293/2024 del Tribunale Lavoro di Bologna, pubblicata in data 2.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1293/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione lavoro, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione lavoro, pubblicata il 2 ottobre 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 29 luglio 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero dell'Istruzione e del Merito è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio. I ricorrenti hanno quindi chiesto l'intervento del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 114 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'ulteriore eventuale inadempienza, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, incaricandolo di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre spese generali e accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione, dopo la notificazione necessaria ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, il ricorso per ottemperanza è fondato e il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione e secondo il termine e i poteri stabiliti nella pronuncia.
- L'ordine di esecuzione del giudicato deve tenere conto di quanto eventualmente già corrisposto dall'amministrazione, detraendolo dalle prestazioni ancora dovute.
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