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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14245/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una parte ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato la sua impugnazione per revocazione avverso una precedente sentenza della stessa Corte. Nel ricorso la parte ricorrente ha dichiarato che la sentenza impugnata le era stata notificata via PEC in data 1 ottobre 2024; tuttavia, nel fascicolo risultava depositata solo la copia autentica della sentenza, senza la relazione di notificazione. La ricorrente ha sostenuto in sede di richiesta di decisione che la relazione fosse stata allegata alla busta telematica ma non fosse stata correttamente recepita dal sistema, depositando anche uno scambio di messaggi con i referenti del PCT. La Corte ha ritenuto che tale documentazione non fosse idonea a supplire al mancato deposito tempestivo della relazione di notificazione e che, poiché il ricorso era stato notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, operasse l'onere di deposito della copia della sentenza notificata con relativa relazione ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. I tre motivi di ricorso non sono stati esaminati nel merito perché preclusi dalla verifica preliminare di procedibilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto che, quando il ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, grava su di lui l'onere di depositare nel termine di legge la copia della sentenza munita della relazione di notificazione; se tale documento manca e la notificazione del ricorso avviene oltre il termine lungo di sessanta giorni dalla pubblicazione, il ricorso è improcedibile. La successiva produzione della relazione insieme alla richiesta di decisione non sana il difetto, perché il deposito tardivo dei documenti relativi all'ammissibilità non equivale al tempestivo assolvimento dell'onere ex art. 369 c.p.c. Non vi è stata pronuncia sulle spese per la mancata difesa dell'intimata. La Corte ha inoltre applicato la condanna di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    comma 1; comma 2; ultimo comma

    La proposta di definizione anticipata non è decisoria e il consigliere che l'ha formulata può far parte del collegio; se il collegio definisce il giudizio in conformità alla proposta, si applica il quarto comma dell'art. 96 c.p.c.

  • art. 51 c.p.c.

    Non ricorre incompatibilità del consigliere che ha formulato la proposta di definizione anticipata, poiché tale attività non ha funzione decisoria.

  • art. 52 c.p.c.

    La partecipazione del consigliere proponente al collegio non integra motivo di astensione o incompatibilità.

  • art. 325 c.p.c.

    La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve di impugnazione.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Se il ricorrente dichiara nel ricorso di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, deve depositare la copia della sentenza con la relazione di notificazione entro il termine previsto; il mancato deposito comporta improcedibilità quando il ricorso è stato proposto oltre il termine breve.

  • art. 372, comma 2, c.p.c.

    Il deposito successivo dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso non sana il mancato tempestivo deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Poiché il collegio ha definito il giudizio conformemente alla proposta di improcedibilità, è stata applicata la condanna a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Serve quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La dichiarazione nel ricorso per cassazione dell'avvenuta notificazione della sentenza impugnata vincola la parte ricorrente all'onere di depositare tempestivamente la copia della sentenza munita della relazione di notificazione.
  • Quando la sentenza impugnata è stata notificata e il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine lungo, il mancato deposito della relazione di notificazione determina improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c.
  • Il deposito tardivo della documentazione relativa alla notificazione, effettuato solo insieme a una successiva richiesta di decisione o in altra fase ulteriore, non sana la mancanza originaria del deposito nel termine di legge.
  • La funzione dell'onere di deposito della sentenza notificata è quella di consentire alla Corte il controllo della tempestività dell'impugnazione e del passaggio in giudicato della decisione, a tutela di un interesse pubblico non disponibile dalle parti.
  • La partecipazione al collegio del consigliere che ha formulato la proposta di definizione anticipata non determina incompatibilità, poiché tale proposta non ha natura decisoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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