Sentenza del 01/07/2015 n. 13476 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto al contribuente il rimborso dell'IRAP versata negli anni 1998-2001. Il motivo principale riguardava l'insufficiente motivazione sull'assenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione. Secondo l'Agenzia, i giudici regionali avevano attribuito rilievo decisivo alla convenzione con il SSN senza esaminare adeguatamente gli elementi indicativi di una possibile organizzazione autonoma, tra cui il valore dei beni strumentali e i compensi corrisposti a terzi. L'Agenzia contestava inoltre la valutazione, operata dai giudici di merito, della tempestività dell'istanza di rimborso relativa al 1998.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo insufficiente e generica la motivazione della Commissione Tributaria Regionale. La sola esistenza della convenzione con il SSN non dimostra, né esclude automaticamente, la presenza dell'autonoma organizzazione. Occorre verificare concretamente se il professionista impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare in modo puntuale gli elementi economici e organizzativi dell'attività professionale.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, primo periodo
L'IRAP presuppone l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata.
L'attività di lavoro autonomo è soggetta a IRAP solo quando è svolta con un'autonoma organizzazione, cioè con una struttura produttiva ulteriore rispetto al solo lavoro personale del professionista.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3, comma 1, lett. c)
La norma individua tra i soggetti potenzialmente soggetti all'IRAP gli esercenti arti e professioni, ma l'imposizione resta subordinata alla presenza dell'autonoma organizzazione.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1
La disposizione è richiamata per delimitare le attività di lavoro autonomo alle quali si applica il criterio dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
L. n. 133 del 1999, art. 1, comma 5
La norma aveva esteso a quarantotto mesi il termine per chiedere il rimborso di imposte versate in eccesso. La questione era stata ritenuta favorevole al contribuente dalla CTR, ma la Cassazione ha cassato la sentenza per l'insufficiente esame del requisito dell'autonoma organizzazione.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione l'insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso. Nel caso concreto, la motivazione era stata ritenuta inadeguata perché non aveva esaminato beni strumentali e compensi a terzi.
Cass., Sezioni Unite, n. 12109 del 2009
Ha chiarito che l'autonoma organizzazione ricorre, in particolare, quando il professionista impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale non occasionalmente di lavoro altrui. L'accertamento spetta al giudice di merito e deve essere adeguatamente motivato.
Cass. n. 15754 del 2008
L'IRAP colpisce il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva e integra il professionista.
L'imposta riguarda la capacità produttiva impersonale e aggiuntiva derivante da una struttura organizzativa esterna rispetto alla professionalità e al lavoro personale del contribuente.
Cass. n. 10240 del 2010
La disponibilità di uno studio con le attrezzature minime necessarie, in assenza di personale dipendente, non integra di per sé il requisito dell'autonoma organizzazione.
Lo studio e le dotazioni obbligatorie o normalmente indispensabili per esercitare la professione, soprattutto nel caso di medici convenzionati, non sono sufficienti da soli a determinare l'assoggettamento a IRAP.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista debba pagare l'IRAP non basta considerare formalmente la professione esercitata o l'esistenza di una convenzione con un ente pubblico: bisogna verificare in concreto l'organizzazione dell'attività.
- L'assenza di IRAP può essere riconosciuta quando il professionista opera prevalentemente con il proprio lavoro personale, utilizzando soltanto beni strumentali minimi e senza personale o collaboratori impiegati in modo non occasionale.
- La presenza di beni strumentali di valore significativo o di compensi a terzi può indicare un'autonoma organizzazione, ma deve essere valutata in rapporto al tipo di attività e alle esigenze normalmente indispensabili per esercitarla.
- La convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale non costituisce automaticamente né prova dell'esclusione né prova dell'applicazione dell'IRAP: è solo un elemento del contesto organizzativo.
- Il giudice deve motivare specificamente sulle caratteristiche dei beni, sull'entità e sulla continuità del lavoro altrui e sulla loro effettiva capacità di generare un valore aggiunto rispetto all'attività personale del professionista.
- In sede di legittimità la Corte di cassazione non sostituisce normalmente la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma può cassare la decisione quando l'analisi degli elementi rilevanti sia omessa, generica o illogica.
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