Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33217/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente e dell'adesione della resistente, dichiarando estinto il giudizio di legittimità. In conformità alla richiesta concorde delle parti, non ha provveduto sulle spese in senso sfavorevole ad alcuna parte e le ha compensate integralmente tra le parti.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La società proprietaria di un immobile adibito ad attività di foresteria aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della persona che aveva proseguito l'attività dopo la morte del precedente gestore, chiedendo il rimborso delle somme versate per l'imposta sullo smaltimento dei rifiuti per gli anni 2015, 2016 e 2017, che assumeva dovuta dall'utilizzatore dell'immobile e non dal proprietario-locatore. Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, la resistente eccepiva che il precedente conduttore era deceduto e che il suo testamento olografo la nominava erede, testamento impugnato da altri eredi; chiedeva quindi la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della causa sull'impugnazione del testamento. Il Tribunale di Cassino disponeva la sospensione ritenendo sussistente una pregiudizialità tecnica quanto all'individuazione dei soggetti legittimati attivi e passivi. La società proponeva regolamento necessario di competenza contro l'ordinanza di sospensione. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la ricorrente depositava rituale rinuncia al ricorso, alla quale aderiva la resistente; le parti chiedevano anche la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    è richiamato nel provvedimento del tribunale come base della sospensione del giudizio per pregiudizialità tecnica rispetto alla causa sull'impugnazione del testamento.

Massime di principio

  • Quando il ricorso per cassazione viene oggetto di rituale rinuncia e la controparte vi aderisce, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto.
  • In presenza di rinuncia concordata delle parti, la Corte può dare atto dell'estinzione del giudizio senza statuire sulle spese, ove sia stata anche richiesta la compensazione integrale.
  • La sospensione ex art. 295 c.p.c. può essere invocata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo quando la definizione di una diversa controversia sia ritenuta pregiudiziale per l'individuazione dei soggetti legittimati attivi e passivi; tuttavia, nel caso esaminato, la Cassazione non è entrata nel merito del relativo tema per intervenuta estinzione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.