Cassazione Civile, Ordinanza n. 33217/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente e dell'adesione della resistente, dichiarando estinto il giudizio di legittimità. In conformità alla richiesta concorde delle parti, non ha provveduto sulle spese in senso sfavorevole ad alcuna parte e le ha compensate integralmente tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La società proprietaria di un immobile adibito ad attività di foresteria aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della persona che aveva proseguito l'attività dopo la morte del precedente gestore, chiedendo il rimborso delle somme versate per l'imposta sullo smaltimento dei rifiuti per gli anni 2015, 2016 e 2017, che assumeva dovuta dall'utilizzatore dell'immobile e non dal proprietario-locatore. Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, la resistente eccepiva che il precedente conduttore era deceduto e che il suo testamento olografo la nominava erede, testamento impugnato da altri eredi; chiedeva quindi la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della causa sull'impugnazione del testamento. Il Tribunale di Cassino disponeva la sospensione ritenendo sussistente una pregiudizialità tecnica quanto all'individuazione dei soggetti legittimati attivi e passivi. La società proponeva regolamento necessario di competenza contro l'ordinanza di sospensione. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la ricorrente depositava rituale rinuncia al ricorso, alla quale aderiva la resistente; le parti chiedevano anche la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
è richiamato nel provvedimento del tribunale come base della sospensione del giudizio per pregiudizialità tecnica rispetto alla causa sull'impugnazione del testamento.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione viene oggetto di rituale rinuncia e la controparte vi aderisce, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto.
- In presenza di rinuncia concordata delle parti, la Corte può dare atto dell'estinzione del giudizio senza statuire sulle spese, ove sia stata anche richiesta la compensazione integrale.
- La sospensione ex art. 295 c.p.c. può essere invocata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo quando la definizione di una diversa controversia sia ritenuta pregiudiziale per l'individuazione dei soggetti legittimati attivi e passivi; tuttavia, nel caso esaminato, la Cassazione non è entrata nel merito del relativo tema per intervenuta estinzione del ricorso.
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