Sentenza n. 2197/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.500,00 a titolo di bonus "Carta del Docente" per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l’esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Trapani, notificata al Ministero il 3 febbraio 2024, con la quale era stato disposto in suo favore il pagamento di € 1.500,00 a titolo di bonus "Carta del Docente" previsto dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione rispetto al giudicato. Il Ministero si è costituito. In via preliminare, l’amministrazione ha eccepito la tardività della memoria conclusionale depositata dal ricorrente il 2 aprile 2026, in violazione dei termini dimidiati applicabili nel rito camerale ai sensi degli artt. 73 e 87 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione di tardività della memoria conclusionale del ricorrente e ha disposto di non tener conto del suo contenuto ai fini della decisione. Nel merito, ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente tale giudizio per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Trapani era definitiva, con passaggio in giudicato attestato il 2 settembre 2025, e che era stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, essendo la sentenza stata notificata all’amministrazione il 3 febbraio 2024. Rilevato l’inadempimento del Ministero, il Collegio ha ordinato all’amministrazione di eseguire il giudicato mediante il pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di sessanta giorni per compiere gli atti necessari. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, secondo il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
artt. 73 e 87 c.p.a.
Nel rito camerale si applicano termini dimidiati per il deposito delle memorie; la memoria depositata oltre tali termini non viene considerata ai fini della decisione.
art. 14 d.l. n. 669/1996
L’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni è subordinata al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto il termine risultava rispettato.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del bonus "Carta del Docente" oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La regola sull’assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex l. n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario divenuta definitiva, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., quando l’amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal giudicato.
- Per promuovere l’ottemperanza contro una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
- In presenza dell’inadempimento dell’amministrazione a un giudicato recante condanna al pagamento di una somma di denaro, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e disporre, sin dalla sentenza, l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria dell’amministrazione può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione debitrice, il quale opera senza ulteriore compenso quando l’incarico rientra nell’ambito dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Nel rito camerale del giudizio amministrativo, il deposito tardivo della memoria conclusiva comporta che il giudice non ne tenga conto ai fini della decisione, in applicazione dei termini dimidiati previsti dagli artt. 73 e 87 c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1654/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1655/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1656/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1657/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1658/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1659/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →