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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23510/2025 del 18/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in appello, della domanda di una ex dipendente volta a ottenere dall’INPS il pagamento del TFR maturato presso la società datrice di lavoro, poi cancellata dal registro delle imprese e già dichiarata fallita, con successiva revoca del fallimento. La Corte d’appello ha ritenuto che la lavoratrice non avesse usato l’ordinaria diligenza, perché non aveva prima ottenuto un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro né aveva dimostrato di aver esperito infruttuosamente azioni esecutive. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 342 c.p.c.; violazione dell’art. 2, comma 5, L. n. 297/1982, sostenendo che la cancellazione della società e l’esito infruttuoso della liquidazione avrebbero reso inutile ogni azione esecutiva; violazione dell’art. 2, comma 5, L. n. 297/1982 in relazione all’art. 3 Cost., perché subordinare la tutela del Fondo al previo ottenimento di un titolo esecutivo sarebbe irragionevole; omesso esame di fatti decisivi relativi alle passività della società e all’inutilità di un’esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non scalfita la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancanza del preventivo accertamento giudiziale del credito per TFR. La Corte ha ribadito che, per accedere al Fondo di garanzia, il lavoratore deve previamente munirsi di un titolo che accerti in via giudiziale l’an e il quantum del credito verso il datore di lavoro; l’eventuale aleatorietà o infruttuosità dell’esecuzione è un profilo successivo e non sostituisce tale presupposto. Ha inoltre precisato che la cancellazione della società debitrice non elimina l’interesse ad agire per ottenere l’accertamento del credito nel contraddittorio con i successori della società. Condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è richiamato come parametro del primo motivo di ricorso, relativo alla dedotta nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 342 c.p.c.

    è invocato per sostenere che l’atto di appello dell’INPS e la sentenza d’appello non avrebbero adeguatamente confutato la decisione di primo grado.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è richiamato per i motivi di violazione di legge dedotti dalla ricorrente.

  • art. 2, comma 5, L. 29 maggio 1982, n. 297

    la Corte lo interpreta nel senso che l’accesso al Fondo di garanzia presuppone il previo accertamento giudiziale del credito per TFR nei confronti del datore di lavoro inadempiente.

  • artt. 2484 e seguenti c.c.

    sono richiamati dalla ricorrente per sostenere che la cancellazione della società e la liquidazione infruttuosa avrebbero reso impossibile l’azione esecutiva.

  • art. 3 Cost.

    è invocato dalla ricorrente per censurare la pretesa irragionevolezza della necessità del titolo esecutivo; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    è richiamato per il motivo di omesso esame di fatti decisivi, ma la censura viene ritenuta non idonea a scalfire la ratio della sentenza impugnata.

  • L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, comma 5

    norma cardine dell’accesso al Fondo di garanzia, letta come richiedente un previo accertamento giudiziale del credito prima della domanda all’INPS.

Massime di principio

  • Per accedere al Fondo di garanzia per il TFR, il lavoratore deve previamente ottenere un accertamento giudiziale del credito verso il datore di lavoro inadempiente, idoneo a definirne an e quantum debeatur.
  • L’eventuale mancato o infruttuoso esperimento dell’esecuzione forzata non sostituisce il presupposto del titolo: l’alea dell’esecuzione è un profilo successivo rispetto alla necessaria esistenza di un credito giudizialmente accertato.
  • La cancellazione della società datrice di lavoro dal registro delle imprese non elimina, di per sé, l’interesse del creditore ad agire per l’accertamento del credito, poiché i soci possono succedere nei rapporti debitori non definiti all’esito della liquidazione.
  • L’ente gestore del Fondo è terzo rispetto al rapporto di lavoro e non ha il potere di valutare autonomamente la fondatezza della pretesa creditoria; per questo l’accertamento giudiziale del credito serve anche a delimitare l’intervento solidaristico e a tutelare la futura surroga del Fondo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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