Ordinanza n. 10716/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento del decreto emesso dalla Prefettura di Roma di reiezione della richiesta di misure di accoglienza n. Prot. -OMISSIS- del 21 agosto 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Prefettura di Roma di reiezione della richiesta di misure di accoglienza del 21 agosto 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accoglienza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il decreto prefettizio di rigetto della richiesta di misure di accoglienza. Il testo dell'ordinanza di liquidazione non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il provvedimento riguarda esclusivamente la liquidazione degli onorari e delle spese del difensore ammesso al gratuito patrocinio. Il ricorso principale era stato definito con sentenza del 25 febbraio 2026, che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR liquida in favore del difensore del ricorrente la somma di euro 991,90 per gli onorari relativi al giudizio, comprensivi dell'attività svolta nella fase cautelare, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli altri oneri di legge. L'importo deriva dalla determinazione dei compensi per le fasi di studio, introduttiva e camerale collegiale, dalla riduzione del 30% per l'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto e dalla successiva riduzione della metà prevista per il gratuito patrocinio. La liquidazione è stata ritenuta ammissibile poiché la pretesa del ricorrente non era manifestamente infondata.
Norme richiamate
art. 82 d.P.R. 115/2002
valori medi delle tariffe professionali vigenti; impegno professionale
La liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è rimessa all'autorità giudiziaria, che deve considerare i valori medi delle tariffe vigenti e l'impegno professionale.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Nel processo amministrativo, i compensi spettanti al difensore per il gratuito patrocinio sono dimezzati.
art. 4, commi 4 e 5, D.M. 55/2014
assenza di particolari questioni di fatto o di diritto
La liquidazione tiene conto delle caratteristiche dell'attività prestata e dell'affare trattato; in assenza di particolari questioni di fatto o di diritto, il compenso è ridotto del 30%.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La liquidazione degli onorari del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo deve essere effettuata dall'autorità giudiziaria considerando i valori medi delle tariffe professionali vigenti, l'impegno professionale, le caratteristiche dell'attività prestata, l'affare trattato e il risultato del giudizio.
- Nel processo amministrativo, i compensi liquidati al difensore per il gratuito patrocinio devono essere dimezzati ai sensi dell'art. 130 d.P.R. 115/2002.
- In assenza di particolari questioni di fatto o di diritto, il compenso professionale può essere ridotto del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 4, D.M. 55/2014.
- La liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato presuppone che la pretesa azionata non sia manifestamente infondata.
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