Cassazione Penale, Sentenza n. 1285/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la misura cautelare per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa (capo 1). Denuncia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria: sostiene che le conclusioni si fondano prevalentemente sulla posizione del suo parente Apicella Dante e che non vi sono fonti dichiarative né prove dirette a suo carico; rileva che non è mai stato indicato da collaboratori come correa e che dalle intercettazioni emergerebbe un coinvolgimento subito o forzato, non una partecipazione consapevole a vantaggio del clan. Propone, in alternativa, che eventualmente si tratterebbe al più di concorso esterno, e che manca prova che il suo contributo fosse finalizzato a favorire l'associazione o che sapesse che i proventi fossero destinati al clan.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per essere generico e versato in fatto. Sul merito del sindacato di legittimità ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia dato adeguata e coerente motivazione circa la gravità indiziaria, richiamando accertamenti già emersi nella sentenza 'Spartacus' sulla intraneità di Apicella Dante al clan e le indagini che mostrano il ruolo occulto di Dante con la collaborazione dei nipoti, ivi compreso Pietro, nell'attività di recupero crediti e nella gestione di interessi imprenditoriali collegati al clan. La Corte ha sottolineato i limiti del controllo in sede di legittimità (nessuna rilettura critica degli elementi di fatto) e ha ritenuto la valutazione del giudice del riesame logicamente e giuridicamente plausibile. Esito: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 273 c.p.p.
Norma che disciplina i presupposti per l'adozione di misure cautelari personali: richiede gravi indizi di colpevolezza. La Corte ha ricordato che il giudice di merito deve motivare adeguatamente la gravità indiziaria e che la Corte di legittimità verifica la congruenza logico-giuridica di tale motivazione senza rivedere il merito probatorio.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U.)
Sez. U., n. 11 del 22/03/2000; Sez. U., n. 36267 del 30/05/2006
Principi affermati in precedenti pronunce sulla funzione del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari: la Corte di Cassazione verifica solo se il giudice di merito ha dato conto, con motivazione conforme alla logica e ai canoni giuridici, delle ragioni per cui ha ritenuto gravità indiziaria, senza poter riesaminare le valutazioni probatorie nel merito.
Sentenza 'Spartacus' (giudiziale di merito)
citata nel provvedimento come accertamento giudiziale precedente
Decisione di merito che ha accertato l'intraneità di Apicella Dante al clan dei Casalesi e il suo ruolo economico-organizzativo; il tribunale del riesame ha utilizzato tali accertamenti come base per ricostruire il quadro indiziario con riguardo al coinvolgimento dei nipoti.
Massime di principio
- In impugnazioni contro misure cautelari per associazione mafiosa la Corte di Cassazione verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione del giudice del riesame, ma non riesamina il merito probatorio: per prevalere è necessario dimostrare errori di logica, contraddizioni o omissioni rilevanti nella motivazione, non una mera diversa lettura dei fatti.
- La presenza di accertamenti giudiziali o di dichiarazioni di collaboratori che delineano il ruolo di terzi (es. parenti con funzione di 'interfaccia' economica) può essere utilizzata per inferire gravità indiziaria anche a carico di chi è collegato, purché la motivazione spieghi il nesso probatorio e la coerenza degli indizi.
- Il collegamento familiare al soggetto centrale non è da solo sufficiente a escludere la responsabilità, se emergono elementi che dimostrano partecipazione concreta (es. gestione di incontri, recupero crediti, rapporti diretti con i vertici): la difesa deve provare l'assenza di consapevolezza o il carattere forzato del coinvolgimento.
- Per sostenere che si tratti di concorso esterno o di mera collaborazione occasionale occorre fornire elementi concreti che contraddicano la tesi dell'affiliazione stabile e dimostrino l'assenza di "affectio societatis" o la mancanza di consapevolezza che l'attività favorisse l'associazione.
- Nelle impugnazioni è strategico evidenziare omissioni e vizi formali nella motivazione del giudice del riesame (es. mancata considerazione di fonti dichiarative rilevanti, illogicità nell'uso delle intercettazioni) perché solo questi profili possono essere efficacemente sindacati in Cassazione.
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