Parere n. 1722/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal signor Kevin Holzknecht contro il Comune di Borgo D’Anaunia (Tn) per l’annullamento del provvedimento prot. n. C_M429-0004134 del 3 aprile 2024 di diniego definitivo della richiesta di permesso di costruire in sanatoria ex art. 135 l.p. 1/2008 nonché degli atti presupposti e preliminari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Sezione ritiene rituale e tempestiva l’opposizione proposta dal Comune ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.P.R. 1199/1971. Di conseguenza, il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale. La Sezione dà atto che, dopo la trasposizione, il TAR Trento ha deciso la controversia con sentenza n. 81/2025, senza pronunciarsi sui motivi sostanziali di impugnazione.
Ricorso straordinario contro il diniego definitivo del 3 aprile 2024 del permesso di costruire in sanatoria e gli atti presupposti e connessi relativi alle opere abusive
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale della richiesta di permesso di costruire in sanatoria ex art. 135 l.p. 1/2008, relativa a manufatti realizzati sulla p.f. 2905 C.C. Fondo, nonché il preavviso di rigetto del 12 marzo 2024 e gli atti del 6 giugno 2024 concernenti l’avvio della demolizione d’ufficio, la revoca di un precedente provvedimento e l’attivazione del procedimento di acquisizione delle aree e delle opere abusive. Il Comune ha proposto opposizione al ricorso straordinario e chiesto la trasposizione del gravame in sede giurisdizionale. La questione sottoposta alla Sezione riguarda quindi le conseguenze processuali dell’opposizione comunale.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione in sede giurisdizionale
La ritualità e tempestività dell’opposizione del Comune ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.P.R. 1199/1971 comportano l’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione. La Sezione rileva inoltre che il TAR Trento ha già deciso il contenzioso con sentenza n. 81/2025.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, d.P.R. 1199/1971
La Sezione osserva che, stante la ritualità e tempestività dell’atto di opposizione ex art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 1199/1971, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
L’opposizione rituale e tempestiva dell’amministrazione resistente determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e, conseguentemente, l’improcedibilità del ricorso nella sede straordinaria.
Massime di principio
- La rituale e tempestiva opposizione dell’amministrazione ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.P.R. 1199/1971 comporta la trasposizione del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale e l’improcedibilità del ricorso straordinario.
Trasposizione del ricorso straordinario relativo a un diniego di sanatoria edilizia
Il parere della Sezione Prima riguarda il ricorso straordinario proposto contro il Comune di Borgo d’Anaunia per contestare il diniego di un permesso di costruire in sanatoria e gli atti comunali connessi. L’affare si è concluso in sede consultiva per effetto dell’opposizione comunale e della conseguente trasposizione del contenzioso al giudice amministrativo.
Atti impugnati e vicenda procedimentale
Il ricorrente chiedeva l’annullamento del diniego definitivo del 3 aprile 2024, prot. n. C_M429-0004134, relativo alla regolarizzazione, ai sensi dell’art. 135 l.p. 1/2008, di manufatti posti sulla p.f. 2905 C.C. Fondo. Erano inoltre impugnati il preavviso di rigetto del 12 marzo 2024 e gli atti del 6 giugno 2024 concernenti l’avvio della demolizione d’ufficio delle opere ritenute realizzate in totale difformità dal permesso di costruire, la revoca di un precedente provvedimento e l’attivazione del procedimento di acquisizione comunale delle aree e delle opere abusive.
Il Comune di Borgo d’Anaunia ha presentato opposizione al ricorso straordinario il 13 settembre 2024, chiedendo la trasposizione del gravame in sede giurisdizionale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria del 3 luglio 2025.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione comunale ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.P.R. 1199/1971. Tale circostanza determina la trasposizione della controversia nella sede giurisdizionale e preclude l’esame dei motivi di merito del ricorso straordinario. Il parere dà atto che, a seguito della trasposizione, il TAR Trento ha deciso il contenzioso con sentenza n. 81/2025.
Esito
La Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta trasposizione in sede giurisdizionale.
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