Corte di giustizia, Sentenza C-371/20
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 2 settembre 2021. — Peek & Cloppenburg KG, legalmente rappresentata dalla Peek & Cloppenburg Düsseldorf Komplementär B.V. contro Peek & Cloppenburg KG, legalmente rappresentata dalla Van Graaf Management GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali – Pratiche commerciali ingannevoli – Punto 11, prima frase, dell’allegato I – Azioni pubblicitarie – Impiego di un contenuto redazionale nei media per promuovere un prodotto – Promozione il cui costo è sostenuto dal professionista stesso – Nozione di “costi sostenuti” – Promozione della vendita dei prodotti dell’inserzionista e della società editrice di media – “Advertorial ovvero pubblicità redazionale”. — Causa C-371/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta in senso ampio la nozione di "costi sostenuti" nel divieto di pubblicità redazionale occultata della direttiva 2005/29. Essa chiarisce che il requisito è soddisfatto anche da vantaggi patrimoniali diversi dal denaro, purché collegati in modo certo alla pubblicazione. Nel caso concreto, la concessione gratuita di immagini utilizzate nell’articolo può costituire tale contropartita. Spetta però al giudice nazionale verificare le altre condizioni della fattispecie.
Interpretazione della nozione di "costi sostenuti" nel divieto di pubblicità redazionale occultata (advertorial) ai sensi del punto 11 dell’allegato I della direttiva 2005/29/CE.
La questione giuridica
Se, ai fini del punto 11, prima frase, dell’allegato I della direttiva 2005/29/CE, l’espressione "i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista" richieda necessariamente il pagamento di una somma di denaro oppure comprenda anche qualsiasi contropartita avente valore patrimoniale; e se, in particolare, sia sufficiente una contropartita fornita come vantaggio economico diretto o indiretto alla società editrice dei media, anche quando la pubblicazione nasce da un’operazione promozionale organizzata congiuntamente.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che i costi della promozione di un prodotto tramite contenuto redazionale sono "sostenuti" dal professionista non solo quando egli paga una somma di denaro, ma anche quando fornisce qualunque contropartita avente valore patrimoniale, purché vi sia un collegamento certo tra tale vantaggio e la pubblicazione. In particolare, può integrare tale requisito la messa gratuitamente a disposizione di immagini protette da diritti di utilizzo, se tali immagini sono impiegate nell’articolo promozionale. Non è quindi decisivo che la contropartita sia monetaria; rileva invece che il professionista abbia finanziato, anche in forma non monetaria, il contenuto redazionale senza che ciò emerga chiaramente al consumatore.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2005/29/CE
- Articolo 1 della direttiva 2005/29/CE
- Articolo 2, lettera b), della direttiva 2005/29/CE
- Articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29/CE
- Articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2005/29/CE
- Allegato I della direttiva 2005/29/CE
- Punto 11, prima frase, dell’allegato I della direttiva 2005/29/CE
- UWG (legge tedesca contro la concorrenza sleale), articolo 3, paragrafo 3
- Punto 11 dell’allegato dell’UWG
Pubblicità redazionale occultata e nozione di costi sostenuti
La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof nell’ambito di una controversia tra due società concorrenti operanti nel settore dell’abbigliamento, entrambe denominate Peek & Cloppenburg. La questione riguarda l’interpretazione del punto 11, prima frase, dell’allegato I della direttiva 2005/29/CE, relativo alla pratica commerciale ingannevole consistente nell’impiego di contenuti redazionali nei media per promuovere un prodotto senza che emerga chiaramente che il professionista ha sostenuto i costi della promozione.
Fatti e procedimento principale
La P&C Düsseldorf aveva lanciato una campagna promozionale sulla rivista di moda Grazia per pubblicizzare una serata di vendite private. L’articolo pubblicato su due pagine presentava l’iniziativa e richiamava, con immagini e testo, l’evento denominato "Grazia StyleNight by Peek&Cloppenburg". La P&C Amburgo ha agito davanti ai giudici tedeschi chiedendo di vietare la pubblicazione di annunci non chiaramente riconoscibili come pubblicità, nonché la comunicazione di informazioni e il risarcimento del danno, sostenendo che si trattasse di un advertorial vietato dall’UWG, che recepisce la direttiva 2005/29.
I giudici di primo e secondo grado hanno accolto la domanda della P&C Amburgo. In cassazione, il Bundesgerichtshof ha rilevato che la controversia dipendeva dalla corretta interpretazione della nozione di "costi sostenuti" nel punto 11 dell’allegato I della direttiva.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama anzitutto la struttura della direttiva 2005/29, che mira a garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e prevede, all’allegato I, un elenco tassativo di pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali. Tra queste, il punto 11 sanziona l’impiego di contenuti redazionali nei media per promuovere un prodotto quando i costi della promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga chiaramente.
Sono richiamati in particolare:
- il considerando 6, che delimita l’ambito della direttiva alle pratiche lesive degli interessi economici dei consumatori;
- il considerando 17, che sottolinea il carattere tassativo dell’elenco delle pratiche sempre sleali;
- l’articolo 1, sul livello elevato di tutela dei consumatori;
- l’articolo 2, lettere b) e d), che definiscono rispettivamente "professionista" e "pratiche commerciali";
- l’articolo 5, paragrafo 5 e l’allegato I.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che il fatto che entrambe le parti del procedimento principale siano professionisti non impedisce l’applicazione della direttiva, poiché il divieto di advertorial tutela la fiducia del consumatore nella neutralità dei contenuti redazionali e mira a evitare la pubblicità occulta.
In secondo luogo, la pubblicazione in questione integra una pratica commerciale ai sensi dell’articolo 2, lettera d), poiché rientra nella strategia commerciale della P&C Düsseldorf ed è direttamente connessa alla promozione delle vendite.
Il nodo interpretativo centrale riguarda la locuzione "i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista". La Corte rileva che:
- alcune versioni linguistiche suggeriscono il pagamento di una somma di denaro;
- altre versioni, tra cui quella italiana e francese, sono formulate in termini più ampi e consentono di includere qualsiasi contropartita avente valore patrimoniale.
Interpretando la disposizione alla luce del contesto e delle finalità della direttiva, la Corte afferma che ciò che conta è la presenza di un collegamento certo, di tipo sinallagmatico, tra il vantaggio fornito dal professionista e la pubblicazione redazionale. Tale lettura è coerente con l’obiettivo di proteggere il consumatore dalla pubblicità occulta e di preservare la fiducia dei lettori nella neutralità della stampa.
Ne consegue che non è necessario un pagamento in denaro: possono rilevare anche beni, servizi o altri vantaggi patrimoniali. La Corte precisa inoltre che non vi è alcuna soglia minima del finanziamento e che la società editrice può anche sopportare una parte dei costi, senza escludere l’applicazione del divieto.
Applicazione al caso concreto
Nel caso specifico, la messa gratuitamente a disposizione di immagini protette da diritti di utilizzo, raffiguranti i locali commerciali e alcuni prodotti della P&C Düsseldorf, può costituire una forma di finanziamento diretto della pubblicazione, se tali immagini sono state utilizzate nell’articolo promozionale. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se, in concreto, sussista il collegamento richiesto e se siano soddisfatte anche le altre condizioni del punto 11 dell’allegato I.
Dispositivo
La Corte risponde che il punto 11, prima frase, dell’allegato I della direttiva 2005/29 deve essere interpretato nel senso che i costi per la promozione di un prodotto tramite contenuto redazionale sono "sostenuti" dal professionista quando egli fornisce per la pubblicazione una contropartita avente valore patrimoniale, sia in denaro sia in altra forma, purché vi sia un collegamento certo tra tale contropartita e la pubblicazione. La fornitura gratuita di immagini protette da diritti di utilizzo può rientrare in tale ipotesi.
Principio affermato
La nozione di "costi sostenuti" nel divieto di pubblicità redazionale occultata non si limita ai pagamenti in denaro, ma include qualsiasi vantaggio economico o patrimoniale fornito dal professionista in relazione diretta alla pubblicazione, purché l’operazione sia idonea a influire sul contenuto redazionale e non emerga chiaramente al consumatore. In tal modo la Corte rafforza la tutela contro l’advertorial e la pubblicità occulta.
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