Cassazione Penale, Sentenza n. 658/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per omicidio colposo aggravato per violazione delle norme sulla circolazione stradale. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione in ordine alla responsabilità, sostenendo che i giudici di merito si siano limitati a richiamare la consulenza del PM senza spiegare il proprio convincimento e senza valutare adeguatamente la CTU di parte che escludeva la responsabilità; 2) violazione di norme processuali per omesso esame della richiesta di non luogo a procedere per prescrizione formulata in appello (art. 178 c.p.p.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: il primo motivo è manifestamente infondato perché la Corte d'appello ha motivato correttamente il concorso di colpa del conducente sulla base di elementi obiettivi (visibilità, rettilineità, posizione del punto d'investimento, dichiarazioni dell'imputato, accertamenti della polizia municipale e consulenza del PM) e ha adeguatamente respinto la valutazione contraria della CTU della difesa; il secondo motivo è manifestamente infondato perché il termine di prescrizione per il reato, ai sensi dell'art. 157 c.p. (raddoppio) e dell'art. 161 c.p. (aumento di un quarto), non sarebbe spirato prima del 30/03/2024, dunque la richiesta di non luogo a procedere per prescrizione era infondata e la mancata menzione in sentenza non assume rilievo. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 141, commi 1, 2 e 4, Codice della Strada
Norma richiamata a titolo dell'aggravamento per violazione delle norme sulla circolazione stradale; la sentenza applica il principio che il conducente ha posizione di garanzia e responsabilità anche rispetto a comportamenti imprudenti di terzi se prevedibili.
art. 178, comma 1, lett. c), Codice di Procedura Penale
Richiamata dalla difesa in relazione alla doglianza sull'omesso esame della richiesta di non luogo a procedere per prescrizione; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata perché la richiesta era manifestamente priva di pregio sostanziale.
art. 157, Codice Penale
Applicato il criterio del raddoppio dei termini di prescrizione per talune fattispecie legate alla circolazione stradale, con conseguente incremento del termine prescrizionale rilevante nel caso concreto.
art. 161, Codice Penale
Applicata la maggiorazione della prescrizione di un quarto prevista dall'articolo, utilizzata per calcolare la data di effettiva estinzione del reato per prescrizione.
art. 159, Codice Penale
Richiamato dal ragionamento sulla eventuale incidenza di cause di sospensione della prescrizione, benché nel caso la valutazione della durata normativa non fosse influenzata da sospensioni specifiche.
Principio di legittimità della limitazione della Cassazione alla verifica di motivazione
La Corte riafferma il principio consolidato per cui la Cassazione non può rivalutare autonomamente il materiale probatorio o sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione dei fatti, potendo intervenire solo se emerge un vizio del percorso motivazionale o di diritto.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione al principio secondo cui non sono automaticamente esclusi gli oneri per il ricorrente in caso di inammissibilità, giustificando la condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti di merito salvo vizi di motivazione o di diritto: se la decisione di merito è logicamente motivata e fondata su elementi probatori documentali e dichiarazioni (anche dell'imputato), il ricorso che chiede una rivalutazione dei fatti è destinato a essere dichiarato inammissibile o infondato.
- Nel settore della circolazione stradale il conducente ha una posizione di garanzia e può essere ritenuto responsabile anche per il comportamento negligente del pedone quando tale comportamento rientri nella prevedibilità e il conducente aveva tempo e mezzi per evitare l'evento (frenare o deviare).
- La prova tecnica contraria prodotta dalla difesa non impone automaticamente l'accoglimento se i giudici di merito motivano il rifiuto sulla base di altri elementi probatori e ricostruzioni dei luoghi: la semplice esistenza di una versione alternativa non vanifica la decisione motivata di merito.
- La valutazione della prescrizione richiede corretta applicazione delle norme di computo (compresi raddoppi e maggiorazioni previste per reati connessi alla circolazione stradale): una richiesta di non luogo a procedere per prescrizione manifestamente errata non produce effetti e la mancata menzione in sentenza non è necessariamente motivo di nullità rilevante in Cassazione.
- In appello e in sede di legittimità le doglianze che risultano ab origine manifestamente infondate possono essere considerate prive di interesse e non giustificano l'annullamento o il rinvio; ciò può comportare anche condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
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