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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6702/2020 del 10/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (comune)

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 2566/2017, depositata il 6 luglio 2017, che aveva riformato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Messina e accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di riliquidazione relativo all'anno 2000. L'avviso riguardava una differenza di valore rispetto a quello dichiarato per aree fabbricabili site nel Comune, in zona CT3, con maggiore imposta, sanzioni e accessori per complessivi 77,97 euro. Con il primo motivo il Comune ha dedotto la violazione delle disposizioni sull'ICI e della normativa interpretativa, contestando che la CTR avesse subordinato la qualificazione fiscale di area edificabile alla concreta utilizzabilità edificatoria in base a uno strumento urbanistico attuativo, come un piano particolareggiato. Ha sostenuto che fosse sufficiente la previsione edificatoria dello strumento urbanistico generale, senza necessità della sua approvazione regionale o dell'adozione di strumenti attuativi. Il Comune ha inoltre dedotto l'omessa considerazione della disciplina interpretativa applicabile. Il ricorso era articolato in due motivi; il testo non espone il contenuto del secondo, rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha affermato che, ai fini ICI, l'edificabilità rilevante per la determinazione della base imponibile secondo il valore venale va desunta dalla qualificazione attribuita al terreno dal piano regolatore generale adottato dal Comune, senza che siano necessari l'approvazione regionale del piano o l'adozione di strumenti urbanistici attuativi. La mancanza di un piano particolareggiato non elimina quindi, di per sé, la natura edificabile attribuita dallo strumento generale; le potenzialità edificatorie e gli oneri di urbanizzazione possono incidere sulla stima concreta del valore venale. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Con le diposizioni di cui alla L. n. 248 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, e alla L. n. 248 del 2006, art. 36, comma 2, il legislatore ha fornito una interpretazione autentica del D.Lgs. n. 248 del 2006, art. 2, comma 1, lett. b) precisando che “un’area è da considerarsi comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”.

    La natura edificabile ai fini ICI discende dalla previsione dello strumento urbanistico generale e non richiede l'adozione di strumenti attuativi.

  • art. 11-quaterdecies, comma 16, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248

    Con le diposizioni di cui alla L. n. 248 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, e alla L. n. 248 del 2006, art. 36, comma 2, il legislatore ha fornito una interpretazione autentica del D.Lgs. n. 248 del 2006, art. 2, comma 1, lett. b) precisando che “un’area è da considerarsi comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”.

    La norma interpretativa considera fabbricabile l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo lo strumento urbanistico generale, anche senza strumenti attuativi.

  • art. 36, comma 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248

    L’affermazione di edificabilità dl terreno ai fini della determinazione del suo valore venale non può – una volta riconosciuta tale edificabilità da uno strumento urbanistico generale – ritenersi inficiata dalla (eventuale) mancanza di un piano particolareggiato o attuativo, atteso l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità incentrato sul D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito nella L. n. 248 del 2006 secondo il quale “in tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazione, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 e del D.L. 4 luglio 2006, n. 233, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dell’adozione di strumenti urbanistici attuativi”.

    Per applicare il criterio di base imponibile fondato sul valore venale, l'edificabilità va desunta dalla qualificazione del piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale e dagli strumenti attuativi.

  • art. 53 Cost.

    Tale norma interpretativa è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale che, con Ord. n. 41 del 2008, a seguito di richiesta di incostituzionalità del citato art. 11, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, confermando che “il terreno deve essere considerato fabbricabile dal momento in cui viene ad essere ricompreso in uno strumento urbanistico generale, anche se non definitivamente approvato dalla Regione e mancante dei relativi strumento attuativi” ” e ciò in quanto “la potenzialità edificatorie dell’area, anche se prevista da strumento urbanistici solo in itinere, o ancora inattuati, costituisce notoriamente un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore del terreno e, pertanto, rappresenta un indice di capacità contributiva adeguato, ai sensi dell’art. 53 Cost., in quanto espressivo di una specifica posizione di vantaggio economicamente rilevante….. ed, inoltre, il criterio del valore venale non comporta affatto una valutazione fissa ed astratta de bene, ma consente di attribuire al terreno il suo valore di mercato, adeguando le valutazioni alle specifiche condizioni di fatto del bene e, quindi, anche alle più o meno rilevanti potenzialità edificatore dell’area”.

    La potenzialità edificatoria prevista anche da strumenti urbanistici in itinere o non attuati costituisce un indice di capacità contributiva perché può influenzare il valore del terreno; la stima secondo il valore venale deve tuttavia tener conto delle condizioni concrete e del grado delle potenzialità edificatorie.

  • art. 59, comma 1, lett. f), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo di imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. n. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f).

    La norma è richiamata per precisare che il Comune può riconoscere il rimborso per gli anni pregressi nei casi previsti dalla disposizione, mentre le variazioni del valore del terreno incidono normalmente sul prelievo del periodo d'imposta.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ICI, un'area è edificabile quando il piano regolatore generale adottato dal Comune la qualifica come utilizzabile a scopo edificatorio, anche se il piano non è stato approvato dalla Regione e mancano piani particolareggiati o altri strumenti attuativi.
  • La mancanza di strumenti urbanistici attuativi non esclude la natura edificabile dell'area riconosciuta dallo strumento urbanistico generale; può invece rilevare nella concreta determinazione del valore venale, insieme al grado di attualità delle potenzialità edificatorie e agli eventuali oneri di urbanizzazione.
  • L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica può incidere sul valore venale del terreno; le successive oscillazioni del valore o modifiche della classificazione urbanistica possono riflettersi sul prelievo dei singoli periodi d'imposta, in ragione della periodicità del tributo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi

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