Cassazione Civile, Ordinanza n. 32853/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il saldo passivo di alcuni conti correnti bancari intestati a una società in liquidazione e assistiti da garanti personali. In opposizione, il Tribunale ha dichiarato la nullità di tre contratti di conto corrente per difetto di prova scritta e ha quantificato il saldo a credito della banca in euro 283.817,46, compensando in parte le spese. In appello, i debitori hanno contestato soprattutto la qualificazione di tutte le rimesse come solutorie ai fini della prescrizione, sostenendo che i fidi concessi coprissero l’intera posizione e quindi che i versamenti fossero ripristinatori; hanno inoltre contestato la regolazione delle spese. La banca ha proposto appello incidentale chiedendo la condanna al pagamento delle somme accertate, e nel frattempo è intervenuta la cessionaria del credito. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno articolato cinque motivi: 1) omessa pronuncia/contraddittorietà della motivazione in ordine alla qualificazione delle rimesse e all’esistenza degli affidamenti; 2) violazione dell’art. 2909 c.c. per mancato rilievo del giudicato formatosi sulla statuizione secondo cui i fidi riguardavano l’intera posizione dei conti; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa considerazione di documenti e dichiarazioni della banca che, a loro dire, provavano l’esistenza di affidamenti nel periodo rilevante; 4) vizio di motivazione sulla liquidazione delle spese, avendo la Corte d’appello rideterminato il compenso nel minimo della fascia corretta; 5) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello pronunciato una condanna solidale al pagamento del medesimo importo, non distinguendo tra le posizioni dei singoli debitori e discostandosi dall’importo originariamente ingiunto. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi, ritenendo: corretta l’applicazione della distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie ai fini della prescrizione; insussistente la pretesa efficacia preclusiva del giudicato invocato, perché gli affidamenti risultavano comunque anteriori al periodo utile a far retroagire la prescrizione; inammissibili le censure sulla valutazione delle prove e sulla pretesa confessione contenuta negli atti difensivi; corretta la liquidazione delle spese entro i parametri tabellari; inammissibile la censura sulla condanna solidale, anche perché il tema della ripartizione interna del debito non era stato utilmente devoluto in appello ed era coperto da giudicato interno. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha confermato la decisione della Corte d’appello di Genova che, da un lato, aveva accolto l’appello principale solo ai fini della corretta individuazione dello scaglione per le spese e, dall’altro, aveva accolto l’appello incidentale della banca/cessionaria, condannando la parte debitrice e i garanti al pagamento dell’importo di euro 283.817,46 oltre interessi. La Corte di legittimità ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte territoriale in tema di prescrizione delle rimesse bancarie, rilevando che gli affidamenti richiamati erano stati conclusi nel decennio anteriore alla domanda monitoria e non potevano incidere sulla natura solutoria delle rimesse anteriori al 27 luglio 2002. Ha inoltre escluso la violazione del giudicato, dichiarato inammissibili le doglianze sulla valutazione del materiale probatorio e sulla confessione, confermato la discrezionalità della liquidazione delle spese nei limiti dei parametri, e ritenuto non scrutinabile in sede di legittimità la censura relativa alla ripartizione del debito tra i coobbligati. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Le censure di omessa pronuncia devono essere veicolate, in linea di principio, come error in procedendo ex n. 4; il vizio di motivazione ex n. 5 ha limiti rigorosi e non consente di surrogare una critica alla valutazione delle prove.
art. 2033 c.c.
Solo i versamenti che si risolvono in un effettivo pagamento, con spostamento patrimoniale in favore della banca, possono integrare una pretesa restitutoria e far decorrere la prescrizione dell’azione di ripetizione.
art. 2909 c.c.
Il giudicato invocato non impedisce la decisione quando la statuizione pretesamente preclusiva non incide sul punto decisivo della prescrizione, essendo gli affidamenti comunque anteriori al periodo rilevante.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non quando si contesti la valutazione comparativa delle prove dedotte.
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se si alleghi che il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto o abbia dichiarato di non attenersi al prudente apprezzamento; non basta lamentare un cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 112 c.p.c.
La doglianza su una condanna solidale o sulla quantificazione del debito, se non devoluta nei gradi di merito pertinenti, resta preclusa dal giudicato interno.
art. 228 c.p.c.
Le dichiarazioni contenute negli scritti difensivi non sottoscritti personalmente dalla parte non assumono automaticamente valore di confessione giudiziale spontanea.
art. 229 c.p.c.
La confessione giudiziale spontanea richiede la sottoscrizione personale della parte e la inequivoca consapevolezza delle dichiarazioni sfavorevoli rese.
d.m. n. 55 del 2014
La liquidazione delle spese entro il minimo e il massimo dei parametri tabellari è espressione di potere discrezionale del giudice e non richiede specifica motivazione; la motivazione è necessaria solo per scostamenti ulteriori.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, trova applicazione l’obbligo del c.d. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di conto corrente bancario, ai fini della prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito occorre distinguere tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie: solo le prime equivalgono a pagamento e fanno decorrere la prescrizione dalla loro esecuzione.
- I versamenti su conto affidato non sono automaticamente pagamenti; assumono tale natura solo se sono destinati a coprire uno scoperto che eccede i limiti dell’affidamento o se il rapporto non è assistito da apertura di credito.
- La censura di omessa pronuncia deve essere ricondotta al vizio processuale tipico e non può essere veicolata come vizio di motivazione per insufficiente o contraddittoria motivazione.
- Il giudicato non può essere invocato in modo meramente formale se la statuizione richiamata non incide sul punto decisivo oggetto di decisione, specie quando la circostanza dedotta risulti comunque temporalmente incompatibile con la questione controversa.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di riesaminare il merito della valutazione probatoria; è deducibile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte o attribuisca a una prova un valore legale non previsto.
- Le ammissioni contenute in scritti difensivi firmati solo dal difensore hanno valore indiziario e non confessione giudiziale, salvo sottoscrizione personale della parte con consapevole riferibilità delle dichiarazioni sfavorevoli.
- In tema di spese processuali, la liquidazione entro i parametri tabellari costituisce esercizio discrezionale del giudice e non richiede una motivazione specifica, salvo che si discosti ulteriormente dai valori minimo e massimo.
- Le questioni non devolute al giudice di appello restano precluse in cassazione per effetto del giudicato interno, specialmente quando si tratti di profili della condanna non specificamente impugnati nei gradi di merito.
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