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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28219/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) nullità della sentenza per omessa notifica del rinnovo dell'avviso di fissazione dell'udienza dell'8/11/2021 presso il domicilio dichiarato, con contestazione che la comunicazione sarebbe stata effettuata via PEC solo al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza tentativo di notifica al domicilio; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova: censura della valutazione resa dalla Corte di appello in relazione alla testimonianza del direttore di banca (sulla titolarità e chiusura del conto e sulla firma difforme), sull'attribuzione all'imputato della titolarità del conto e sulla valutazione della querela e del dolo, sostenendo che la Corte avrebbe (erroneamente) ritenuto inattendibile il teste e non tenuto conto di elementi favorevoli all'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo ritenuto generico e inammissibile per mancanza di chiarimenti su quanto avvenuto all'udienza dell'8/11/2021, assenza della dichiarazione di domicilio e dei verbali delle udienze richiamate. Secondo motivo ritenuto inammissibile perché genera una richiesta di riconsiderazione del merito probatorio e non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la Corte d'appello aveva fornito una motivazione puntuale ricostruendo fatti e prove (consegna dell'assegno nel 2009 nell'ambito di una transazione, assegno in garanzia firmato in bianco, emissione su conto personale e incasso nel 2014) e traendone la prova della calunnia. Conseguentemente il ricorso viene respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito rimane quindi operante.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen.

    art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Il ricorrente invoca la norma per lamentare la comunicazione via PEC al difensore senza tentativo presso il domicilio; la Corte osserva tuttavia che la censura era generica e priva di allegazioni documentali (dichiarazione di domicilio, verbali), perciò non è stata apprezzata. In sostanza la norma non è stata ritenuta violata sulla base degli elementi prodotti dal ricorrente.

Massime di principio

  • Per ottenere accoglimento di una censura per mancata notifica o mancata comunicazione di udienza è necessario allegare e documentare con precisione i fatti (dichiarazione di domicilio, verbali di udienza, prove di mancata ricezione) e dimostrare il concretizzarsi della violazione procedurale; mere affermazioni generiche sono inammissibili.
  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione globale del materiale probatorio: i motivi che sollecitano una diversa valutazione delle prove di fatto sono generalmente inammissibili se non indicano vizi di motivazione specifici, illogicità o contraddizioni manifeste.
  • Per censurare la motivazione della sentenza occorre puntare su vizi specifici (contraddizioni, omissioni di fatti decisivi, illogicità della catena argomentativa) e confrontarsi testualmente con le parti della decisione impugnata; affermazioni generiche sulla errata valutazione delle prove non sono sufficienti.
  • Quando si contesta la credibilità di una testimonianza bisogna evidenziare elementi concreti di incoerenza, contraddizione o impossibilità logica e indicare come questi avrebbero dovuto incidere sull'esito, oltre a collegare tali censure alla motivazione impugnata.
  • Per evitare condanne per spese e ammende in sede di cassazione è opportuno formulare motivi specifici, corredati da documentazione probante e, ove possibile, sollevare tempestivamente le nullità o le eccezioni proceduralmente rilevabili già in sede di merito.

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