Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 18322/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. I motivi investivano il giudizio di responsabilità, la dedotta sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la ritenuta recidiva, il giudizio di bilanciamento tra circostanze e il trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che le censure erano in parte meramente riproduttive di doglianze già esaminate e respinte dai giudici di merito, e in parte generiche, perché non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    È il reato per il quale era stata pronunciata la condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito della sua configurazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure proposte.

  • art. 131-bis c.p.

    La difesa aveva invocato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma la relativa doglianza è stata ritenuta inammissibile perché già valutata o comunque generica.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riprodurre questioni già affrontate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente nel confronto con la motivazione impugnata; la mera genericità del motivo ne determina l'inammissibilità.
  • La deduzione della particolare tenuità del fatto, della recidiva, del giudizio di bilanciamento e del trattamento sanzionatorio deve essere sostenuta da argomentazioni puntuali riferite alla motivazione della decisione di merito, altrimenti la censura non supera il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.