Cassazione Penale, Sentenza n. 31560/2022 del 23/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la confisca dell'arma e delle munizioni sia obbligatoria per i reati in materia di armi e che non vi sia discrezionalità del giudice; pertanto la confisca è stata comunque disposta correttamente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del 14/02/2022 lamentando la mancata motivazione in ordine alla confisca disposta dal giudice, rilevando che la confisca non era stata oggetto della pattuizione processuale sulla pena concordata.
Norme richiamate
artt. 337, 339 cod. pen.
reati per i quali è stata applicata la pena concordata (capo 1)
Sono i reati contestati al ricorrente e oggetto della pena patteggiata; non costituiscono di per sé motivo per escludere la confisca obbligatoria in materia di armi
art. 2, comma 3, L. n. 110/1975; art. 2 e art. 7, comma 1, L. n. 895/1967
norme richiamate relative ai reati in materia di armi (capo 2)
Norme sostanziali che inquadrano i delitti concernenti armi e munizioni; richiamano la rilevanza del rapporto diretto dei beni con l'oggetto del reato
art. 240, comma secondo, cod. pen.; art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 110; art. 6 L. 22 maggio 1975, n. 152; art. 445 cod. proc. pen.
richiamate in combinato disposto dalla giurisprudenza a fondamento della confisca obbligatoria
Secondo il consolidato indirizzo della Corte, il combinato disposto impone la confisca con la sentenza di applicazione della pena per i reati concernenti armi, oggetti atti ad offendere, munizioni ed esplosivi
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 2738 del 28/09/2021 (dep. 2022) Rv. 282541
richiama l'indirizzo secondo cui la confisca delle armi e di ogni altro oggetto atto ad offendere, munizione ed esplosivi, deve essere disposta in ogni caso
Conferma la natura obbligatoria della confisca anche nell'ambito dell'applicazione concordata della pena
Giurisprudenza: Sez. 1, Sentenza n. 11604 del 28/02/2013 Rv. 255160
precedente conforme che afferma la possibilità per la Corte di cassazione di annullare parzialmente la sentenza senza rinvio e disporre direttamente la confisca quando il giudice di merito l'abbia omessa
Stabilisce il rimedio della Corte in caso di omissione della confisca obbligatoria: annullamento parziale senza rinvio e pronuncia diretta di confisca
Massime di principio
- In materie relative ad armi, la confisca di armi, munizioni ed oggetti atti ad offendere è di regola obbligatoria e non può essere esclusa dalla pattuizione processuale sulla pena.
- La mancata previsione della confisca nell'accordo tra le parti o nella motivazione del giudice non impedisce che il giudice (o la Corte di cassazione) disponga comunque la confisca, essendo quest'ultima dettata da norme imperativamente applicabili.
- In sede di impugnazione in Cassazione, le doglianze sulla mancata motivazione della confisca sono destinate a infrangersi contro l'orientamento che qualifica la confisca come obbligatoria per i reati in materia di armi; dunque tali ricorsi sono a rischio di inammissibilità o rigetto.
- Se il giudice di merito omette la pronuncia di confisca prevista obbligatoriamente, la Corte di cassazione può annullare parzialmente la sentenza senza rinvio e ordinare direttamente la confisca.
- Chi valuta un accordo su pena o impugna una sentenza che riguarda armi deve considerare preventivamente l'oggettiva incidenza delle norme sulla confisca: la possibilità di escluderla dalla pattuizione è molto limitata o nulla.
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