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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39734/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente contestava la condanna per il reato di occupazione abusiva (art. 633 c.p.) sostenendo di non avere occupato le pertinenze del terreno di proprietà dei coniugi PAVONE/GALLO, essendosi limitata al deposito di alcune balle di materiale edile in Vico Purgatorio in base a un provvedimento comunale di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico rilasciato al marito dal 1991; il deposito sarebbe inoltre avvenuto nel 1993, prima dell'acquisto del terreno da parte delle parti offese, e il Comune aveva indicato l'area come pubblica "aperta al libero transito pedonale e veicolare". Con un secondo motivo, la ricorrente lamentava l'erroneità e l'arbitrarietà della condanna al risarcimento dei danni, sostenendo che non vi fosse alcuna occupazione né danno e che la quantificazione fosse sproporzionata rispetto ai pochi metri quadrati interessati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico perché riproduceva le stesse doglianze già proposte in appello senza fornire una critica giuridica specifica decisiva, e ha confermato la valutazione di merito secondo cui la ricorrente aveva continuato a occupare il terreno (mediante posizionamento continuativo di pedane e balle) pur essendo a conoscenza della riconducibilità dell'area alle persone offese, integrando così l'elemento materiale del reato di cui all'art. 633 c.p. anche in assenza di violenza o clandestinità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto aspecifico anche il rilievo sull'entità del risarcimento: la liquidazione del danno non patrimoniale è equitativa e adeguatamente motivata dalla Corte territoriale in relazione alla pluriennale interferenza sulla disponibilità del bene. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte resistente.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    L'elemento materiale del reato di occupazione si perfeziona con l'introduzione o il permanere nell'immobile in assenza di titolo valido; l'occupazione "sine titulo" integra il reato anche in assenza di condotte violente o clandestine.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese del procedimento a carico della ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Principi giurisprudenziali sulla liquidazione del danno non patrimoniale

    La liquidazione del danno non patrimoniale avviene in via equitativa; la motivazione è resa sufficiente dall'indicazione dei fatti materiali e del percorso logico che ha portato alla determinazione dell'importo; la Cassazione sindaca la valutazione equitativa solo se manca totalmente la giustificazione o se vi è macroscopica discrepanza dai dati di esperienza comune.

Massime di principio

  • Ai fini del reato di occupazione abusiva (art. 633 c.p.) è sufficiente l'occupazione "sine titulo": non è necessario dimostrare violenza o clandestinità se è provato il possesso/uso continuativo privo di titolo.
  • In cassazione il ricorso che si limita a riprodurre le doglianze già svolte in appello, senza articolare specifiche ragioni di diritto e mostrare la decisività del presunto vizio rispetto al percorso logico-giuridico del giudice di merito, è inammissibile per aspecificità.
  • La valutazione probatoria di merito (ricostruzione dei fatti, apprezzamento delle prove) è sindacabile in Cassazione solo per vizi di manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza motivazionale, non per una semplice riconsiderazione dei fatti a favore dell'appellante.
  • La liquidazione del danno non patrimoniale spetta al giudice di merito in via equitativa; la Cassazione interviene solo se la motivazione è del tutto carente o macroscopicamente irragionevole.
  • Quando sentenze di primo grado e d'appello sono conformi nelle statuizioni e nei criteri di valutazione, esse possono essere lette congiuntamente come un unico corpo decisionale e rendono più difficile il sindacato di legittimità senza specifici vizi di diritto.

Testo integrale

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