Cassazione Civile, Ordinanza n. 28579/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un soggetto per il pagamento di euro 4.327 in favore di un avvocato, a titolo di compenso per attività difensiva svolta in un procedimento davanti al giudice di pace. L’ingiunto ha proposto opposizione con rito sommario ex art. 702-bis c.p.c.; il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione per ritenuta incompatibilità tra rito sommario e opposizione a decreto ingiuntivo. In appello, la Corte territoriale ha qualificato il provvedimento di primo grado come ordinanza ex art. 702-quater c.p.c. e ha dichiarato tardivo l’appello perché proposto oltre trenta giorni dalla comunicazione. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: errata qualificazione del provvedimento come ordinanza anziché sentenza; conseguente errata applicazione dell’art. 702-quater c.p.c.; errata applicazione dell’art. 131 c.p.c. e del criterio del contenuto decisorio; violazione degli artt. 3 e 111 Cost. e dell’art. 153 c.p.c. per mancata rimessione in termini, dato l’incerto inquadramento del provvedimento di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta i motivi che contestavano la qualificazione del provvedimento di primo grado come ordinanza emessa nel procedimento sommario e conferma che, una volta esclusa la natura di sentenza, non era fondato invocare il termine lungo di sei mesi né la rimessione in termini. Tuttavia accoglie il rilievo decisivo secondo cui, qualificato il provvedimento del Tribunale come ordinanza resa ai sensi dell’art. 702-ter, comma 2, c.p.c., esso era non appellabile; pertanto la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione per inappellabilità, e non per tardività. La sentenza impugnata viene quindi cassata ai sensi dell’art. 382, comma 3, ultima parte, c.p.c., con declaratoria di inammissibilità dell’appello in applicazione dell’art. 702-ter, comma 2, c.p.c. Non sono liquidate spese, perché l’intimato non si è difeso nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
disciplina il rito sommario di cognizione, richiamato per valutare la corretta forma del provvedimento di primo grado e del relativo regime di impugnazione.
art. 702-ter c.p.c.
"se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile"
la declaratoria di inammissibilità della domanda proposta con rito sommario, quando la controversia non vi rientra, va resa con ordinanza non impugnabile.
art. 702-quater c.p.c.
richiamato dalla Corte d'appello per qualificare il provvedimento come ordinanza appellabile, ma tale qualificazione è stata ritenuta errata dalla Cassazione nel caso concreto.
art. 14 d.lgs. n. 150/2011
richiamato per sostenere che l’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile nel regime speciale applicabile a determinate controversie.
art. 131 c.p.c.
invocato per sostenere che il provvedimento andava qualificato in base al suo contenuto effettivo; la doglianza è stata disattesa quanto alla pretesa natura di sentenza.
art. 153 c.p.c.
richiamato in relazione alla rimessione in termini, esclusa perché fondata su un erroneo presupposto circa il termine di impugnazione.
art. 111 Cost.
utilizzato per sostenere l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione contro un provvedimento non impugnabile, in presenza di una preclusione definitiva nella riproposizione della domanda secondo il rito corretto.
art. 3 Cost.
invocato insieme all’art. 111 Cost. come parametro di legittimità del mancato accesso al merito, ma non accolto come vizio del provvedimento di merito.
art. 382 c.p.c.
"ultima parte del comma 3"
base normativa per la cassazione della sentenza impugnata con decisione sostitutiva sulla inammissibilità dell’appello.
Massime di principio
- Nel procedimento sommario di cognizione, se il giudice rileva che la domanda non rientra tra quelle proponibili con quel rito, deve dichiararne l’inammissibilità con ordinanza non impugnabile ai sensi dell’art. 702-ter, comma 2, c.p.c.
- La corretta qualificazione del provvedimento va compiuta in base alla funzione processuale e al contenuto effettivo della decisione; tuttavia il solo fatto che il provvedimento chiuda il grado non lo trasforma automaticamente in sentenza.
- L’ordinanza che dichiara l’inammissibilità per errata scelta del rito è, di regola, non appellabile; la diversa impugnazione eventualmente esperibile dipende dal concreto regime di preclusione o dalla possibilità di riproporre la domanda con il rito corretto.
- La rimessione in termini non può essere invocata quando il tardivo o erroneo mezzo di impugnazione dipenda da un’errata qualificazione giuridica del provvedimento e non da una decadenza scusabile causata da un fattore esterno.
- Quando il giudice d’appello decide nel merito dell’ammissibilità dell’impugnazione ma omette di rilevare la non appellabilità del provvedimento di primo grado, la decisione può essere cassata e sostituita dalla declaratoria di inammissibilità dell’appello.
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