Cassazione Civile, Ordinanza n. 08661/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni dipendenti, tutti addetti con qualifica di capo treno, volta ad ottenere l’inclusione nella retribuzione dovuta durante le ferie di alcune voci previste dal contratto aziendale Trenord, in particolare l’incentivo per attività di scorta, l’incentivo per attività di riserva e il compenso per assenza dalla residenza. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d’appello aveva confermato, ritenendo che tali voci, essendo erogate in modo continuativo e collegate alle mansioni e allo status professionale dei lavoratori, dovessero essere considerate nella retribuzione feriale secondo l’interpretazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE fornita dalla Corte di giustizia. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell’art. 10 d.lgs. 66/2003, dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2109 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe attribuito erroneamente efficacia vincolante alla giurisprudenza europea e avrebbe applicato una nozione non corretta di ferie retribuite; (2) violazione degli stessi parametri e della disciplina contrattuale aziendale, deducendo che la contrattazione collettiva aveva escluso quelle voci dalla retribuzione feriale; (3) ulteriore violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, affermando che l’ordinamento europeo richiederebbe solo una retribuzione non dissuasiva e non necessariamente identica a quella ordinaria, e chiedendo in subordine un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; (4) violazione dell’art. 2948 c.c. in relazione all’art. 18 l. 300/1970, come modificato dalla l. 92/2012, contestando la decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto e non dalla maturazione del credito. I lavoratori hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, richiamando la propria giurisprudenza già formatasi sulla medesima vicenda e affermando che, in base all’art. 7 della direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla Corte di giustizia, la retribuzione durante le ferie deve comprendere gli importi pecuniari collegati all’esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore; ha inoltre considerato corretta la verifica svolta dai giudici di merito sulla natura continuativa e non meramente residuale delle voci escluse dalla retribuzione feriale, nonché sulla loro idoneità dissuasiva rispetto al godimento delle ferie. È stato escluso anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, poiché la questione risultava già chiarita dalla giurisprudenza europea e la valutazione concreta apparteneva al giudice nazionale. Il quarto motivo è stato respinto perché la Corte ha richiamato il principio secondo cui, per i crediti di lavoro non ancora prescritti al momento dell’entrata in vigore della l. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. La ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione a favore dell’avvocato antistatario, e risulta altresì la condanna al versamento dell’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 7 direttiva 2003/88/CE
La retribuzione feriale deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria e comprendere gli importi pecuniari collegati alle mansioni e allo status professionale del lavoratore, così da non dissuadere dal godimento delle ferie.
art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003
È richiamato come disposizione di attuazione interna della disciplina sulle ferie, coordinata con l’interpretazione euro-unitaria dell’art. 7 della direttiva.
art. 36 Cost.
È evocato dalla ricorrente come parametro della retribuzione sufficiente e proporzionata nel periodo feriale.
art. 2109 c.c.
È evocato dalla ricorrente quale norma interna di riferimento per ferie e retribuzione feriale.
art. 20.3 contratto aziendale Trenord
È indicato dalla ricorrente come clausola che avrebbe escluso le voci controverse dal computo della retribuzione feriale.
art. 54.2 contratto aziendale Trenord
È richiamato per qualificare le attività di scorta e riserva e la correlata natura delle indennità rivendicate.
art. 28 punto 2 lett. c c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie
È utilizzato per affermare che il servizio di riserva costituisce lavoro effettivo del personale mobile turnista.
art. 2948 c.c.
La prescrizione dei crediti retributivi, per quelli non già prescritti alla data della riforma, decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
art. 18 l. 300/1970
Le modifiche apportate dalla l. 92/2012 hanno inciso sul regime di stabilità del rapporto, rilevando ai fini della decorrenza della prescrizione.
l. n. 92 del 2012
La riforma ha alterato il sistema di stabilità del rapporto di lavoro, facendo venir meno il presupposto per la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto per i crediti non prescritti.
d.lgs. n. 23 del 2015
È richiamato insieme alla l. 92/2012 quale ulteriore intervento che ha inciso sulla stabilità del rapporto di lavoro.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di ferie annuali retribuite, la retribuzione dovuta al lavoratore deve includere le voci pecuniarie che siano intrinsecamente collegate alle mansioni svolte e allo status professionale, non essendo sufficiente una mera base fissa se l’esclusione di componenti ordinarie e continuative determinerebbe un effetto dissuasivo dal godimento delle ferie.
- La verifica se la sottrazione di determinate indennità renda la retribuzione feriale idonea a scoraggiare il lavoratore dal fruire delle ferie è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti di legge.
- La contrattazione collettiva può disciplinare la retribuzione feriale, ma non può essere letta in modo da svuotare la finalità protettiva dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia, ove le voci escluse siano continuative e correlate alla normale prestazione lavorativa.
- Non sussiste rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione interpretativa sia già stata risolta dalla giurisprudenza eurounitaria e la lite richieda solo l’applicazione della regola al caso concreto.
- Per i crediti di lavoro non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l. 92/2012, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto le modifiche legislative hanno inciso sul grado di stabilità del rapporto necessario a far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto.
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