Cassazione Penale, Sentenza n. 12739/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego di riconoscimento della continuazione tra due condanne per furto di autocarri, sostenendo che si trattasse di reati commessi nel quadro di un unico programma criminoso con modalità analoghe in un arco temporale limitato (7 mesi). In cassazione il motivo era fondato su presunta violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e su vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché basato su una mera rivalutazione delle argomentazioni del giudice dell'esecuzione senza coglierne il contenuto; ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di primo grado secondo i parametri giurisprudenziali sulla continuazione: il significativo iato temporale (7 mesi), la diversa collocazione geografica dei reati (Domodossola e Paupisi) e la presenza di diversi concorrenti sono indici che ostano al riconoscimento di un unico disegno criminoso e, anzi, indicano una abitualità criminale. La Corte ha inoltre richiamato l'onere probatorio a carico del richiedente di allegare elementi concreti e specifici atti a dimostrare l'identità del progetto criminoso. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Richiamato come disciplina di riferimento per il concetto di reato continuato e per la valutazione della sussistenza di un unico programma criminoso
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione agli effetti della continuazione sulla esecuzione delle pene e alle istanze del condannato
art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Articola i motivi di ricorso per cassazione; utilizzati dal ricorrente ma ritenuti inidonei poiché la impugnazione si limita a riconsiderare le argomentazioni del giudice dell'esecuzione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che permette la condanna alle spese e a una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata per escludere l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e giustificare la condanna alla somma alla cassa delle ammende
Massime di principio
- In tema di reato continuato in esecuzione, l'onere di allegazione spetta al condannato: non è sufficiente solo la contiguità cronologica o l'identità tipologica dei reati
- I fattori ostativi al riconoscimento della continuazione includono un significativo iato temporale, la diversa collocazione geografica dei reati e la partecipazione di diversi concorrenti, che possono indicare abitualità più che un progetto unitario
- La mera riproposizione in cassazione delle argomentazioni del giudice di merito è inammissibile se non dimostra l'esistenza di un vizio di diritto o di una manifesta illogicità nella motivazione
- Per aumentare le probabilità di ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario produrre elementi concreti di un medesimo disegno criminoso: pianificazione comune, modalità esecutive peculiari, comunicazioni o atti preparatori che evidenzino l'unità progettuale
- La giurisprudenza di legittimità fornisce criteri fissi di valutazione; le decisioni di merito che applicano tali criteri sono difficilmente ribaltabili in cassazione senza profili di diritto ben delineati
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