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Sentenza

Sentenza n. 14281/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento A.- Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, co. 1, D.L. 34/2020, emesso dalla Prefettura di Roma in data 24 maggio 2024, del quale è venuto a conoscenza in data 24 giugno 2024, e, conseguentemente, per la condanna al rilascio in favore della ricorrente del previsto permesso di soggiorno per motivi di lavoro; in subordine, per l’annullamento del citato provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, co. 1, D.L. 34/2020 e per la condanna dell’Amministrazione al rilascio, in favore della ricorrente, del previsto permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione. B.- Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 30 aprile 2026: per l’annullamento del provvedimento confermativo adottato in data 27 febbraio 2026 del provvedimento di rigetto Prot. n. -OMISSIS---OMISSIS- della Prefettura di Roma della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata nell’interesse della Sig.ra -OMISSIS- e, conseguentemente, per la condanna al rilascio in suo favore del previsto permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

Giustizia amministrativa202408910

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare e successivo provvedimento confermativo del rigetto per insufficienza del reddito del nucleo familiare

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del 24 maggio 2024 relativo all'istanza di emersione presentata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, chiedendo il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro o, in subordine, per attesa occupazione. Il diniego era fondato sull'insufficienza del reddito del nucleo familiare del datore di lavoro, calcolato sulla base dei dati acquisiti dall'Agenzia delle Entrate per l'anno d'imposta 2019. La ricorrente ha dedotto che, cumulando il reddito della datrice di lavoro con quello della madre convivente, la soglia di 27.000 euro sarebbe stata superata. Nel corso del giudizio, a seguito dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato e delle ordinanze istruttorie del TAR, la Prefettura ha adottato il 27 febbraio 2026 un nuovo provvedimento confermativo del diniego, anch'esso impugnato con motivi aggiunti. L'Amministrazione ha considerato il reddito della datrice di lavoro pari a circa 18.557,54 euro e quello della madre pari a 3.792,93 euro, per un totale inferiore alla soglia. La ricorrente ha invece prodotto un estratto contributivo INPS dal quale risultava che la madre aveva percepito nel 2019, quale collaboratrice familiare, un reddito di 10.768,13 euro. La censura centrale ha riguardato l'omessa valutazione di tale reddito certificato, non confluito nella dichiarazione fiscale, ai fini della verifica della capacità economica richiesta per l'emersione, nonché il conseguente difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento confermativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'Amministrazione aveva adottato un nuovo provvedimento di rigetto, sostitutivo sul piano dell'interesse processuale di quello originariamente impugnato. Ha invece accolto i motivi aggiunti e annullato il provvedimento del 27 febbraio 2026, senza disporre direttamente il rilascio del permesso di soggiorno e facendo salve le ulteriori determinazioni della Prefettura. Il giudice ha ritenuto che il requisito reddituale minimo previsto dall'art. 9 del D.M. 27 maggio 2020 costituisca un presupposto indefettibile della procedura di emersione, diretto a garantire l'effettività e la sostenibilità del rapporto di lavoro. Tuttavia, la verifica della capacità economica non può essere condotta in modo esclusivamente formale mediante il solo esame delle dichiarazioni fiscali. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.M. 27 maggio 2020, devono poter essere considerati anche redditi esenti o non risultanti dalla certificazione unica, purché certificati. L'estratto contributivo INPS prodotto in giudizio costituiva una certificazione proveniente da un ente pubblico e documentava un reddito della madre della datrice di lavoro pari a 10.768,13 euro. La Prefettura aveva omesso di valutarne l'esistenza, la natura e il valore probatorio, nonostante le indicazioni del Consiglio di Stato e le ordinanze istruttorie del TAR. Il provvedimento confermativo risultava pertanto affetto da difetto di istruttoria e di motivazione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 103, commi 1 e 6, d.l. 34/2020

    Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'instaurazione del rapporto di lavoro...

    La disposizione demanda al decreto attuativo la determinazione dei limiti reddituali e delle modalità di svolgimento della procedura di emersione.

  • art. 9, comma 2, D.M. 27 maggio 2020

    Il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.

    La soglia reddituale è un requisito indefettibile per la positiva definizione della procedura; i redditi dei familiari possono concorrere alla determinazione del reddito rilevante nei casi previsti dalla norma.

  • art. 9, comma 3, D.M. 27 maggio 2020

    Nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CU (es: assegno di invalidità). Tale reddito deve comunque essere certificato.

    La capacità economica può essere dimostrata anche mediante redditi non risultanti dalla dichiarazione fiscale o dalla certificazione unica, purché assistiti da adeguata certificazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa, unitamente all'art. 9 del GDPR, per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati personali e l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare, la soglia reddituale minima prevista dall'art. 9 del D.M. 27 maggio 2020 costituisce un requisito indefettibile per l'accoglimento dell'istanza, in quanto dimostra l'effettività e la sostenibilità del rapporto di lavoro da regolarizzare.
  • La verifica della capacità economica del datore di lavoro non può limitarsi all'esame formale delle dichiarazioni fiscali: l'Amministrazione deve valutare anche ulteriori redditi risultanti da documentazione ufficiale e attendibile acquisita nel procedimento.
  • Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.M. 27 maggio 2020, un reddito non confluito nella dichiarazione annuale o nella certificazione unica può essere considerato ai fini della procedura di emersione quando sia comunque certificato e documentalmente provato.
  • Un estratto contributivo rilasciato dall'INPS, in quanto certificazione proveniente da un ente pubblico, è idoneo a dimostrare l'esistenza di rapporti di lavoro e delle relative retribuzioni e non può essere ignorato dall'Amministrazione nella valutazione della capacità economica.
  • Il provvedimento di rigetto è viziato da difetto di istruttoria e di motivazione quando l'Amministrazione ometta di esaminare documentazione previdenziale ufficiale potenzialmente decisiva per il superamento della soglia reddituale, soprattutto dopo che tale profilo sia stato specificamente segnalato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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