Cassazione Civile, Ordinanza n. 36366/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento delle spettanze dovute a un medico convenzionato per prestazioni di Assistenza Ambulatoriale Programmata rese negli anni 2015 e 2016. L'azienda sanitaria aveva remunerato le prestazioni applicando un limite massimo annuo di spesa calcolato in € 10 per ciascun assistito del pediatra, limite che conduceva a un importo inferiore rispetto a quello risultante dall'applicazione del compenso unitario contrattualmente previsto di € 25 per visita moltiplicato per il numero delle prestazioni effettivamente eseguite. La Corte d'appello aveva accolto la domanda del medico, ritenendo illegittima la riduzione del compenso complessivo in assenza di una rinegoziazione sindacale del trattamento economico e valorizzando il fatto che il programma di assistenza era stato preventivamente comunicato e approvato dall'azienda. Nel ricorso per cassazione l'azienda sanitaria deduceva, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, la violazione delle norme che disciplinano i tetti di spesa e il rientro dai disavanzi del sistema sanitario regionale, sostenendo che tali disposizioni consentissero di applicare il limite massimo di spesa anche senza modificare formalmente il compenso unitario e che l'interpretazione data dalla corte territoriale fosse erronea.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello. Ha ritenuto infondati i motivi perché già in precedenti analoghi si era affermato che, nel rapporto convenzionale con il SSN dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale, gli aspetti economici sono regolati dagli accordi collettivi nazionali e integrativi, ai quali i contratti individuali devono conformarsi; le norme sul contenimento della spesa sanitaria e sul rientro dai disavanzi non attribuiscono ad aziende sanitarie o regioni il potere di ridurre unilateralmente i compensi pattuiti; le esigenze di equilibrio finanziario devono essere perseguite attraverso le procedure di negoziazione collettiva. La Corte ha inoltre osservato che, nel caso concreto, l'approvazione del programma di assistenza non poteva coesistere con un tetto di spesa incompatibile con il compenso contrattuale, poiché ciò equivaleva in sostanza a una riduzione unilaterale del compenso per visita. Conseguentemente, il medico ha mantenuto il diritto alle maggiori somme richieste e la ricorrente è stata condannata alle spese, con applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La ricorrente ha denunciato la violazione di norme di diritto come vizio di legittimità; la Corte non ha ravvisato errori di diritto nella sentenza impugnata.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato dalla ricorrente come criterio di interpretazione della legge; la Corte ha ritenuto il motivo privo di autonomia e comunque infondato.
art. 1, comma 180, L. 30 dicembre 2004, n. 311
Non attribuisce, nel ragionamento della Corte, un potere di riduzione unilaterale dei compensi convenzionali da parte dell'azienda sanitaria.
art. 1, comma 796, L. 27 dicembre 2006, n. 296
gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico ... sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria
La Corte interpreta la norma nel senso che le eventuali modifiche riguardano atti normativi e amministrativi di programmazione sanitaria, non gli accordi stipulati all'esito della contrattazione regionale.
art. 48 L. 23 dicembre 1978, n. 833
La disciplina del rapporto convenzionale con il SSN resta regolata dagli accordi collettivi e non è derogata dalle norme sul contenimento della spesa.
art. 8 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
Le esigenze di rientro dal disavanzo non legittimano il potere unilaterale dell'ASL di diminuire i compensi previsti dalla contrattazione collettiva.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte richiama per relationem la motivazione dei precedenti conformi.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma procedurale relativa alla trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In ragione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, il trattamento economico dei medici convenzionati è determinato dagli accordi collettivi nazionali e integrativi; i contratti individuali devono conformarsi a tali accordi.
- Le esigenze di contenimento della spesa sanitaria o di riequilibrio dei conti regionali non consentono a una singola azienda sanitaria di ridurre unilateralmente i compensi pattuiti per le prestazioni convenzionate.
- Le disposizioni speciali sul rientro dai disavanzi incidono sugli atti normativi e amministrativi di programmazione sanitaria, ma non possono essere lette come fonte di deroga agli obblighi economici assunti nella contrattazione collettiva.
- Se un'azienda sanitaria approva preventivamente un programma assistenziale e contemporaneamente impone un tetto di spesa incompatibile con il compenso unitario convenuto, il risultato sostanziale equivale a una riduzione unilaterale del compenso per prestazione, non consentita in assenza di negoziazione collettiva.
- L'atto con cui l'amministrazione tenta di contenere la spesa mediante la riduzione del corrispettivo, pur formalmente qualificato come applicazione di un budget, va valutato per il suo effetto sostanziale sul sinallagma contrattuale.
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