Sentenza n. 328/2026 - Palermo, Sezione 5
per l'annullamento - della nota prot. n. -OMISSIS- del 26.11.2020, notificata il 02.12.2020, della Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento di diniego dell'autorizzazione paesaggistica richiesta dall'odierna ricorrente ai sensi dell'art. 146 D. Lgs. n. 42/2004; - occorrendo della nota prot. n. -OMISSIS- del 16.09.2020 della Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis L. n. 241/1990.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica relativa a una variante riduttiva di un progetto edilizio, preceduto da comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione paesaggistica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego di autorizzazione paesaggistica richiesto ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004 per opere di completamento e modifica di un complesso edilizio, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 3 e 10-bis della l. 241/1990, del principio di partecipazione e dei principi di affidamento, buon andamento, efficienza ed economicità, per omesso esame delle osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 3 della l. 241/1990, il difetto e l’incongruità della motivazione, l’eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà e la violazione del principio di irretroattività della pianificazione paesaggistica. In particolare, ha sostenuto che l’intervento fosse già assistito dall’autorizzazione paesaggistica rilasciata nel 2010, ancora valida ed efficace anche in ragione della proroga normativa, e che quindi le prescrizioni del Piano Paesaggistico delle Isole Pelagie, adottato nel 2013, non potessero essere applicate. Ha inoltre contestato l’omessa indicazione degli specifici caratteri percettivi del paesaggio asseritamente compromessi. L’amministrazione ha eccepito che l’autorizzazione del 2010 era riferita a un permesso di costruire successivamente annullato in autotutela nel 2013; che la successiva autorizzazione edilizia riguardava soltanto i lavori di arretramento imposti da pronunce giudiziarie; e che la nuova istanza costituiva una nuova richiesta da valutare alla luce del regime paesaggistico vigente, comprese le norme di salvaguardia derivanti dall’adozione del Piano.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha respinto il primo motivo rilevando che il provvedimento impugnato dava espressamente conto delle osservazioni della società e prendeva posizione su ciascuna di esse: validità dell’autorizzazione del 2010, inapplicabilità del Piano paesaggistico adottato nel 2013 e mancata specificazione dei caratteri percettivi lesi. Ha quindi escluso la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 e dell’obbligo di motivazione. Ha respinto anche il secondo motivo. L’autorizzazione paesaggistica del 2010 non poteva ritenersi ancora efficace, sia perché soggetta al termine quinquennale previsto dall’art. 146, comma 4, del d.lgs. 42/2004, sia perché il permesso di costruire cui essa accedeva era stato annullato in autotutela nel 2013. La successiva autorizzazione edilizia riguardava esclusivamente i lavori di arretramento del fabbricato imposti dalle pronunce giudiziarie e non conservava l’efficacia dell’originaria autorizzazione paesaggistica rispetto al nuovo progetto. La Soprintendenza doveva pertanto applicare il regime vigente al momento della decisione, incluse le prescrizioni di salvaguardia del Piano Paesaggistico delle Isole Pelagie adottato nel 2013. Ai sensi dell’art. 143, comma 9, del d.lgs. 42/2004, dall’adozione del piano non sono consentiti sugli immobili e nelle aree interessate interventi in contrasto con le relative prescrizioni di tutela, anche prima dell’approvazione definitiva. Per il contesto paesaggistico del centro storico, il Piano consentiva interventi sugli edifici esistenti, quali manutenzione, ristrutturazione, restauro e adeguamenti, ma non nuove costruzioni o aumenti di volume. Poiché il progetto prevedeva, tra l’altro, opere qualificabili come nuova costruzione, sopraelevazione, modifica delle quote del terreno e alterazione dello skyline, il diniego risultava legittimamente fondato sull’incompatibilità urbanistico-paesaggistica dell’intervento, senza necessità di ulteriori specificazioni sui caratteri percettivi. La società è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 146 d.lgs. 42/2004
L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
L’autorizzazione paesaggistica ha efficacia quinquennale; decorso tale termine, i lavori devono essere sottoposti a nuova autorizzazione, secondo le regole temporali previste dalla disposizione.
art. 146, comma 4, d.lgs. 42/2004
Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.
La durata dell’autorizzazione paesaggistica decorre dall’efficacia del titolo edilizio necessario, ma l’autorizzazione non conserva efficacia quando il titolo edilizio cui accedeva è stato annullato e la nuova istanza riguarda un diverso progetto.
art. 143, comma 9, d.lgs. 42/2004
A far data dall’adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso.
Le prescrizioni di tutela del piano paesaggistico operano immediatamente con la sua adozione, quale regime di salvaguardia, anche prima dell’approvazione definitiva.
art. 10-bis l. 241/1990
Il provvedimento conclusivo soddisfa gli obblighi partecipativi quando esamina e disattende in modo espresso le osservazioni presentate dal privato in risposta al preavviso di rigetto.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione è adeguata quando consente di comprendere le ragioni del diniego attraverso il riferimento alle prescrizioni del Piano paesaggistico e all’incompatibilità concreta delle opere progettate con tali prescrizioni.
Massime di principio
- L’autorizzazione paesaggistica ha efficacia temporale limitata; quando il titolo edilizio cui essa accedeva è annullato e l’interessato presenta una nuova istanza relativa a un diverso progetto, la precedente autorizzazione non può essere invocata per sottrarre la nuova valutazione al regime paesaggistico vigente.
- Ai sensi dell’art. 143, comma 9, del d.lgs. 42/2004, le prescrizioni di tutela del piano paesaggistico si applicano immediatamente dalla data della sua adozione, impedendo l’autorizzazione di interventi incompatibili, anche se il piano non è ancora definitivamente approvato.
- Nell’ambito della tutela paesaggistica, il diniego può essere motivato mediante il richiamo puntuale alle prescrizioni del piano applicabili all’area e alla qualificazione dell’intervento come non consentito; non è necessario un ulteriore esame dei caratteri percettivi quando l’incompatibilità normativa dell’intervento è già decisiva.
- L’obbligo di esame delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990 è assolto quando il provvedimento finale prende espressamente in considerazione le principali deduzioni del privato e ne espone le ragioni di mancato accoglimento.
- Nel contesto paesaggistico dei centri storici, ove le norme di tutela consentano soltanto interventi sugli edifici esistenti e opere di recupero o adeguamento, sono incompatibili gli interventi qualificabili come nuova costruzione, sopraelevazione o aumento di volume.
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