Cassazione Penale, Sentenza n. 25980/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il PM ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che, accogliendo l'appello della difesa, aveva annullato per insufficienza del livello di gravità indiziaria il precedente provvedimento del GIP e aveva revocato la custodia cautelare in carcere. Il ricorso articolava due motivi: (1) violazione di legge per l'acquisizione e l'uso in decisione di atti non presenti nel fascicolo e coperti da segreto ai sensi dell'art. 329, comma 3, c.p.p. (in particolare un verbale di dichiarazioni rese da Puccio Alessio), con la censura che tale documento segretato avrebbe inciso sulla decisione del riesame; (2) manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi, in particolare contestando la valutazione negativa della credibilità di Puccio e richiamando altri elementi indiziari (messaggi inviati da Puccio a un coindagato e dichiarazioni della persona offesa) che, secondo il PM, confermerebbero la chiamata in correità di Palazzo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza generica: il PM non ha specificato quale parte del verbale segretato avrebbe influito sulla decisione né ha dimostrato l'effettiva incidenza sulla motivazione; inoltre la disposizione di cui all'art. 329, comma 3, c.p.p. non è assistita dalla sanzione della nullità in caso di violazione, per come invocata dal ricorrente. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che si trattasse di una censura di merito: il PM, sotto forma di vizio di motivazione, ha in realtà chiesto una ri-valutazione del materiale indiziario e della credibilità dei testi, operazioni che configurano un riesame del fatto e del merito non consentito al giudice di legittimità. Non essendo state prospettate questioni di diritto idonee all'esame di questa Corte, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Codice di procedura penale - art. 329, comma 3
art. 329, comma 3, lett. a) c.p.p.
La Corte osserva che la violazione di norme di segretezza (art. 329/3) è stata dedotta in termini generici; inoltre la mancata osservanza di detta norma, come prospettata dal PM, non determina automaticamente la nullità dell'atto in senso che giustifichi l'annullamento da parte di questa Corte senza la specificazione dell'incidenza sulla decisione impugnata.
Codice di procedura penale - artt. 127 e 310
Richiamati nel ricorso come norme rilevanti per la regolarità del procedimento e dell'istruttoria; la Corte tuttavia non ha ritenuto tali riferimenti sufficienti a superare l'inammissibilità perché le censure erano generiche o configuravano un riesame di merito.
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 12-ter
art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27
Citato in relazione alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione; la norma disciplina modalità procedurali straordinarie (es. requisitorie scritte) ma non incide sulla valutazione di ammissibilità del ricorso in ordine alle questioni di diritto dedotte.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non riesamina fatti e valutazioni di merito: le censure che richiedono una nuova valutazione della credibilità delle fonti o del materiale indiziario sono inammissibili.
- Le eccezioni relative all'uso di atti "coperti da segreto" ai sensi dell'art. 329 c.p.p. devono essere formulate con precisione: il ricorrente deve indicare quale specifico atto è illegittimamente acquisito, in che modo ha inciso sulla decisione e quale sanzione normativa si assume applicabile; deduzioni generiche non sono idonee a fondare il ricorso.
- La violazione di norme procedurali non sempre determina automaticamente la nullità o l'annullamento del provvedimento impugnato: occorre dimostrare il concreto pregiudizio o l'incidenza sull'esito decisorio.
- In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale inquadrare le doglianze come questioni di diritto (vizi motivazionali specifici, contraddizioni logiche ben individuate, violazioni di norme sanzionate), evitando argomentazioni che si riducano a contestazioni del merito probatorio.
- Quando si deduce l'illegittima utilizzazione di dichiarazioni o prove coperte da segreto, è utile indicare il riferimento temporale e documentale (pagine, fasi processuali) e dimostrare il nesso causale tra l'uso dell'atto e la decisione impugnata.
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