Sentenza n. 1682/2026 - Torino, Sezione 3
PER L'ESATTA OTTEMPERANZA: di 2 sentenze rese dai Tribunali di Torino, aditi quali Giudici del Lavoro (doc. 1-2: sentenze), recanti statuizione di condanna alla refusione delle spese legali con distrazione a favore dello scrivente per complessivi € 2.548,54 comprensivi di spese ed oneri di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze passate in giudicato del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, recanti condanna al pagamento di spese legali per complessivi euro 2.548,54
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore delle spese)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'esatta ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 550 e n. 557 del 2025, passate in giudicato e ritualmente notificate, che avevano condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore del difensore distrattario, di compensi professionali per complessivi euro 2.548,54. Nonostante la notifica dei titoli e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni statali, il Ministero non aveva adempiuto. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione dei giudicati, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese del giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero ai giudicati. Ha ordinato all'amministrazione di pagare entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base ai titoli, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli ulteriori accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nei provvedimenti, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito e che i conteggi del creditore, in particolare per capitale residuo e interessi, non vincolano l'amministrazione, la quale deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1283 e seguenti c.c. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con mandato di determinare definitivamente l'importo dovuto e adottare gli atti contabili necessari entro i successivi sessanta giorni, previa istanza del creditore. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività istituzionale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori e contributo unificato se dovuto. La sentenza dispone infine la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i profili di eventuale danno erariale.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti che impongono il pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
La misura e la decorrenza degli interessi dovuti devono essere determinate in base al titolo giudiziale e alle disposizioni civilistiche applicabili; i conteggi del creditore non vincolano l'amministrazione.
artt. 1283 e seguenti c.c.
I criteri civilistici in materia di interessi costituiscono parametro per la verifica dell'importo effettivamente dovuto in sede di ottemperanza.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Rileva ai fini dell'onere del contributo unificato posto a carico dell'amministrazione soccombente, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro ha funzione esecutiva e non costitutiva: l'entità del credito deriva dal titolo giudiziale, dalla legge e dagli eventuali pagamenti già effettuati, non dalla domanda del creditore.
- Quando una pubblica amministrazione non adempie a un giudicato di condanna al pagamento di somme dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, il giudice amministrativo può dichiarare l'inottemperanza e ordinare il pagamento entro un termine assegnato.
- In sede di ottemperanza, i conteggi del creditore relativi a capitale, accessori e interessi non sono vincolanti per l'amministrazione; l'importo deve essere verificato secondo il contenuto del giudicato, gli adempimenti parziali e i criteri legali applicabili, inclusi quelli degli artt. 1282 e seguenti c.c.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato e all'istanza del creditore.
- Quando l'attività del commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso autonomo per l'esecuzione dell'incarico.
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