Sentenza del 22/02/2022 n. 771 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Società di fatto - Configurabilità di litisconsorzio necessario originario - Mancata integrazione del contraddittorio - Nullità del giudizio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Accertamento tributario diretto nei confronti di una società di fatto: la questione principale è se, in presenza di una società di fatto, il giudizio tributario debba essere instaurato nei confronti della società e di tutti i soci (litisconsorzio necessario originario) e se il mancato coinvolgimento di tutti i litisconsorti renda nullo il giudizio.
La decisione
La Corte ha affermato che il contenzioso relativo all'accertamento nei confronti di una società di fatto configura un litisconsorzio necessario originario; pertanto il giudizio deve riguardare indivisibilmente sia la società sia tutti i soci e il giudice ha l'obbligo di integrare il contraddittorio. La sentenza pronunciata senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è nulla e, perciò, l'intero processo è nullo. Gli atti sono rimessi al giudice di primo grado affinché proceda all'integrazione del contraddittorio e al prosieguo del giudizio con la composizione corretta delle parti.
Norme richiamate
d.lgs. 546/92, art. 14
L'articolo disciplina aspetti procedurali del processo tributario e viene interpretato nel senso che, quando la controversia riguardi situazioni che coinvolgono più soggetti (come la società di fatto e i soci), si impone la presenza di tutti i litisconsorti necessari e l'obbligo del giudice di integrare il contraddittorio.
d.P.R. 917/86, art. 5
L'articolo attiene alla determinazione della soggettività fiscale e alla imputazione dei redditi; è utilizzato per sostenere che l'accertamento nei confronti di una società di fatto ha effetti anche sui soci, giustificando la necessità di coinvolgere tutti i soggetti sostanzialmente interessati.
Cass. 12687/20 (giurisprudenza richiamata)
Giurisprudenza di riferimento che conferma il principio secondo cui l'accertamento su società di fatto comporta litisconsorzio necessario originario e l'obbligo di integrazione del contraddittorio.
Cass. 17353/20 (giurisprudenza richiamata)
Ulteriore precedente confermativo che rafforza l'orientamento sulla nullità della sentenza pronunciata senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.
Massime di principio
- Quando l'accertamento tributario riguarda una società di fatto, il giudizio deve comprendere indivisibilmente sia la società che tutti i soci: si configura un litisconsorzio necessario originario.
- Il giudice ha l'obbligo di verificare la presenza di tutti i litisconsorti necessari e, in difetto, di procedere all'integrazione del contraddittorio prima di decidere; la mancata integrazione determina la nullità della sentenza.
- La nullità della sentenza per assenza di litisconsorti coinvolge l'intero processo e impone la rimessione degli atti al giudice di primo grado per regolare la partecipazione delle parti mancanti.
- In casi analoghi le amministrazioni devono curare le notifiche a tutti i soci/persone interessate prima di instaurare il giudizio; i contribuenti/soci possono eccepire l'omissione come vizio procedurale rilevante.
- Per evitare inefficaci o impugnabili pronunce, è prassi necessaria documentare la composizione effettiva della società di fatto e notificare l'atto a tutti i soggetti aventi rilevanza tributaria.
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