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Sentenza

Sentenza del 22/02/2022 n. 771 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Società di fatto - Configurabilità di litisconsorzio necessario originario - Mancata integrazione del contraddittorio - Nullità del giudizio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Accertamento tributario diretto nei confronti di una società di fatto: la questione principale è se, in presenza di una società di fatto, il giudizio tributario debba essere instaurato nei confronti della società e di tutti i soci (litisconsorzio necessario originario) e se il mancato coinvolgimento di tutti i litisconsorti renda nullo il giudizio.

La decisione

La Corte ha affermato che il contenzioso relativo all'accertamento nei confronti di una società di fatto configura un litisconsorzio necessario originario; pertanto il giudizio deve riguardare indivisibilmente sia la società sia tutti i soci e il giudice ha l'obbligo di integrare il contraddittorio. La sentenza pronunciata senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è nulla e, perciò, l'intero processo è nullo. Gli atti sono rimessi al giudice di primo grado affinché proceda all'integrazione del contraddittorio e al prosieguo del giudizio con la composizione corretta delle parti.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/92, art. 14

    L'articolo disciplina aspetti procedurali del processo tributario e viene interpretato nel senso che, quando la controversia riguardi situazioni che coinvolgono più soggetti (come la società di fatto e i soci), si impone la presenza di tutti i litisconsorti necessari e l'obbligo del giudice di integrare il contraddittorio.

  • d.P.R. 917/86, art. 5

    L'articolo attiene alla determinazione della soggettività fiscale e alla imputazione dei redditi; è utilizzato per sostenere che l'accertamento nei confronti di una società di fatto ha effetti anche sui soci, giustificando la necessità di coinvolgere tutti i soggetti sostanzialmente interessati.

  • Cass. 12687/20 (giurisprudenza richiamata)

    Giurisprudenza di riferimento che conferma il principio secondo cui l'accertamento su società di fatto comporta litisconsorzio necessario originario e l'obbligo di integrazione del contraddittorio.

  • Cass. 17353/20 (giurisprudenza richiamata)

    Ulteriore precedente confermativo che rafforza l'orientamento sulla nullità della sentenza pronunciata senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento tributario riguarda una società di fatto, il giudizio deve comprendere indivisibilmente sia la società che tutti i soci: si configura un litisconsorzio necessario originario.
  • Il giudice ha l'obbligo di verificare la presenza di tutti i litisconsorti necessari e, in difetto, di procedere all'integrazione del contraddittorio prima di decidere; la mancata integrazione determina la nullità della sentenza.
  • La nullità della sentenza per assenza di litisconsorti coinvolge l'intero processo e impone la rimessione degli atti al giudice di primo grado per regolare la partecipazione delle parti mancanti.
  • In casi analoghi le amministrazioni devono curare le notifiche a tutti i soci/persone interessate prima di instaurare il giudizio; i contribuenti/soci possono eccepire l'omissione come vizio procedurale rilevante.
  • Per evitare inefficaci o impugnabili pronunce, è prassi necessaria documentare la composizione effettiva della società di fatto e notificare l'atto a tutti i soggetti aventi rilevanza tributaria.

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